Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2020, n. 2383

È consentito all'aggiudicataria, nell'ambito del contraddittorio nuovamente instaurato, la presentazione di ulteriori giustificazioni e compensazioni tra sottostime e sovrastime, in modo da consentire alla stazione appaltante la valutazione di affidabilità complessiva dell'offerta al momento della rinnovata aggiudicazione.

Valgono, però, i consueti limiti: - l'entità dell'offerta economica deve restare ferma in ossequio alla regola di immodificabilità dell'offerta; - le singole voci di costo possono essere modificate solo per sopravvenienze di fatto o normative che comportino una riduzione dei costi o per originari comprovati errori di calcolo o per altre plausibili ragioni; - non è possibile rimodulare le voci di costo senza alcuna motivazione e al solo scopo di “far quadrare i conti” ossia per assicurarsi che il prezzo complessivo offerto resti immutato ma siano superate le contestazioni sollevate dalla stazione appaltante su alcune voci di costo.

Occorre infatti tener conto del fatto che il sub procedimento di verifica dell’anomalia non ha quale obiettivo la riparametrazione dell’offerta alla luce delle sollecitazioni provenienti dalla stazione appaltante, ma quello di verificare la serietà dell’offerta già formulata, pena la palese violazione del principio della par condicio tra i concorrenti”.

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4119 del 2019, proposto da
CMS Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Borsero, Stefano Gattamelata e Carlo Merani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore, n. 22;

contro

C.N. Costruzioni Generali s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Felice Ingravalle, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;

nei confronti

Iren s.p.a., non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sezione Prima, n. 00390/2019, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di C.N. Costruzioni Generali s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2019 il Cons. Federico Di Matteo e uditi per le parti gli avvocati Antonella Borsero, Stefano Gattamelata e Mastropierro, su delega di Massimo Felice Ingravalle;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con bando pubblicato il 22 ottobre 2016 Iren s.p.a. indiceva procedura aperta per l’affidamento dell’ “Esercizio, conduzione e manutenzione degli impianti elettrici e termomeccanici presso il Palazzo di Giustizia “Bruno Caccia” e la sede distaccata ex carcere “Le Nuove” – Torino”, del valore complessivo di € 4.645.000, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Esaminate le offerte tecniche e quelle economiche, la Commissione giudicatrice approvava la graduatoria provvisoria e, determinata la soglia di anomalia, avviava il sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta a carico della prima graduata CMS Italia s.r.l..

Ritenuta congrua l’offerta, la stazione appaltante, con provvedimento 17 febbraio 2017, le aggiudicava definitivamente l’appalto.

2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte CN Costruzioni generali s.p.a. impugnava il provvedimento di aggiudicazione definitiva, lamentando che il prezzo offerto dall’aggiudicataria non era idoneo a garantire i trattamenti salariali minimi previsti dalle tabelle ministeriali elaborate per le prestazioni oggetto dell’appalto e a coprire tutte le prestazioni promesse.

Con ordinanza 9 maggio 2017, n. 582 il tribunale nominava il Direttore della Direzione provinciale metropolitana dell’I.N.P.S. di Torino verificatore con l’incarico di accertare “se l’offerta economica presentata dall’aggiudicataria consenta di remunerare i lavoratori addetti nel rispetto dei Contratti collettivi nazionali di riferimento, tenuto conto della tipologia e del livello di inquadramento contrattuale della manodopera ...” e di ogni altra circostanza rilevante.

Nella relazione conclusiva del 26 settembre 2017 il verificatore accertava che il costo orario della manodopera indicato dall’aggiudicataria (€ 14,88) risultava inferiore rispetto a quello previsto dal CCNL Metalmeccanici industria.

Con la sentenza 28 febbraio 2018, n. 76 venivano annullati il provvedimento di aggiudicazione della gara a CMS Italia s.r.l., nonché il provvedimento di annullamento in autotutela del bando di gara, assunto dalla stazione appaltante il 13 luglio 2017 ed impugnato dalla ricorrente con motivi aggiunti.

