Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2350 del 9/04/2020

Pur in presenza di una formale violazione dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, in conformità a quanto successivamente chiarito dalla Corte di Giustizia, e comunque in applicazione dei principi generali di tutela dell’affidamento e di massima partecipazione alla gara, correttamente la Commissione giudicatrice, nella seduta del 25 settembre 2017, ha consentito alla concorrente di esprimere le proprie giustificazioni, valutate in sede di verifica della congruità dell’offerta, ambito prefigurato dal combinato disposto degli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lett. f), del d.lgs. n. 50 del 2016. 

Va ricordato in premessa il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui nelle gare pubbliche il giudizio circa l’anomalia dell’offerta è tipica espressione di valutazione tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità od erroneità fattuale, non anche estensibile ad un’autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci (Cons. Stato, V, 30 dicembre 2019, n. 8909).

Il giudizio di anomalia ha natura globale e sintetica e serve a valutare se l’anomalia delle diverse componenti si traduca in un’offerta complessivamente inaffidabile; il giudice può sindacare le valutazioni dell’amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza, ed adeguatezza dell’istruttoria, ma senza poter procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un’inammissibile invasione della sfera propria dell’amministrazione

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