Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2020, n. 1906

Alla luce della recente giurisprudenza comunitaria (Cgue, 19 giugno 2019, causa C-41/18), per la qualeosta a una normativa nazionale in forza della quale la contestazione in giudizio della decisione di risolvere un contratto di appalto pubblico, assunta da un’amministrazione aggiudicatrice per via di significative carenze verificatesi nella sua esecuzione, impedisce all’amministrazione aggiudicatrice che indice una nuova gara d’appalto di effettuare una qualsiasi valutazione, nella fase della selezione degli offerenti, sull’affidabilità dell’operatore cui la suddetta risoluzione si riferisce”, non sussiste l’elemento soggettivo atto a giustificare il potere sanzionatorio dell’ANAC nei casi in cui un’impresa abbia precedentemente dichiarato, ratione temporis, l’assenza dei motivi ostativi alla partecipazione alla procedura d’affidamento di cui all’articolo 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016.

V’è omessa dichiarazione quando l’operatore economico non riferisce di alcuna pregressa condotta professionale qualificabile come ‘grave illecito professionale’; v’è dichiarazione reticente quando le pregresse vicende sono solo accennate senza la dettagliata descrizione necessaria alla stazione appaltante per poter compiutamente apprezzarne il disvalore nell’ottica dell’affidabilità del concorrente. La falsa dichiarazione consiste, invece, in una immutatio veri; ricorre, cioè, se l’operatore rappresenta una circostanza di fatto diversa dal vero.

 

 

 

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