Cons. Stato, sez. III, 2 novembre 2020, n. 6697

  1. Ritiene al riguardo il Collegio che il costrutto giuridico attoreo, nei termini generali suesposti, non può dirsi implausibile ben potendo riconoscersi anche rispetto alle procedure di evidenza pubblica forme di tutela giurisdizionale degli enti collettivi nei casi in cui giustappunto risultino titolari di una posizione "corporativa" con la quale, in via di mera tesi, può obiettivamente interferire una procedura di gara. Il diretto corollario di tale assunto non può dunque che essere quello dell'astratta riconoscibilità di forme giuridiche di protezione analoghe all'interesse legittimo e l'azionabilità delle relative pretese di tutela in sede giurisdizionale.
  2. La condizione ineludibile perchè operi il riconoscimento di tale legittimazione, sostanziale e processuale, è però strettamente legata all'emersione di un interesse che rifletta, in ragione del carattere sociale e non esclusivo delle relative forme di soddisfazione, una dimensione unitaria immediatamente ascrivibile alla categoria in quanto tale e che si appunto sul bene "intermedio" di una definizione delle regole di gara coerente con l'interesse del gruppo al rispetto ed alla valorizzazione della professionalità acquisita e della salvaguardia della esclusività categoriale sul mercato.

 

 

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