In motivazione era stabilito (al par. 24): “In esecuzione della presente decisione IREN s.p.a. riaprirà il procedimento di verifica della congruità dell’offerta economica presentata da CMS e lo concluderà tenendo conto di quanto rilevato in corso di causa dal verificatore relativamente al costo orario medio della manodopera indicato da CMS, provvedendo di poi ad adottare i provvedimenti conseguenziali”.

3. Ripreso il procedimento di verifica di anomalia dell’offerta, la commissione giudicatrice, con atto del 21 marzo 2018, dichiarava anomala l’offerta di CMS s.r.l. ed invitava il R.u.p. ad acquisire nuove giustificazioni; esaminate le giustificazioni fornite dall’impresa, la commissione giudicatrice con nota 22 maggio 2018 esprimeva un “giudizio complessivo di congruità dell’offerta” motivato dal fatto che “le sotto voci costituenti l’offerta risultano singolarmente considerate sostenibili”.

Il R.u.p., con provvedimento 1°giugno 2018 confermava l’aggiudicazione della procedura di gara in favore di CMS Italia s.r.l.

Adottato il nuovo provvedimento di aggiudicazione, il Consiglio di Stato, con sentenza 15 ottobre 2018, n. 5923, nel giudizio d’appello promosso avverso la predetta sentenza del n. 276 del 2018, dichiarava improcedibile il ricorso di primo grado e l’appello, con conseguente annullamento della sentenza senza rinvio, per essersi l’interesse all’annullamento integralmente trasferito sulla nuova aggiudicazione, espressione di un rinnovato giudizio di congruità dell’offerta.

4. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte CN Costruzioni generali s.p.a. impugnava il nuovo provvedimento di aggiudicazione sulla base di due motivi.

Con la sentenza segnata in epigrafe, nella resistenza di Iren s.p.a. e CMS Italia s.r.l., il ricorso veniva accolto e conseguentemente annullato anche il nuovo provvedimento di aggiudicazione, unitamente agli atti presupposti, tra i quali, in particolare, la valutazione di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria.

4.1. Il tribunale riteneva travalicati i limiti di rimodulazione dell’offerta con i giustificativi forniti da CMS Italia s.r.l. nell’ambito del nuovo procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.

L’aggiudicataria aveva infatti aumentato il costo medio della manodopera fino ad € 18,47 (quantificato nel complesso in € 1.015.111,20), soglia minima già individuata dal verificatore, ma correlativamente diminuito tutte le altre voci di costo (costi mezzi, spese generali, oneri aziendali per la sicurezza ed utile) componenti l’offerta, ad eccezione di quello per le forniture rimasto invariato, senza peraltro riferire di circostanze ignote al momento della predisposizione dell’originaria offerta che potevano giustificare una diversa modulazione della stessa.

Riteneva il giudice di primo grado che CMS Italia s.r.l. non avesse operato un limitato aggiustamento delle singole voci di costo giustificato da sopravvenienze di fatto o di diritto, ma una vera e propria rimodulazione complessiva dell’offerta, in violazione della par condicio tra i concorrenti.

5. Propone appello CMS Italia s.r.l; si è costituito in giudizio C.N. Costruzioni generali s.p.a., Iren s.p.a. è rimasta intimata; le parti hanno proposto memorie ex art. 73, comma 1, Cod. proc. amm., cui sono seguite rituali repliche.

All’udienza pubblica del 5 dicembre 2019 la causa è stata assunta in decisione.

6. Con unico articolato motivo di appello CMS Italia s.r.l. censura la sentenza di primo grado per “Error in judicando. Errore e travisamento; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 del d.lgs. 50/16; violazione e falsa applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di verifica di anomalia dell’offerta e di modificabilità delle giustificazioni. Contraddittorietà. Ingiustizia manifesta”, sostenendo che l’annullamento della prima aggiudicazione in sede giurisdizionale per incongruità del costo della manodopera costuisce sopravvenienza di fatto idonea a giustificare nuove stime dei costi rispetto a quelli articolati nell’originaria formulazione dell’offerta.

