Corte giust. UE., sez. IX, ordinanza 6 febbraio 2020, in causa C- 11/19

L’articolo 10, lettera h), e l’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa regionale che subordina l’aggiudicazione di un appalto pubblico alla condizione che un partenariato tra enti del settore pubblico non consenta di garantire il servizio di trasporto sanitario ordinario, sempre che la scelta espressa a favore di una particolare modalità di prestazione di servizi, ed effettuata in una fase precedente a quella dell’aggiudicazione dell’appalto pubblico, rispetti i principi di parità di trattamento, non discriminazione, riconoscimento reciproco, proporzionalità e trasparenza. L’articolo 10, lettera h), e l’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa regionale che impone all’amministrazione aggiudicatrice di giustificare la sua scelta di aggiudicare il servizio di trasporto sanitario ordinario mediante gara d’appalto anziché di affidarlo direttamente mediante una convenzione conclusa con un’altra amministrazione aggiudicatrice.

 

 

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