Consiglio di Stato, sez. V, 15 giugno 2021, n. 4641
Come emerge dall’esame degli atti l’impugnato provvedimento di diniego di autorizzazione al subappalto è stato giustificato dalla mera omissione dichiarativa delle condanne riportate da una figura professionale di spicco dell’organizzazione imprenditoriale dell’appellante, senza alcuna loro autonoma valutazione ai fini dell’affidabilità professionale, valutazione tanto più necessaria in ragione della loro natura e della loro tenuità, del fatto che non fossero attinenti alle specifiche funzioni di quella figura professionale e che comunque fossero state in parte depenalizzate, in parte condonate.
-È ancora appena il caso di aggiungere che un onere informativo può legittimamente considerarsi posto a carico del concorrente solo se circoscritto alle notizie astrattamente idonee a porne in dubbio l’integrità o l’affidabilità, da individuarsi sulla base di un criterio di “ragionevole esigibilità”, dovendosi in tal senso intendere solo quelle espressamente previste come tali dal Codice dei contratti e dalla lex specialis di gara.
L’Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 16 del 28 agosto 2020, ha ribadito che l’esclusione per omissioni dichiarative del concorrente in relazione a reati c.d. “non ostativi” non può mai essere automatica.
-Applicando tali principi alla fattispecie in esame non può negarsi che il provvedimento impugnato in primo grado è viziato proprio per l’effetto espulsivo immediato ed automatico fatto seguire all’omissione dichiarativa, senza alcuna valutazione della rilevanza dei fatti e/o elementi omessi e della loro incidenza sulla integrità ed affidabilità dell’operatore economico, tanto più che la violazione di quell’obbligo neppure risultava espressamente sanzionato con misura espulsiva dalla legge di gara.