A suo avviso se il tribunale, annullata l’aggiudicazione, aveva rimesso alla stazione appaltante la ripetizione della verifica di anomalia dell’offerta, era per consentire la revisione del costo della manodopera così da renderlo conforme alle tabelle ministeriali, altrimenti avrebbe disposto la sua immediata esclusione dalla procedura di gara; tuttavia, reso il costo della manodopera coerente alle tabelle ministeriali, era necessitata la correzione anche delle altre voci di costo dell’offerta, fermo restando il totale complessivo.

L’appellante ha aggiunto che l’Allegato 4-bis, redatto al momento della presentazione della domanda di partecipazione e preso dal giudice a raffrontato iniziale rispetto ai costi indicati nei giustificativi, conteneva solamente una prima analisi dei prezzi, ovvero, detto altrimenti, indicava un importo meramente orientativo dei parametri di composizione dell’offerta, per cui non poteva ritenersi modificata l’offerta che da detti parametri si fosse poi discostata.

7. Il motivo di appello è infondato.

7.1. A seguito dell’annullamento in sede giurisdizionale (ad opera della sentenza del tribunale n. 276 del 2018) dell’aggiudicazione, la procedura di gara è ripresa dal sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta di CMS Italia s.p.a.: tanto era imposto dalla sentenza (“In esecuzione della presente decisione IREN s.p.a. riaprirà il procedimento di verifica della congruità dell’offerta economica presentata da CMS…”) ed era dovuto per il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui una volta regredita la procedura alla fase di verifica dell'anomalia, questa deve essere ripetuta nella sua integralità, fermi i vincoli espressamente posti dal giudicato che, annullando l'aggiudicazione, abbia ordinato il rifacimento del giudizio di congruità dell'offerta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 agosto 2019, n. 5674; Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giuris., 18 aprile 2018, n. 228).

La sentenza di annullamento dell’aggiudicazione non opera, come preteso dall’appellante, alla stregua di una sopravvenienza che giustifichi la rimodulazione dell’offerta; essa non incide sulla procedura di gara se non ripristinando la situazione in cui si era al momento dell’adozione dell’atto viziato.

Segna, così, un arresto della procedura e una sua retroazione necessitata dall’eliminazione dell’atto illegittimo; altro invece è quell’evenienza, verificatasi nello scorrere del tempo della procedura, cui sia necessario adeguarsi per rendere attuale l’offerta alla nuova situazione.

7.2. E’ consentito all'aggiudicataria, nell'ambito del contraddittorio nuovamente instaurato, la presentazione di ulteriori giustificazioni e compensazioni tra sottostime e sovrastime, in modo da consentire alla stazione appaltante la valutazione di affidabilità complessiva dell'offerta al momento della rinnovata aggiudicazione.

Valgono, però, i consueti limiti: - l'entità dell'offerta economica deve restare ferma in ossequio alla regola di immodificabilità dell'offerta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1449; V, 8 gennaio 2019, n. 171); - le singole voci di costo possono essere modificate solo per sopravvenienze di fatto o normative che comportino una riduzione dei costi o per originari comprovati errori di calcolo o per altre plausibili ragioni (Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2020, n. 1874; V, 26 giugno 2019, n. 4400; V, 10 ottobre 2017, n. 4680); - non è possibile rimodulare le voci di costo senza alcuna motivazione e al solo scopo di “far quadrare i conti” ossia per assicurarsi che il prezzo complessivo offerto resti immutato ma siano superate le contestazioni sollevate dalla stazione appaltante su alcune voci di costo (cfr. Cons. Stato, V, 22 maggio 2015, n. 2581; sez. VI, 20 settembre 2013, n. 4676; VI, 7 febbraio 2012, n. 636; VI, 15 giugno 2010, n. 3759).

Occorre infatti tener conto del fatto che il sub procedimento di verifica dell’anomalia non ha quale obiettivo la riparametrazione dell’offerta alla luce delle sollecitazioni provenienti dalla stazione appaltante, ma quello di verificare la serietà dell’offerta già formulata, pena la palese violazione del principio della par condicio tra i concorrenti (cfr. Cons. Stato, V, 16 gennaio 2020, n. 389; V, 31 agosto 2017, n. 4146).

