Cons. Stato sez. IV sentenza 11 novembre 2021 n. 7537
a) Il Collegio, in primo luogo, osserva che il singolo operatore economico – ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 3, della direttiva 2014/24 – può avvalersi, al fine di fornire la prova della sua capacità tecnica, economica e finanziaria, dell’attività ricavata dal raggruppamento temporaneo di imprese del quale fa parte se esso abbia effettivamente contribuito – come verificatosi nel caso di specie – alla realizzazione di un’attività analoga a quella oggetto dell’appalto pubblico per il quale detto peratore intende dimostrare la propria capacità;
b) In secondo luogo, muovendo sempre dalla evidenziata non frazionabilità del servizio, il Collegio ritiene che detta “non frazionabilità” non può essere interpretata nel senso che ciascun componente del raggruppamento debba possedere il requisito per intero; tale conclusione si porrebbe infatti, in contrasto con la logica del raggruppamento stesso, diretta a garantire la massima partecipazione alla gara. È sufficiente, invece, che tale requisito sia posseduto per intero da un singolo componente del raggruppamento. E nella specie, certamente la – OMISSIS – ha dimostrato di possederlo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7570 del 2021, proposto da
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS- non costituita in giudizio;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Bello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Maria Fucci, Saverio Sticchi Damiani, Flavia De Bartolomeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2021 il Consigliere Giuseppe Rotondo e uditi per le parti gli avvocati Vito Aurelio Pappalepore, Francesco Bello, Francesco Maria Fucci, Saverio Sticchi Damiani e Flavia De Bartolomeo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.La centrale unica committenza -OMISSIS-indiceva una gara telematica, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e servizi complementari per la durata di 7 anni. 1.1. Nelle more della gara, il -OMISSIS-, con determinazione n. 1255 del 28 ottobre 2020, avviava, per il solo proprio territorio, le procedure della gara d’appalto per l’affidamento “ponte” del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei servizi complementari opzionali dell’importo complessivo stimato di € 501.000,00.
1.2. -OMISSIS- partecipava ad entrambe le procedure selettive classificandosi al primo posto nella gara "ponte" espletata direttamente dal -OMISSIS-, risultandone aggiudicataria, e al secondo posto nella gara a regime dietro la controinteressata -OMISSIS-.
1.3. Il -OMISSIS-, visti gli esiti della procedura selettiva esperita dalla C.U.C., con determinazione n. 427 del 6 aprile 2021 revocava la gara "ponte" in ragione della manifestata disponibilità di -OMISSIS- – rimasto aggiudicatario nella gara "principale" - a dare esecuzione anticipata al contratto di durata pluriennale.
2. Da qui la duplice impugnazione da parte di “-OMISSIS-”, con unico ricorso, sia dell’aggiudicazione della gara definitiva (disposta in favore della controinteressata) che della revoca dell’aggiudicazione del contratto “ponte” (disposta in proprio favore), nonché la domanda di condanna del -OMISSIS- e della Centrale Unica di Committenza tra i -OMISSIS-e -OMISSIS- a risarcire – in forma specifica con subentro ex art. 122 cpa, in subordine per equivalente - la -OMISSIS- per il danno (asseritamente) ingiusto dalla stessa subito a cagione (I) dell’illegittimo svolgimento della gara (ii) dell’esito dell’aggiudicazione stessa (iii) della revoca della gara "ponte" disposta con la richiamata determinazione n. 427 del 6.4.2021.
3. Nel ricorso di primo grado venivano proposti 4 motivi aggiunti e spiegati due ricorsi incidentali da parte dell’ATI aggiudicataria volti a conseguire l’esclusione della ricorrente dalla gara.
3.1. La ricorrente contestava (i) la mancanza, in capo alla controinteressata, del requisito di qualificazione di cui al punto 7.3 lett. b) del disciplinare; (ii) l’omessa verifica della congruità del costo della manodopera che la stazione appaltante è tenuta ad effettuare nei confronti dell’offerta economica della aggiudicataria; (iii) l’illegittimità della nota prot.-OMISSIS-, che nel notiziare i concorrenti dell'intervenuta aggiudicazione dell'appalto, ha rappresentato che "la stipula del contratto con l'aggiudicataria non avverrà prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016"; (iv) l’illegittimità della determinazione n. 427/2021 di revoca in autotutela della gara “ponte”, per vizi derivati e propri; (v) la mancata attribuzione del giusto punteggio alla propria offerta tecnica, quanto alla errata valutazione dei servizi migliorativi, aggiuntivi e integrativi proposti; (vi) la disparità di trattamento nonché il difetto di motivazione nell’assegnazione dei punteggi; (vii) la carenza del requisito di regolarità contributiva in capo alla -OMISSIS--.
4. In vista dell'udienza cautelare del 26 maggio 2021, la società -OMISSIS- rinunciava alla impugnativa della determinazione di revoca della gara d'appalto per l'affidamento "ponte" del servizio di igiene urbana.
4.1. Sempre la ricorrente principale rinunciava, in corso di giudizio, alla domanda di annullamento della revoca in autotutela disposta ai sensi dell'art. 21- quinquies della legge n. 241 del 1990.
5. Il Tar dichiarava inammissibile il ricorso cumulativo per carenza di presupposizione giuridica e di carattere logico tra i “distinti e autonomi provvedimenti amministrativi, rispettivamente di aggiudicazione di un pubblico incanto e di revoca di aggiudicazione di altra e diversa procedura comparativa “ponte”, emanati a valle di altrettanto distinti e autonomi procedimenti" reputando la rinuncia alla domanda di annullamento della revoca irrilevante sul presupposto che l’accertamento delle condizioni dell’azione avesse carattere pregiudiziale.
6. Appella la società “-OMISSIS-” che censura la sentenza per erroneità in punto di declarata inammissibilità, argomentando dalla ravvisata connessione oggettiva tra i due atti (aggiudicazione gara a regime – revoca gara “ponte”), palesata dalla comunanza dei presupposti e riconducibilità agli interessi e pretese azionate dalla deducente.
6.1. Il Comune, osserva l’appellante, ha motivato la revoca dell’aggiudicazione “ponte” sulla disponibilità manifestata da -OMISSIS- aggiudicatario nella gara "principale" a dare esecuzione anticipata al contratto “a regime”; tale circostanza avrebbe determinato una "accelerazione dell’iter procedimentale della gara principale che ha portato alla individuazione dell’aggiudicatario ed alla conseguente revoca della gara "ponte", con inevitabile venir meno della possibilità per -OMISSIS- di perseguire l'interesse agito, vale a dire l’esecuzione di una commessa importante e remunerativa.
