Cons. Stato, sez. II, 9 marzo 2021, n. 2013

Vanno rimesse all’Adunanza plenaria le questioni: a) se possa ammettersi in appello un motivo di impugnazione, per contestare la giurisdizione del giudice amministrativo, anche nell’ipotesi in cui siffatto motivo di appello sia introdotto in secondo grado  da chi aveva introdotto il giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, soprattutto ove siano mutate la legislazione e la giurisprudenza fra il momento in cui si incardina il giudizio in primo grado e quello della proposizione dell’appello; b) se il giudice di appello possa comunque affrontare la questione della giurisdizione in generale, anche in caso di una declaratoria d’inammissibilità, dato che una cosa è l’effetto dell’esame della questione, altra è la questione in senso lato; c) in caso positivo, se sussista la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere una domanda del privato per ottenere la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’annullamento in sede giurisdizionale di un provvedimento amministrativo ‒ emanato dalla medesima amministrazione ‒ ampliativo della sfera giuridica dell’interessato e, in particolare, di un titolo edilizio esplicito o implicito; d) se l’interessato possa in astratto, e alla prescindere dalla soluzione della vicenda concreta, considerarsi titolare di un legittimo e qualificato affidamento sul provvedimento amministrativo annullato, idoneo a fondare un’azione risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione; e) in caso positivo, in presenza di quali presupposti ed entro quale ambito può attribuirsi al privato un diritto al risarcimento per lesione dell’affidamento incolpevole

 

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