Consiglio di Stato, sez.V, 10 dicembre 2020, n. 7910

 E’ da ritenersi pacifico – trattandosi di circostanza di fatto non smentita dall’appellante – che la società Sinnica Spurgo s.r.l. aveva tentato di autenticarsi a mezzo SPID con generalità non corrette, ossia, semplicemente, quale “-Omissis-” anziché quale “Omissis” (titolare della identità digitale di cui trattasi).

 E’ altresì da ritenersi pacifico che tale operatore economico non poteva non essere consapevole di quale fosse la propria corretta ragione sociale, cui era univocamente associata la relativa identità digitale (da lui stesso richiesta), così come non risulta dagli atti che dopo aver fallito il tentativo di accredito, la società odierna appellante non abbia tentato di ripetere la procedura, stavolta inserendo le credenziali corrette.

 D’altra parte, è evidente che l’acquisizione dello SPID necessario alla registrazione sul portale della stazione appaltante non ricade nella competenza e responsabilità di quest’ultima, né nei connessi obblighi di assistenza tecnica: le possibili problematiche connesse all’utilizzo dell’identità digitale erano infatti al di fuori della possibilità di intervento della stazione appaltante, in quanto di esclusiva competenza dell’Identity Provider prescelto dall’operatore economico, ossia il gestore accreditato presso l’Agenzia per l’Italia Digitale.

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