6.2. In ogni caso, il Tar Basilicata non avrebbe tenuto in adeguata considerazione la circostanza che la questione in rito era stata affrontata da -OMISSIS- in sede processuale e risolta attraverso la rinuncia parziale alla impugnativa degli atti relativi alla c.d. “gara ponte” con memoria notificata e depositata in data 24.5.2021, in vista della trattazione dell'istanza cautelare. Sul punto, l’appellante richiama la sentenza n. -OMISSIS-, per la quale la rinuncia parziale rimuove in radice il profilo di inammissibilità.
6.3. Nel merito, ripropone gli originari motivi di gravame.
7. Si sono costituiti in giudizio il -OMISSIS-, le società “-OMISSIS-.”, “-OMISSIS-” ed “--OMISSIS-.”.
7.1. Quest’ultima propone appello incidentale avverso il capo della sentenza che ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale di primo grado, precisando di averne “interesse nella non auspicata ipotesi che venga ritenuto ammissibile il gravame principale proposto innanzi al Giudice di prime cure, reiterando le doglianze spiegate in via incidentale in primo grado”. La controinteressata deduce due motivi di gravame, articolati in plurimi vizi e censure, a mezzo dei quali chiede l’esclusione dalla gara della appellante per carenza dei requisiti.
8. Le parti hanno depositato memorie.
9. All’udienza del 21 ottobre 2021, l’appello è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
10. Giova premettere in fatto che, la Centrale Unica di Committenza tra i -OMISSIS-e di -OMISSIS-” (CUC) indiceva una procedura telematica aperta (per l’affidamento del “servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei servizi complementari nel -OMISSIS-, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per una durata di sette anni e un valore a base d’asta di € 20.414.423,47.
Il punteggio era così ripartito: per la valutazione delle offerte, massimo 100, di cui 80 punti per l’offerta tecnica (con una soglia di sbarramento a 50) e 20 punti per quella economica.
Medio tempore, il -OMISSIS-, con determinazione n. 1255 del 28 ottobre 2020, stabiliva di avviare le procedure della gara d’appalto per l’affidamento “ponte” del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei servizi complementari opzionali dell’importo complessivo stimato di € 501.000,00.
10.1. La ricorrente partecipava a entrambe le procedure selettive e, in quella "ponte" espletata direttamente dal -OMISSIS-, si classificava al primo posto, risultandone aggiudicataria, con un canone mensile di € 150.705,04.
10.2. La gara indetta dalla C.U.C. (per l’affidamento a “regime” del servizio) veniva, invece, aggiudicata al -OMISSIS- che si classificava al primo posto della graduatoria con punti 61,820 per l’offerta tecnica e 15,807 per quella economica (totale di 77,627, con un ribasso del 3,55% e, quindi, un canone mensile di € 197.594,27).
10.3. La “-OMISSIS- (odierna appellante) si collocava al secondo posto della graduatoria con punti 54,491 per l’offerta tecnica e 20,00 per quella economica (totale di 74,491, con un ribasso del 6,14%.).
11. Nelle more, accadeva che il -OMISSIS-, con determinazione n. 427 del 6 aprile 2021, revocava la gara "ponte" a seguito degli esiti della procedura selettiva esperita dalla C.U.C., in ragione della disponibilità manifestata dal -OMISSIS- aggiudicatario nella gara "principale" a dare esecuzione anticipata al contratto.
12. Da qui, il gravame introduttivo dinanzi al Tar per contestare sia l’aggiudicazione della gara a -OMISSIS- (determinazione n. 382 del 26 marzo 2021), sia il provvedimento di revoca della gara “ponte”, medio tempore indetta dal -OMISSIS- (determinazione n.427 del 6 aprile 2021).
13. Fatta questa necessaria quanto breve premessa in fatto, il Collegio reputa fondato il motivo col quale l’appellante censura la declaratoria di inammissibilità del ricorso cumulativo (proposto uno actu avverso le due gare).
13.1. Ha errato il giudice di primo grado nell’escludere l’evidente connessione oggettiva esistente tra i due ricorsi proposti “uno actu” da “-OMISSIS-”, siccome avvinti, gli stessi, da un unico, immanente, comune e trasversale interesse palesato dalla circostanza, piuttosto evidente, ma sbrigativamente messa a fondamento della propria decisione, che la impugnata revoca dell’aggiudicazione “ponte” trova fondamento e motivazione sulla disponibilità manifestata dal -OMISSIS- aggiudicatario nella gara "principale" a dare esecuzione anticipata al contratto “a regime”.
13.2. E invero, se l’aggiudicazione al -OMISSIS- dovesse risultare illegittima, verrebbe automaticamente meno il presupposto, (unico e determinante, logico e giuridico, che sorregge la revoca dell’aggiudicazione “ponte”.
13.3. I due ricorsi sottendono, infatti, un comune e imprescindibile denominatore rappresentato dalla partecipazione alla gara “definitiva” di una impresa (-OMISSIS- controinteressato) che, se espunta dalla competizione, determinerebbe la caducazione automatica della revoca, la quale, come sopra anticipato, si regge esclusivamente sulla manifestata disponibilità dell’aggiudicatario -OMISSIS- di dare corso anticipato al contratto definitivo (gara “a regime”).
13.4. E’ evidente l’interesse posseduto e azionato da -OMISSIS- di conservare, attraverso la caducazione dell’aggiudicazione in favore di -OMISSIS-, l’esecuzione di una commessa che essa reputa “importante e remunerativa”, sia pure nei limiti temporali dell’affidamento “ponte”.
13.5. Tale convergenza di interesse avrebbe ragionevolmente comportato, sotto altro profilo, la trattazione congiunta dei due ricorsi ove separatamente proposti, se non meglio la loro riunione, per un esame congiunto e un approccio unitario e logico alle questioni di fatto e di diritto sottese nonché a motivo delle ricadute giuridiche coinvolgenti l’intero assetto del servizio e le sue modalità di svolgimento.
14. L’appello è, dunque, in parte qua fondato e la sentenza impugnata deve essere riformata avendo erroneamente dichiarato l’inammissibilità del ricorso cumulativo.
