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Interpretazione della norma abrogante il rito appalti c.d. “super-accelerato”: contrasto giurisprudenziale di Isabella Tassone

Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2021, n. 860

L’art. 120, comma 2-bis, «ha anticipato l’onere dell’impugnazione dell’ammissione, in deroga al principio di necessaria lesività, imponendo, pena l’inammissibilità delle censure postume, l’immediata contestazione di fatti e valutazioni che tradizionalmente potevano (e possono dopo l’abrogazione della disposizione) essere fatti valere in sede di impugnazione dell’aggiudicazione. E’ a questa valutazione processuale di inammissibilità che la norma transitoria si riferisce: nei processi iniziati dopo il 18.6.2019 essa non è più consentita, dovendo il giudice valutare le censure anche se (recte: solo se) proposte avverso l’aggiudicazione».

 

 

 

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