7.3. Nella vicenda in esame CMS Italia s.p.a., il giudicato imponeva un nuovo giudizio di congruità dell’offerta, poiché l’aumento del costo della manodopera poteva trovare compensazione in altre poste eventualmente sovrastimate, ma la riduzione delle altre voci di costo era possibile solo nei limiti precedentemente indicati, ossia se adeguatamente giustificate, logiche e ragionevoli, e, comunque, nel rispetto delle situazioni esistenti al momento dell’offerta.

E’ apparso, dunque, al giudice di primo grado che la stazione appaltante non avesse approfondito le ragioni delle originarie sovrastime, e la conseguente riduzione dei costi nelle nuove giustificazioni.

Ed il giudizio è condivisibile: l’aggiudicataria, in qualità di gestore uscente, era ben consapevole dei costi del servizio al momento della formulazione dell’offerta, e non è plausibile che, solo in seguito all’annullamento dell’aggiudicazione, si sia accorta di aver sovrastimato alcuni prezzi, in particolare dei “mezzi ed attrezzature”, che vengono ridotti da € 102.281,00 ad € 7.287,99, come pure i costi per la sicurezza aziendale, ridotti da € 30.684,30 ad € 7.910,84 (ma identica sorte ricevono le “spese generali” e l’utile).

Si tratta, invero, di scostamenti particolarmente significativi – come messo in evidenza dalla controinteressata – che possono comprendersi, in definitiva, solo con l’intento dell’aggiudicataria di superare a posteriori le criticità presenti nella sua offerta, come originariamente formulata, per arrivare a far quadrare i conti, senza modificare il computo finale dell’offerta, ma adeguandosi alla modifica imposta del costo della manodopera.

In questo, dunque, l’odierna vicenda si distingue da ogni altro caso (ivi compreso quello richiamato dall’appellante nella sua memoria e deciso dalla sentenza di questa Sezione 26 giugno 2019, n. 4400), nel quale, invece, la modifica delle voci di costo ha trovato plausibile giustificazione da parte dell’operatore economico.

7.4. Né appare convincente la difesa dell’appellante secondo cui i prezzi indicati nell’Allegato 4 – bis, compilato all’atto della presentazione dell’offerta, fossero solo valori indicativi, che ben potevano trovare aggiustamento nella successiva fase di verifica dell’anomalia dell’offerta.

L’allegato serviva, invece, a dar conto di come l’operatore fosse giunto a determinare il prezzo offerto per l’esecuzione del servizio e, in ultimo, a dimostrare la redditività dell’offerta.

Non è possibile, dunque, immaginare i prezzi ivi contenuti solo tendenziali e passibili di modifica – o anche solamente di migliore calibratura all’esito di eventuali richieste di specificazioni della stazione appaltante, senza, nella sostanza, incidere sull’offerta, in alterazione del principio della par condicio.

8. In conclusione, l’appello va respinto e la sentenza di primo grado integralmente confermata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna CMS Italia s.r.l. al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 8.000,00, oltre accessori e spese di legge, a favore di CN Costruzioni generali s.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2019

 
 
 

Guida alla lettura

  1. Sintesi della vicenda fattuale:

Le vicende alla base della sentenza muovono da un precedente giudizio promosso dalla seconda classificata ad una gara per l’affidamento di multiservizi manutentivi di impianti elettrici e termomeccanici al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione in favore dell’impresa vincitrice della procedura.

Il TAR, accogliendo le censure della ricorrente in merito alla insufficienza del prezzo offerto dall’aggiudicataria a garantire i trattamenti salariali minimi previsti per la tipologia di servizi indicati dal bando, annullava il provvedimento di aggiudicazione ed ordinava alla Stazione Appaltante di riaprire il procedimento di verifica di congruità dell’offerta della prima classificata, tenendo conto di quanto rilevato in corso di causa dal verificatore.