15. Acclarata l’ammissibilità del ricorso di primo grado, riemerge, a seguito dell’appello, l’intero thema decidendum del giudizio di primo grado – che perimetra necessariamente il processo di appello ex art. 104 c.p.a.; sicchè, per ragioni di economia dei mezzi processuali e semplicità espositiva, secondo la logica affermata dalla decisione della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato -OMISSIS-, verranno presi direttamente in esame gli originari motivi posti a sostegno del ricorso introduttivo (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, n. -OMISSIS-con motivazione anche su esclusione profili revocatori).
16. L’appellante ha dedotto quattro motivi di gravame; ha instato, altresì, per la declaratoria di inefficacia del contratto; ha chiesto, infine, tutela in forma specifica o per equivalente.
I motivi impugnatori sono stati così rubricati:
16. 1.Violazione dell'art. 7.1, lett. a) e b) del disciplinare di gara. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 45 e 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. Violazione della par condicio e dei principi che informano le procedure di evidenza pubblica. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea istruttoria, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta. Sviamento. Illegittimità diretta e derivata.
16.2. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 95 e 97, D. Lgs. n.50/2016. Violazione art. 22 del disciplinare. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione.
16.3. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 32, D.lgs. n.50/2016; Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea istruttoria
16.4. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 32, co. 8, e 13, d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8, d.l. 76/2020, conv. in l. 120/2020. Violazione dei principi di buona fede, correttezza e lealtà procedimentale. Violazione del principio di legittimo affidamento. Eccesso di potere per illogicità manifesta, erronea presupposizione, travisamento, carente ed erronea istruttoria. Sviamento. Illegittimità diretta e derivata.
17. Il ricorso di primo grado è infondato.
18. Con un primo ordine di censure, -OMISSIS- lamenta la mancanza di possesso, in capo a -OMISSIS- aggiudicatario della gara, del requisito di capacità tecnico-professionale qualificazione di cui al punto 7.3 lett. b), della lex specialis.
Quest’ultima reclamava al suddetto punto: “l’elenco dei principali servizi di raccolta differenziata domiciliare prestati nel triennio 2017, 2018 e 2019. Dall'elenco deve risultare che l’operatore economico concorrente ha gestito nel triennio 2017, 2018 e 2019, regolarmente e con buon esito, almeno un servizio di raccolta differenziata domiciliare per conto di un Comune con popolazione residente alla data del 31/12/2019 non inferiore a 15.000 abitanti, raggiungendo l’obiettivo di una resa della raccolta differenziata non inferiore al 60% (inteso quale miglior valore raggiunto almeno in un anno nel triennio 2017, 2018 e 2019)”.
Tale requisito, sostiene l’appellante, sarebbe stato dimostrato illegittimamente attraverso la sommatoria dei servizi prestati da ogni singolo componente del raggruppamento per conto di Comuni diversi, aventi popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
L’ammissione sarebbe, pertanto, illegittima in quanto il requisito richiesto dalla lex specialis rientrerebbe tra i c.d. requisiti "minimi" previsti dal disciplinare i quali “non possono oggettivamente essere fatti derivare dalla partecipazione, minima, ad un -OMISSIS- che, solo nel suo complesso, abbia eseguito lavori o effettuato servizi o forniture, pena l’elusione della stessa complessiva disciplina sulle qualificazioni”.
18.1. La questione da dirimere riguarda, dunque, la legittimità della partecipazione di -OMISSIS- alla gara che, per qualificarsi al requisito di cui al punto 7.3 lett. b), della lex specialis (l’operatore economico deve avere svolto un servizio di raccolta differenziata domiciliare per conto di un Comune con popolazione residente alla data del 31/12/2019 non inferiore a 15.000 abitanti), si è avvalso della sommatoria dei servizi prestati da ogni singolo componente del raggruppamento per conto di Comuni diversi, aventi popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
19. Le censure sono infondate.
19.1. La normativa comunitaria, di cui agli artt. 63 e 71 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, consente agli operatori economici di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti.
Tale direttiva risulta coerente con i principi concorrenziali di cui agli artt. 49 e 56 del TFUE, che garantiscono la libertà di circolazione e di stabilimento, nonché la libera prestazione dei servizi all’interno dell’UE per i cittadini degli Stati membri.
La normativa italiana, in coerenza con i principi eurounitari (tesi a favorire la partecipazione in forma associata alle procedure di affidamento per permettere l’intervento di operatori economici che non avrebbero singolarmente i requisiti necessari alla partecipazione, garantendo al contempo la realizzazione dell’appalto nell’interesse della stazione appaltante.), espressamente ammette la possibilità di frazionare (ripartire) i requisiti tra più imprese (artt. 47 e 48, D.lgs. n. 50/2016).
L’appellante sostiene che quello indicato nella lex specialis sarebbe un requisito “minimo” che deve possedere il singolo operatore economico componente il -OMISSIS-; la previsione della lex specialis avrebbe esaurito la discrezionalità amministrativa e la commissione di gara non avrebbe potuto interpretare diversamente la clausola.
Il Collegio osserva che il raggruppamento aggiudicatario è di tipo orizzontale; le imprese raggruppate sono, pertanto, tutte portatrici delle medesime competenze per l’esecuzione delle prestazioni costituenti l’oggetto dell’appalto, ciò ai fini della qualificazione in gara (v. Cons. St., Ad. plen., sentenza -OMISSIS-); il requisito in questione ha ad oggetto prestazioni qualitativamente non frazionabili.
Ciò chiarito, non ignora il Collegio quanto posto in evidenza dall’appellante e cioè che la disciplina dei raggruppamenti lascia ampio margine di discrezionalità alla stazione appaltante nella determinazione dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale; che i disciplinari di gara possono prevedere requisiti di capacità particolarmente rigorosi; che rientra nella discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice di fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara anche molto rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge.
Pur tuttavia, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’esercizio di tale discrezionalità deve rispondere a criteri di proporzionalità e ragionevolezza, preservando la più ampia partecipazione alle procedure di affidamento e non restringendo la platea dei potenziali concorrenti.
Tali criteri non devono, pertanto, essere discriminanti né abnormi rispetto alle regole proprie del settore.
Il punto di equilibrio tra discrezionalità (nel fissare requisiti minimi) e tutela dell’interesse pubblico sotteso alla esigenza di non aprire incautamente la via dell’aggiudicazione a chi non dimostri particolari e inerenti esperienze e capacità, è dato, in punto di adeguatezza, da un giudizio di congruità della clausola rispetto all’oggetto del contratto.
