Cons. Stato, Sez. V, 10 febbraio 2020, n. 1008
Occorre escludere dalla gara il concorrente non indicante i costi di manodopera (e della sicurezza dei lavoratori) nell'offerta economica, in quanto non è possibile per il medesimo accedere al beneficio del "soccorso istruttorio", nell'ipotesi d'omessa indicazione di detti oneri. La mancata indicazione dei costi di manodopera attiene alla regolarizzazione dell’offerta e rientra nei parametri di diligenza dell’operatore ben informato. Non rileva nel caso in specie la mancanza, sul piano della modulistica, dello spazio, per indicare la spesa per la manodopera.