Cassazione Civile, Sezioni Unite, 12 ottobre, n. 21990

L'articolo 133, primo comma, lettera e), n. 2, c.p.a. non è stato inteso, nella giurisprudenza del riparto, come conferente al giudice amministrativo qualunque controversia relativa alla revisione dei prezzi degli appalti pubblici per servizi ad esecuzione continuata o periodica, sviluppandosi un'applicazione del criterio fondato sulla sussistenza o meno dell’esercizio di potere, per tutela dei correlati pubblici interessi.

Mentre, infatti, qualora per la revisione dei prezzi,  le parti del contratto pubblico, non abbiano pattuito alcuna clausola, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si dispiega sine dubio, fronteggiandosi solo l'esercizio del potere autoritativo della pubblica amministrazione, viceversa spetterà al g.o. la giurisdizione, laddove nel regolamento negoziale sia stata inserita una specifica clausola, sussistendo piena pariteticità dei contraenti.

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