Grava, dunque, sulla stazione appaltante il farsi carico di un criterio di corrispondenza nell’uso della proporzionalità del requisito rispetto all’oggetto complessivo dell’appalto.
In altri termini, il requisito di capacità tecnico-professionale deve essere riferito (dunque, risultare coerente e proporzionato) alle specifiche peculiarità del contratto, ciò che implica una valutazione di corrispondenza effettiva e concreta del requisito medesimo alla gara stessa.
Orbene, nel caso di specie, tenuto conto dell’oggetto complessivo del contratto di appalto con riferimento alle sue specifiche peculiarità, aventi ad oggetto prestazioni qualitativamente non frazionabili, il Collegio ritiene che la commissione abbia correttamente valutato come sussistente il requisito richiesto dalla lex speciali,s ove tenuto conto che:
-il requisito richiesto dalla lex specialis riguardava l’avere svolto un servizio di raccolta differenziata domiciliare per conto di un Comune con popolazione residente alla data del 31/12/2019 non inferiore a 15.000 abitanti;
-OMISSIS-, ha svolto nel triennio di riferimento il servizio a favore del Comune di -OMISSIS-, avente una popolazione residente, alla data del 31 dicembre 2019, pari a 5763 abitanti nonché a favore del -OMISSIS-, avente popolazione residente, alla predetta data, pari a 17.888 abitanti;
- -OMISSIS-(la mandante), ha svolto nel triennio di riferimento servizio a favore del Comune di -OMISSIS- con popolazione residente pari, alla stessa data, a 7823 abitanti;
- -OMISSIS-(la mandante), ha svolto, sempre nel triennio in questione, servizio per il Comune di -OMISSIS- avente popolazione residente di 7.749 abitanti nonché servizio di raccolta differenziata rifiuti per il Comune di -OMISSIS-, avente popolazione residente pari a 54.000 abitanti (senza che possa ostare al maturato requisito, in assenza di tassative clausole contrarie e alla luce del “favor partecipationis”, la circostanza – evidenziata dall’appellante - che il servizio effettuato presso il Comune di -OMISSIS- sarebbe stato espletato in forza di ordinanze contingibili e urgenti ovvero che il servizio di che trattasi sarebbe stato espletato non direttamente, bensì quale mera impresa esecutrice designata dal CNS);
-il -OMISSIS- ha circa 17.000 abitanti (al 31/12/2019);
-il Comune di -OMISSIS-, poco meno di 12.000 (alla stessa data).
19.2. L’appellante sostiene l’illegittimità della determinazione sull’assunto che la stazione appaltante “potrebbe pretendere l’esecuzione integrale del servizio da parte di una delle consorziate, come anche una esecuzione diversamente frazionata rispetto al titolo (che anche le stesse consorziate potrebbero disattendere per diverse scelte organizzative) e dunque quest’ultimo non può costituire, di per sé, la prova dell’effettivo svolgimento del servizio nei termini minimi richiesti alla singola partecipante”.
Il Collegio, in primo luogo, osserva che il singolo operatore economico – ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 3, della direttiva 2014/24 - può avvalersi, al fine di fornire la prova della sua capacità tecnica, economica e finanziaria, dell’attività ricavata dal Raggruppamento temporaneo di imprese del quale fa parte se esso abbia effettivamente contribuito - come verificatosi nel caso di specie – alla realizzazione di un’attività analoga a quella oggetto dell’appalto pubblico per il quale detto operatore intende dimostrare la propria capacità.
In secondo luogo, muovendo sempre dalla evidenziata non frazionabilità del servizio, il Collegio ritiene che detta “non frazionabilità” non può essere interpretata nel senso che ciascun componente del raggruppamento debba possedere il requisito per intero; tale conclusione si porrebbe, infatti, in contrasto con la logica del raggruppamento stesso, diretta a garantire la massima partecipazione alla gara. È sufficiente, invece, che tale requisito sia posseduto per intero da un singolo componente del raggruppamento. E nella specie, certamente la -OMISSIS-ha dimostrato di possederlo.
19.3. Coerente con i cennati principi, si rivela il disciplinare di gara al punto “art. 7.3” laddove prevede che "In caso di raggruppamento di concorrenti, i requisiti di cui ai precedenti a) e b) devono essere posseduti nel suo complesso, dal consorzio o dall’associazione temporanea d’impresa. In considerazione dell’oggetto dei requisiti tecnici richiesti tali requisiti, nel caso di ATI verticali, devono essere posseduti dalla mandataria”.
19.4. La società -OMISSIS- ritiene, altresì, che il certificato rilasciato dal -OMISSIS- e speso dalla -OMISSIS- per il servizio espletato nel suddetto Comune, pur riportando lo svolgimento del servizio in ATI, non specificherebbe la quota di partecipazione al servizio di --OMISSIS- e quindi la quota di “raccolta differenziata” spendibile da tale società.
La censura muove dal presupposto che, in caso di raggruppamento, l’obiettivo di raccolta differenziata del 60% dovesse risultare eseguito da ciascuno dei suoi componenti.
Ebbene, acclarata la possibilità di spendere cumulativamente il requisito di che trattasi, infondata s’appalesa, per le medesime ragioni, l’esaminanda censura.
20. Con un secondo ordine di rilievi, l’appellante censura (v. pag. 16 e segg. del ricorso di primo grado) l’omessa verifica di congruità del costo della manodopera, ai sensi dell’art. 97, co. 5, lett. d), D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 22 del disciplinare di gara.
20.1. Anche queste censure sono infondate.
20.2 La verifica in questione è regolata dagli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5 lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016.
Il -OMISSIS- ha documentato in atti (v. memoria difensiva e documenti allegati al fascicolo di primo grado) che l’offerta del Rti aggiudicatario non è stata giudicata anormalmente bassa (art. 97, D.Lgs n. 50/2016); che la congruità del costo della manodopera è stata verificata tramite l’offerta economica, in quanto l’aggiudicatario -OMISSIS- ha indicato un costo complessivo per la manodopera “superiore a quello previsto dalla stessa stazione appaltante nel Capitolato Speciale d’appalto (considerando che quella della stazione appaltante è comprensivo di utile e spese generali)”; che alla predetta verifica la stazione appaltante ha proceduto in sede di verifica di congruità dell’offerta (riscontrandola non anomala) e prima dell’aggiudicazione (art. 95, comma 10, D.Lgs n. 50/2016).
