Cons. Stato, sez. V, 8 maggio 2020, n. 2910
Deve ritenersi tempestiva la produzione documentale trasmessa dall’operatore per riscontrare la richiesta di soccorso istruttorio anche se successiva al termine di presentazione qualora vi siano specifici elementi afferenti alla concreta situazione tali da far ritenere che il termine concesso fosse eccessivamente ristretto.
Il requisito delle idonee referenze bancarie ha una portata sostanzialistica ed elastica e come tale deve essere interpretato per confortare il giudizio sulla capacità economico-finanziaria attraverso l’attestazione d’un soggetto terzo che si trovi in qualificati rapporti con l’impresa. Non è perciò necessario che la referenza bancaria menzioni espressamente l’assenza di situazioni passive se si fa riferimento alla “regolarità” e “correttezza” dei rapporti, atteso che tale formula si sottende l’assenza di situazioni d’inadempimento o comunque patologiche.