Cons. Stato, Sez. V, 6 luglio 2020, n. 4311
L’impugnazione della lex specialis per violazione delle norme in tema di valorizzazione dei beni culturali, ed in particolare dell’art. 117 del d.lgs. n. 42 del 2004, non attiene al merito, ma è di mera legittimità. Non è infatti dedotta l’illegittima utilizzazione della concessione integrata, profilo effettivamente riservato alla valutazione tecnica dell’amministrazione, ma la non corretta utilizzazione del modello concessorio prescelto con attribuzione di prevalenza al servizio complementare di biglietteria.
L’affidamento dei servizi aggiuntivi di assistenza agli utenti di cui all’art. 117 costituisce, in principio, una concessione di servizio pubblico di valorizzazione, mentre l’esternalizzazione dei servizi complementari di biglietteria, pulizia e vigilanza dà luogo ad un appalto di servizi : e mentre la concessione consiste nel trasferimento a terzi soggetti, a loro onere, di un’attività in principio propria dell’amministrazione, l’appalto è uno strumento contrattuale a prestazioni corrispettive attraverso il quale l’amministrazione si procura utilità di cui non dispone.