Lo stesso Comune ha poi dichiarato (v. pag. 16 memoria depositata in primo grado), che “il RUP in sede di verifica ha comunque richiesto giustificazioni e chiarimenti e, all’esito dell’esame, con apposito verbale, è stata ritenuta la congruità del costo”.
21. Con un terzo ordine di rilievi, la società appellante ha dedotto (v. pag. 18 del ricorso di primo grado) che “La stazione appaltante, con nota prot. -OMISSIS-, nel notiziare i concorrenti dell'intervenuta aggiudicazione dell'appalto, ha rappresentato altresì che "la stipula del contratto con l'aggiudicataria non avverrà prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016".
Il termine per la stipula del contratto, rileva l’istante, <non può iniziare a decorrere prima che l'aggiudicazione sia divenuta efficace, ossia prima della avvenuta verifica del possesso dei requisiti, giusta quanto disposto dall'art. 32, comma 7, D.lgs. 50/2020 secondo cui "L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”>.
21.1. La censura è inammissibile per carenza di interesse.
21.2. La nota con la quale il Comune ha fornito le divisate comunicazioni ha natura endoprocedimentale, attiene a profili esogeni e comunque non immediatamente vizianti, non inficia la legittimità dei provvedimenti impugnati ed effettivamente lesivi.
22. Con il quarto motivo di gravame introduttivo, la società -OMISSIS- deduce illegittimità della determinazione n. 427/2021 di revoca in autotutela della gara “ponte” derivata dalle illegittimità di cui ai precedenti motivi.
22.1. L’acclarata legittimità degli atti presupposti rende la censura inammissibile, per carenza di interesse, prima ancora che infondata per le ragioni sopra esposte.
22.2. Con lo stesso motivo, la società censura la determinazione di revoca della gara “ponte” anche per vizi propri.
La motivazione della disposta revoca poggia sulla disponibilità manifestata dal -OMISSIS- aggiudicatario nella gara "principale" a dare esecuzione anticipata al contratto.
Sennonché, osserva l’appellante, l’esecuzione anticipata disposta dal -OMISSIS- sarebbe illegittima “non sussistendo i presupposti previsti dall’art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 per procedere all’affidamento dell’appalto in via d’urgenza, consistenti nel verificarsi di "eventi oggettivamente imprevedibili", cui occorre porre rimedio per ovviare a situazioni di pericolo per la salute pubblica, ovvero per evitare un grave danno all’interesse pubblico”.
Al momento dell’adozione della determinazione di revoca <esisteva già un soggetto affidatario, la -OMISSIS- srl, che ben avrebbe potuto garantire il servizio di raccolta dei rifiuti, sicchè non v'era alcuna necessità di procedere con l'affidamento in via d'urgenza del servizio al -OMISSIS- e la revoca della gara "ponte">
22.3. Le censure sono infondate.
Rileva, in punto di diritto, l’ampia discrezionalità di cui dispone l’amministrazione nell’esercizio del potere di revoca in autotutela degli atti amministrativi, circa la valutazione di opportunità e convenienza nella riconsiderazione dell’interesse pubblico avuto in cura, il cui controllo di legittimità sconta un giudizio esogeno alla funzione amministrativa esercitata, nei limiti del sindacato debole e con la tecnica dell’eccesso di potere attraverso le figure sintomatiche elaborate dalla giurisprudenza.
22.4. -OMISSIS- censura, invero, (i) la carenza del presupposto rappresentato dalla esecuzione anticipata del contratto con la società aggiudicataria; (ii) il deficit istruttorio e motivazionale sotteso alla valutazione dell’interesse pubblico, stante il maggiore costo che sarebbe derivato dalla esecuzione anticipata del contratto a “regime” a cagione del superiore canone mensile rispetto a quello praticato dalla -OMISSIS- con il contratto “ponte”.
22.5. Le censure sono infondate.
22.6. La determinazione di revoca si fonda sui seguenti elementi motivazionali: (i) accelerazione dell’iter procedimentale della gara principale che ha portato alla individuazione dell’aggiudicatario; (ii) dichiarata disponibilità dell’aggiudicatario a dare esecuzione allo stipulando contratto; (iii) punto II.2.7) del bando di gara per l’affidamento “ponte” del servizio, che stabilisce la durata dell’affidamento in mesi tre e, comunque, fino alla definitiva individuazione del contraente dell’appalto in corso relativo all’affidamento del “Servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei servizi complementari nel -OMISSIS-”, indetta dalla CUC con determina n. 4 del 3 aprile 2020.
Il Collegio osserva che, a seguito della individuazione dell’aggiudicatario della gara principale, è venuto meno il presupposto fattuale che reggeva e giustificava la gara “ponte” e le finalità del suo svolgimento.
La gara in questione era stata indetta “nelle more” dell’affidamento definitivo del contratto a “regime”; ciò, sull’evidente presupposto di assicurare il servizio “medio tempore” e nella consapevolezza, logica e giuridica, che, una volta perfezionatosi l’affidamento definitivo e dato avvio alla raccolta, il contratto sottoscritto dall’impresa “ponte” avrebbe cessato i propri effetti perché “sine causa” (lo stesso servizio giammai avrebbe potuto essere svolto in contemporanea da due imprese operanti sul medesimo territorio).
22.7. Neppure ha pregio la tesi per cui l’amministrazione avrebbe dovuto dare compiuta esecuzione al contratto in essere per il servizio “ponte” e poi dare inizio all’altro; ciò a motivo della insussistenza dei presupposti per l’esecuzione anticipata del contratto con l’impresa aggiudicataria in via definitiva.
E invero, già con l’individuazione del contraente deputato a svolgere il servizio principale di raccolta dei rifiuti si era verificato il superamento del limite temporale ultimo di durata dell’affidamento “ponte”.