Alla riedizione del procedimento ad opera dell’Amministrazione seguiva, sulla base di nuovi giustificativi ad integrazione di quelli forniti in precedenza, la (ri)conferma dell’aggiudicazione in favore della prima classificata e l’adozione di un secondo provvedimento di aggiudicazione.

Incardinato nuovamente il giudizio innanzi al TAR, la ricorrente impugnava la seconda aggiudicazione assieme al provvedimento contenente gli esiti della verifica di anomalia sostenendo che controparte, incrementando il costo medio della manodopera e diminuendo le ulteriori voci di costo, avesse modificato la struttura la propria offerta iniziale senza alcuna plausibile giustificazione.

Anche in questo caso il giudice di merito condivideva le censure dell’impresa ricorrente e, ritenendo che l’aggiudicataria avesse travalicato i limiti della verifica di anomalia per aver eseguito una vera e propria rimodulazione dell’offerta economica, annullava il provvedimento gravato.

La sentenza, dunque, veniva impugnata dalla soccombente (l’originaria aggiudicataria) innanzi al Consiglio di Stato.

  1. Analisi in diritto:

Come noto, l’istituto della verifica dell’anomalia, che si configura come un sub-procedimento collocato dopo l’apertura delle buste e prima dell’aggiudicazione dell’appalto, permette alle Amministrazioni di verificare la serietà ed attendibilità delle offerte formulate dai partecipanti ad una gara pubblica.

Lo scopo è di evitare che l’interesse pubblico sotteso alla procedura di gara risulti irrimediabilmente compromesso dalla presenza di offerte “anomale”, con ciò intendendosi quelle offerte che, risultando troppo basse rispetto all’entità della prestazione richiesta dalla Stazione Appaltante, inducono a sospettare dell’affidabilità dell’offerente e della possibile non corretta esecuzione dell’appalto.

A questo fine, l’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 prevede un sub-procedimento articolato in quattro fasi (1. individuazione delle offerte sospette di anomalia; 2. richiesta di giustificazioni al concorrente la cui offerta si sospetta anomala; 3. presentazione di chiarimenti; 4. valutazione delle giustificazioni ad opera della Stazione Appaltante), il cui momento centrale è costituito dall’acquisizione dei chiarimenti forniti dal soggetto passivo di verifica.

È in questa fase - prodromica alla valutazione conclusiva dell’Amministrazione - che si realizza la garanzia del contraddittorio procedimentale in favore del concorrente sospetto di anomalia[1], la cui offerta non può essere esclusa (salvo ipotesi particolari) se non successivamente all’acquisizione, entro un termine non inferiore di quindici giorni, di chiarimenti volti a giustificare la struttura della propria proposta tecnico - economica ed i costi in essa indicati[2].

Tuttavia, il corretto svolgimento del procedimento di verifica, se da un lato presuppone l'assenza di preclusioni alla presentazione di giustificazioni ancorate al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, dall’altro deve svolgersi nel rispetto del principio di immodificabilità dell'offerta, la cui ratio è consentire alla Stazione Appaltante di ricevere sin da subito proposte improntate alla massima linearità e chiarezza, a salvaguardia della corretta esecuzione del servizio o, comunque, della certezza dei rispettivi impegni assunti dalle parti e del sinallagma contrattuale.

Invero, per consolidata opinione giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 16 marzo 2020, n. 1874; id. 28 febbraio 2020, n. 1449; 16 gennaio 2020, n. 389 e 26 giugno 2019, n. 4400), il concorrente, per il tramite dei chiarimenti, può presentare giustificazioni sopravvenute, modificare le giustificazioni delle singole voci di costo od il loro aggiustamento, ovvero compensare eventuali sottostime e sovrastime, a condizione però che l’offerta non venga modificata nel suo contenuto essenziale e risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto

Definite tali premesse, la sentenza in esame non si limita a confermare il summenzionato orientamento giurisprudenziale, ma offre una interessante ricostruzione dei confini del procedimento di verifica di anomalia e dei limiti a cui soggiace il relativo contraddittorio (vale a dire il contenuto sostanziale dei chiarimenti), ravvisandone la ragion d’essere nella circostanza per cui “il sub procedimento di verifica dell’anomalia non ha quale obiettivo la riparametrazione dell’offerta alla luce delle sollecitazioni provenienti dalla stazione appaltante, ma quello di verificare la serietà dell’offerta già formulata, pena la palese violazione del principio della par condicio tra i concorrenti (cfr. Cons. Stato, V, 16 gennaio 2020, n. 389; V, 31 agosto 2017, n. 4146)”.

Detti limiti, per la precisione, vengono individuati nel rispetto del principio di immodificabilità dell’offerta (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1449; id. 8 gennaio 2019, n. 171), nella possibilità di modificare le singole voci di costo solo per sopravvenienze di fatto o normative che comportino una riduzione dei costi o per originari comprovati errori di calcolo o per altre plausibili ragioni (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 16 marzo 2020, n. 1874; id. 26 giugno 2019, n. 4400 e 10 ottobre 2017, n. 4680) nonché, da ultimo, nel divieto di rimodulare le voci di costo in assenza di motivazione ed al solo scopo di superare le contestazioni sollevate dalla Stazione Appaltante (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 22 maggio 2015, n. 2581; sez. VI, 20 settembre 2013, n. 4676 e 7 febbraio 2012, n. 636).

Ebbene, proprio in ragione di siffatti limiti, nel caso oggetto di analisi il giudice amministrativo ha rigettato l’appello della società aggiudicatrice ritenendo che le rimodulazioni da questa apportate all’offerta economica travalicassero i confini tracciati dalla giurisprudenza, risolvendosi, piuttosto, in operazioni di “finanza creativa” aventi il solo scopo di superare a posteriori criticità presenti nell’offerta per come originariamente formulata e, sotto altro punto di vista, prive di qualunque giustificazione in quanto l’impresa appellante, rivestendo la qualifica di gestore uscente, non poteva non essere consapevole dei costi del servizio al momento della formulazione dell’offerta.

In definitiva, con la presente decisione il Consiglio di Stato ha aggiunto un ulteriore tassello al consolidato orientamento secondo cui la funzione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia non va individuata nella riparametrazione dell’offerta alla luce delle sollecitazioni provenienti dall’Amministrazione, bensì nella necessità di accertare l’attendibilità della proposta per come formulata entro il termine perentorio di presentazione, rendendo pertanto inammissibili quelle modifiche che si traducono nella rimodulazione delle voci di costo senza alcuna motivazione e al solo scopo di assicurarsi che, pur restando immutato il prezzo complessivo offerto, siano superate le contestazioni sollevate dalla Stazione Appaltante.

D’altro canto, diversamente opinando si giungerebbe a legittimare una violazione del principio di immodificabilità dell’offerta e delle tutele da questo garantite, tra le quali l’imparzialità e la trasparenza dell’agere amministrativo, la leale collaborazione tra soggetti pubblici e privati nonché la parità di trattamento tra gli operatori economici che prendono parte ad una procedura ed evidenza pubblica.

 

 

[1] L’importanza del contraddittorio è stata sottolineata anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nei procedimenti riuniti C-285/99 e C-286/99.

[2] L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (AP., 29 novembre 2012, n. 36) ha chiarito che il concorrente, al fine di illustrare la congruità della propria proposta, può fornire spiegazioni su qualunque elemento dell’offerta, non essendo limitato alle sole voci sospette di anomalia dalla Stazione Appaltante.

 

 

 

 

[1] L’importanza del contraddittorio è stata sottolineata anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nei procedimenti riuniti C-285/99 e C-286/99.

[2] L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (AP., 29 novembre 2012, n. 36) ha chiarito che il concorrente, al fine di illustrare la congruità della propria proposta, può fornire spiegazioni su qualunque elemento dell’offerta, non essendo limitato alle sole voci sospette di anomalia dalla Stazione Appaltante.