Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2020, n. 4307
Nelle materie regolate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, qualora si ravvisi una concessione integrata dei servizi aggiuntivi con quelli complementari, prevista dall’art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, non può ammettersi che l’appalto di servizi, quand’anche implicante un maggiore volume di incassi, possa ricevere, con il suo regime, prevalenza funzionale sui c.d. servizi aggiuntivi.
L’inversione del rapporto di accessorietà degraderebbe, contro la ratio dello stesso art. 117, la prevalenza dello scopo di valorizzazione culturale, riducendola a mera strumentazione di esigenze economiche, non già culturali.