22.8. La determinazione di revoca (n. 427 del 6 aprile 2021) appare sufficientemente motivata anche sotto il profilo dell’interesse pubblico, laddove il responsabile del procedimento ha dato espressamente conto che: (a) la procedura di gara per l’affidamento “ponte” del servizio è stata indetta nelle more dell’espletamento della gara principale al “precipuo scopo di traghettare il servizio di raccolta di rifiuti urbani fino all’individuazione del nuovo contraente definitivo; (b) è venuto meno, quindi, l’interesse pubblico all’aggiudicazione e alla stipula del contratto di affidamento “ponte” del servizio, essendo già stato individuato l’aggiudicatario dell’appalto principale; (c) la sopravvenuta individuazione dell’aggiudicatario della gara principale cui era finalizzata la gara “ponte” integra un sicuro mutamento della situazione di fatto che rende inopportuna e inutile la prosecuzione della gara stessa; (d) le valutazioni della Stazione appaltante conducono, pertanto, a ritenere non più opportuno proseguire verso la definizione della gara ponte, essendo venuto meno il presupposto dato dalla finalità della stessa, ovvero la individuazione dell’aggiudicatario della gara principale, dichiaratosi, tra l’altro, disponibile a dare esecuzione allo stipulando contratto; (e) tali sopravvenute circostanze sono idonee ad integrare quei “sopravvenuti motivi di pubblico interesse” ovvero quel “mutamento della situazione di fatto non prevedibile” (al momento di adozione del provvedimento di indizione), che fondano l’esercizio legittimo del potere di revoca da parte dell’Amministrazione; (f) il ritiro della procedura indetta è ampiamente giustificato dalla sopravvenuta aggiudicazione della gara principale a cui la gara ponte era funzionale e dalle conseguenti necessitate valutazioni della Stazione appaltante volte ad adeguarvisi.
22.9. Il rilievo relativo al “risparmio di spesa” che la stazione appaltante avrebbe conseguito proseguendo con l’appalto “ponte”, oltre a trovare un ostacolo nell’inveramento della condizione risolutiva del contratto con -OMISSIS-, costituisce una valutazione ampiamente discrezionale, che rientra nelle prerogative del Comune, insindacabili nel merito; valutazione, quest’ultima, che sfugge, pertanto, al sindacato giurisdizionale ma che potrà formare oggetto, se del caso, di verifica e controlli interni.
23. La revoca s’appalesa, dunque, legittima.
24. Quanto alla richiesta di indennizzo ex art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 – introdotta, per vero, con il primo dei motivi aggiunti al ricorso di primo grado, ma qui trattata per omogeneità alle altre censure – essa non può trovare in questa sede accoglimento trattandosi di istanza da rivolgere all’amministrazione civica; la circostanza che dell’indennizzo non si faccia menzione nel provvedimento, non inficia, poi, la legittimità dell’atto ben potendosi conseguire, l’utilità, anche separatamente dalla determinazione di revoca.
25. Con un quinto ordine di doglianze (enucleato dai primi motivi aggiunti al ricorso principale di primo grado), -OMISSIS- deduce:
a) la mancata verifica da parte della Stazione appaltante del possesso della regolarità contributiva in capo alla società -OMISSIS- e l’insussistenza dello stesso sul piano della continuità;
b) l’esistenza di dichiarazioni mendaci, con riguardo alla procedura di gara relativa alla gestione integrata della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani - ambito -OMISSIS-, di cui era risultata aggiudicataria, avendo indebitamente dichiarato di essere regolare sotto l'aspetto contributivo (sul punto, viene richiamata la sentenza del Tar per la Basilicata n. -OMISSIS- con la quale, in vicenda distinta e autonoma, il Tribunale periferico aveva ravvisato un “difetto della prova continuativa” del requisito della regolarità contributiva sulla base di una “finestra temporale” tra due DURC regolari entro la quale “non risulta verificata” la correntezza del pagamento degli oneri contributivi”.
25.1. I due motivi di gravame muovono dall’unico e medesimo presupposto relativo alla contestata regolarità contributiva in capo alla controinteressata. Non vi sarebbe “traccia del doveroso esperimento della fase di verifica del possesso dei requisiti (…) di regolarità fiscale e previdenziale, in capo alla società -OMISSIS-”.
La tesi dell’appellante muove dall’assunto che il DURC sarebbe un documento insufficiente ad attestare l’effettiva regolarità contributiva del concorrente al momento della sua partecipazione e in pendenza della gara, la stazione appaltante, ricevute puntuali segnalazioni (come avvenuto nel caso di specie), è tenuta ad effettuare opportune verifiche.
25.2. Le censure sono infondate.
25.3. Il DURC rilasciato dall’ente previdenziale è risultato regolare (id est. senza rilievi o segnalazioni).
25.4. Il Collegio ritiene, aderendo a un preciso indirizzo giurisprudenziale (v. Cons. St., sez. V, sent. n. 4023/2019), che detta certificazione costituisce unico documento attestante il rispetto degli oneri previdenziali e assistenziali da parte dell’operatore economico partecipante alla procedura di gara e che, in presenza di DURC regolare a favore dell’operatore economico, la stazione appaltante non sia tenuta ad alcun’altra verifica, sebbene segnalazioni in senso contrario a quanto ivi certificato siano pervenute da terzi interessati all’esclusione dell’operatore della procedura di gara.
25.5. Il Collegio rinvia, per sintesi espositiva, all’apparato motivazionale sotteso alla prefata pronuncia (riferimento parag. 3.3. e segg.), il cui contenuto integra sul punto la presente decisione.
25.6. Va soggiunto che, il controinteressato ha successivamente documentato la posizione di regolarità contributiva di tutte le società del raggruppamento, attestata dai DURC acquisiti dal -OMISSIS- attraverso l’interrogazione in tempo reale del sistema.
26. L’infondatezza dello scrutinato rilievo censorio priva l’appellante dell’interesse alla decisione sul secondo motivo di gravame (sopra, lett. b), senza tralasciare la circostanza che tale secondo motivo riposa sulla sentenza sopra indicata n. -OMISSIS-, quest’ultima, tuttavia, “sub iudice” dinanzi al giudice dell’appello (Ricorso nrg 6466/2021).
27. Le considerazioni che precedono inducono, altresì, al rigetto anche del terzo e quarto dei motivi aggiunti al ricorso di primo grado (qui anticipati per economia processuale), coi quali la ricorrente aveva censurato l’operato del -OMISSIS- per avere proceduto alla verifica “a data fissa” del requisito di regolarità contributiva in capo alla società -OMISSIS--, anziché alla verifica del “possesso continuativo” dello stesso (terzo dei motivi aggiunti), nonché la carenza del possesso continuativo del requisito stesso (quarto dei motivi aggiunti).
28. Nel prosieguo dei motivi di gravame con i quali -OMISSIS- contesta l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, vengono, infine, all’esame del Collegio le censure formulate con i secondi motivi aggiunti al ricorso di primo grado, mediante i quali l’appellante censura l’errata attribuzione del punteggio da parte della Commissione all’offerta tecnica presentata dall’istante, sotto il profilo sia della “manifesta disparità di trattamento da parte della Commissione di gara a tutto vantaggio della prima classificata e in danno della -OMISSIS-”, sia del deficit motivazionale che “giustifichi i punteggi erroneamente attribuiti agli operatori economici collocatisi, rispettivamente, al primo e secondo posto”.
28.1. I motivi sono infondati.
28.2. In ordine al difetto di motivazione, il Collegio osserva che i punteggi numerici s’appalesano sufficienti ad assolvere all’onere motivazionale in quanto i criteri di valutazione delle offerte e di assegnazione dei punteggi (attribuiti col metodo del “confronto a coppie”) risultano di grado sufficientemente dettagliato nel Disciplinare: quest’ultimo contempla sei giudizi da attribuire alle singole voci oggetto di valutazione; ogni punteggio corrisponde all’espressione del correlato giudizio; infine, i giudizi sono specificamente delimitati nell’ambito di un minimo (“nessuna preferenza o parità di preferenza 0,00”) ed un massimo (“preferenza massima 1,0”).
29. Per quanto concerne, invece, i singoli rilievi afferenti l’offerta tecnica che -OMISSIS- reputa non adeguatamente valutata con l’attribuzione di un punteggio pari o superiore a quello della controinteressata, come seguono le considerazioni del Collegio, per come desunte dalla versata documentazione.
30. Con un primo ordine di rilievi, l’appellante contesta l’attribuzione dei punteggi in relazione al criterio di valutazione inerente l’incremento della frequenza delle raccolte.
30.1. Con riguardo all’offerta relativa alla raccolta “porta a porta” in determinate zone, il Collegio ritiene che correttamente la commissione non abbia attribuito alcun punteggio aggiuntivo all’offerta di -OMISSIS-, considerato che il Disciplinare di gara non prevedeva, per le zone indicate dall’appellante, la raccolta di “prossimità”.
30.2. Anche la consegna delle biopattumiere da 40lt (senza sacchetti) non appare una miglioria in quanto inferiori per capacità volumetrica del contenuto rispetto ai “bidoni” per famiglia (richiesti dal bando), tre volte più capaci. In ogni caso, si tratta di una valutazione prettamente di merito della commissione, non sindacabile.
30.3. Quanto alla asserita miglioria consistente nell’avere garantito nel periodo estivo la presenza di “2 squadre specificatamente addette, sette giorni su sette, una dedicata alla raccolta presso i villaggi turistici ed una alla raccolta presso i lidi balneari”, l’offerta deve essere confrontata con quella della controinteressata che, per la stessa zona, ha manifestato la disponibilità a praticare la medesima raccolta per tutte le tipologie di rifiuti e per due volte al giorno, con turno mattutino e pomeridiano. Anche in questo caso, la valutazione comparativa non palesa vizi di macroscopica irragionevolezza in danno della società istante, ove considerata la mancanza di turni pomeridiani nella offerta dell’appellante.
30.4. Anche l’incremento delle frequenze (offerto da -OMISSIS-) non disvela una valutazione in danno della società, quanto meno non palesa un vizio di manifesta illogicità valutativa o travisamento dei fatti, tenuto conto dei contenuti specifici delle offerte a confronto, dei rispettivi contenuti ed elementi caratteristici.
E invero, l’aggiudicatario ha offerto per la raccolta degli ingombranti e i RAEE, una frequenza di ritiro quotidiane; per raccolta di imballaggi in materiali misti, una frequenza raddoppiata nel periodo estivo; per imballaggi di vetro provenienti dai grandi produttori, una frequenza di ritiro quotidiane; per gli imballaggi in carta e cartone, nel periodo base frequenze di ritiro pari a cinque volta a settimana, nel periodo estivo con cadenza giornaliera compresa la domenica; per le utenze non domestiche della zona lido, l’aggiudicatario si è impegnato ad effettuare, sempre nel periodo estivo, il prelievo di tutte le tipologie di rifiuti due volte al giorno, con turno mattutino e pomeridiano, mentre -OMISSIS- una sola volta al giorno.
30.5. Nessuna incidenza, poi. può avere avuto la “Raccolta rifiuti verdi”, giusto quanto previsto dal Disciplinare Tecnico Prestazionale all’ art. 9 (che demanda le frequenze di raccolta alle esigenze che verranno di volta in volta comunicate dal Comune.
30.6. La valutazione della commissione non appare, alla stregua del contenuto complessivo dell’offerta praticata dall’aggiudicatario, manifestamente arbitraria o ingiustamente penalizzante per l’appellante.
Nell’esercizio della propria discrezionalità valutativa, essa ha valutato, con un giudizio immune da vizi logici e travisamento dei fatti, ogni elemento di miglioria.
All’esame esogeno della funzione esercitata (id est, valutazione delle offerte in relazione alle singole voci prese in esame), il Collegio non riscontra abnormità o profili di irragionevolezza “ictu oculi” perecepibili.
31. Con un secondo ordine di rilievi (articolati sempre con i secondi motivi aggiunti), l’appellante contesta l’attribuzione dei punteggi in relazione al criterio di valutazione A.2 riguardante le “proposte migliorative aggiuntive rispetto alle prescrizioni minime previste dal Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati.
31.1. La censura è inammissibile, per carenza di interesse.
Il disciplinare prevedeva l’attribuzione di 3 punti tabellari alla voce “Posizionamento di mini isole ecologiche per la raccolta differenziata di tipo a petalo, in incremento, nella misura di almeno 20”.
Entrambi i concorrenti hanno praticato un’offerta che ha superato il numero minimo previsto dal disciplinare. La commissione ha, dunque, assegnato a entrambi il massimo punteggio.
32. L’appellante contesta, altresì, l’attribuzione del punteggio anche in relazione alla valutazione che la commissione ha fatto dell’offerta tecnica con riguardo al "miglioramento delle modalità di spazzamento manuale e meccanizzato rispetto a quelle minime stabilite del CSA mediante introduzione di sistemi innovativi".
32.1. La censura è inammissibile.
L’esame delle offerte implica, in parte qua, la valutazione degli elementi di mitigamento degli impatti (rumore e polveri) e del carattere di innovatività; si tratta di profili che impingono la discrezionalità valutativa di elementi tecnici, rispetto ai quali le sfumature di punteggio, a fronte di migliorie praticate nelle reciproche offerte, non consentono di apprezzare, al sindacato esterno, profili di macroscopica irrazionalità.
33. Con riguardo, infine, ai servizi integrativi, il Disciplinare contemplava l’attribuzione di punteggi al criterio “postazioni per sacchetti per deiezioni canine per distribuzione alle utenze" sub-criterio "installazione di postazioni per la distribuzione dei sacchi per le deiezioni canine”.
33.1. Il controinteressato ha eccepito l’inammissibilità della censura, avendo l’appellante conseguito, per tale criterio, il massimo del punteggio.
33.2. In disparte l’eccezione, la censura è infondata a cagione del fatto che, per l’attribuzione del punteggio in questione, la lex specialis prevedeva - ai punti 18.1. – 18.2. – 18.3.- l’attribuzione dei punteggi mediante l’applicazione di una specifica formula matematica.
34. In conclusione, anche i secondi motivi aggiunti sono infondati, non essendo emerso, “ictu oculi”, una manifesta disparità di trattamento valutativa, una macroscopica superiorità dell’offerta praticata dall’appellante, ovvero una ingiustificata, migliore valutazione complessiva dell’offerta praticata dal controinteressato aggiudicatario.
35. Quanto al terzo e quarto dei motivi aggiunti, il Collegio ha già delibato (v. sopra).
36. Per quanto sin qui esposto e argomentato:
a) va accolto l’appello impugnatorio nrg 7570/2021, proposto avverso la sentenza del Tar per la Basilicata n. -OMISSIS- (che aveva dichiarato inammissibile il ricorso cumulativo);
b) per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va dichiarato ammissibile il ricorso di primo grado nrg -OMISSIS-;
c) va respinto (stante l’effetto devolutivo dell’appello), il ricorso di primo grado n.r.g. -OMISSIS-, essendosi riscontrata (i) la legittimità dell’aggiudicazione della gara definitiva in favore dell’impresa -OMISSIS- con “-OMISSIS-.” e “-OMISSIS-”; (ii) la legittimità della determinazione di revoca della gara “ponte”; (iii)-infondata, per carenza dei presupposti, l’istanza di declaratoria della inefficacia del contratto; (iv) infondata, per mancanza del danno ingiusto, la domanda di risarcimento dei danni proposta da -OMISSIS-; (v) inammissibile, negli stretti termini proposta (v. motivi aggiunti), la domanda di indennizzo ex art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990.
37. L’infondatezza del ricorso principale priva il controinteressato dell’interesse alla decisione sul proprio ricorso incidentale che, va, pertanto, dichiarato improcedibile.
38. Sussistono giusti motivi, stante la complessità del giudizio, per disporre la compensazione delle spese relative al doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso di primo grado nrg -OMISSIS-.
Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Guida alla lettura
Il Collegio è stato investito, tra le altre, della questione concernente la frazionabilità dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria, in capo ai componenti del Raggruppamento temporanee di imprese. Nel caso al vaglio del Consiglio di Stato, si trattava di un servizio non frazionabile. Ad avviso dell’appellante, proprio per la natura del servizio oggetto di gara, ai fini della legittimità dell’aggiudicazione è necessario che ogni componente possegga il requisito per intero.
Nel condurre la propria analisi, la Sezione ha innanzitutto precisato che nel caso sottoposto al proprio vaglio, il raggruppamento è di tipo orizzontale; con la conseguenza che tutte le imprese raggruppate sono portatrici delle medesime competenze per l’esecuzione delle prestazioni costituenti l’oggetto dell’appalto.
Chiarito ciò, in via preliminare, il Collegio ha esaminato la compatibilità della dedotta necessità del possesso in capo a ciascun componente delle capacità richieste nelle ipotesi di servizio non frazionabile con i principi di natura euro unitaria di massima partecipazione alle gare.
Il punto di partenza della verifica di compatibilità è rappresentato dalla normativa unionale di cui agli artt. 63 e 71 della direttiva 2014/14/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, che consente agli operatori economici di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti. La direttiva richiamata risulta in sintonia con i principi concorrenziali di cui agli artt. 49 e 56 del TFUE, che garantiscono la libertà di circolazione e di stabilimento, nonché la libera prestazione dei servizi all’interno dell’UE per i cittadini degli Stati membri. In coerenza con i principi sopra richiamati, la normativa italiana ammette espressamente la possibilità di frazionare i requisiti tra più imprese. Le disposizioni di riferimento sono contenute negli artt. 47 e 48 del D.lgs n. 50/2016.
Chiarito il quadro normativo di riferimento, il Collegio ha osservato che il necessario possesso del requisito per intero in capo a ogni componente del raggruppamento in caso di servizio non divisibile, si porrebbe in contrasto con i principi di matrice euro unitaria di massima partecipazione alle gare. Sul punto è opportuno evidenziare che, la possibilità di partecipare alle gare mediante RTI è finalizzata a consentire la più ampia partecipazione alle gare, includendo anche le piccole e medie imprese. A tal fine, è sufficiente che il requisito sia posseduto per intero da un singolo componente del raggruppamento.
La Sezione, pur ritenendo legittima l’aggiudicazione all’RTI anche nelle ipotesi in cui non tutti i componenti posseggano i requisiti ha, altresì, chiarito che in ogni caso la disciplina dei raggruppamenti lascia ampio margine di discrezionalità alla stazione appaltante nella determinazione dei requisiti di capacità economica – finanziaria e tecnico – professionale. A tal proposito, infatti, i disciplinari di gara possono prevedere requisiti di partecipazione a una singola gara anche molto rigorosi e superiori rispetto a quelli previsti dalla legge. Tuttavia, la legittimità dei requisiti più stringenti e subordinata al rispetto del principio di proporzionalità e ragionevolezza, preservando la più ampia partecipazione alle procedure di affidamento e non restringendo la platea dei potenziali concorrenti.
In altri termini, il punto di equilibrio tra discrezionalità e tutela dell’interesse pubblico sotteso alla esigenza di non aprire incautamente la via dell’aggiudicazione a chi non dimostri particolari e inerenti esperienze e capacità è dato, in punto di adeguatezza, da un giudizio di congruità della clausola rispetto all’oggetto del contratto. L’applicazione di un criterio di corrispondenza nell’uso della proporzionalità del requisito rispetto all’oggetto complessivo dell’appalto grava sulla stazione appaltante.
In definitiva, laddove la stazione appaltante ritenga che il requisito di capacità tecnico – professionale sia necessario in capo a ciascun componente del raggruppamento, lo stesso deve risultare coerente e proporzionato alle specifiche peculiarità del contratto, ciò che implica una valutazione di corrispondenza effettiva e concreta del requisito medesimo alla gara stessa.