Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 gennaio 2020, ordinanza n. 404

L’ausiliario del giudice, pubblico dipendente, è tenuto ad adempiere l’incarico ricevuto senza necessità di ottenere, stante la doverosità delle funzioni assegnate, l’autorizzazione di cui all’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001.

Si segnala la presente ordinanza in quanto definisce la posizione del verificatore (o anche del consulente), pubblico dipendente, nei confronti dell’amministrazione di appartenenza circa i doveri e i poteri connessi al proprio ufficio di ausiliario del giudice.

L’art. 20, comma 1, del c.p.a. prevede che “il verificatore e il consulente, se scelto tra i dipendenti pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, hanno l'obbligo di prestare il loro ufficio, tranne che il giudice riconosca l'esistenza di un giustificato motivo”.

Pertanto, afferma la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, il pubblico dipendente, nominato verificatore, è tenuto ad adempiere l’incarico senza necessità di ottenere, stante la doverosità delle funzioni assegnate, l’autorizzazione di cui all’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001.

Inoltre, può compiere tutte le connesse attività peritali anche in orario di lavoro, configurandosi le medesime come anch’esse inerenti all’ufficio ricoperto presso l’amministrazione datrice di lavoro.

LEGGI L'ORDINANZA

Pubblicato il 17/01/2020

N. 00404/2020 REG.PROV.COLL.

N. 08166/2017 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8166 del 2017, proposto da

 

Fastweb s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Guarino e Elenia Cerchi, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Giulio Caccini, n. 1;

 

contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata ex lege;
Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Cadeddu, Arturo Leone e Alfredo Cincotti, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Flaminia, n. 133;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma (Sezione Terza) n. (omissis), resa tra le parti.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e di Telecom Italia S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2020 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per la parte l’avvocato Elenia Cerchi.

 

Considerato che:

a) con ordinanza n. 6379/2019 questa Sezione ha disposto “una verificazione tendente ad accertare se, al fine di soddisfare la richiesta dell’utente di ripristino dei servizi telefonici con l’operatore Telecom Italia, Fastweb avrebbe potuto attivare la procedura di cessazione con rientro e, in caso di esito positivo, se l’espletamento della detta procedura sarebbe stato mezzo in concreto idoneo ad aggirare l’anomalia causata dalla mancata migrazione della linea telefonica verso Telecom Italia”, onerando dell’incombente istruttorio il Responsabile dell’Ispettorato Territoriale – Lazio e Abruzzo presso il Ministero dello Sviluppo Economico;

b) con successiva ordinanza n. 7897/2019 l’incarico di eseguire la verificazione è stato attribuito al sig. (omissis), funzionario tecnico in servizio presso l’Ispettorato Territoriale – Emilia Romagna del medesimo Ministero;

c) con nota depositata in giudizio in data 3/12/2019 il suddetto sig. (omissis) ha dichiarato di non poter svolgere l’incarico conferito in quanto il Direttore dell’Ispettorato Emilia – Romagna gli ha comunicato che l’attività peritale avrebbe dovuto essere espletata al di fuori della propria attività d’istituto e previa autorizzazione del Dirigente dell’ufficio ai sensi dell’art. 53, comma 7, del D. Lgs. n. 165/2001;

d) ai sensi dell’art. 20, comma 1, del c.p.a. “Il verificatore e il consulente, se scelto tra i dipendenti pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, hanno l'obbligo di prestare il loro ufficio, tranne che il giudice riconosca l'esistenza di un giustificato motivo”;

e) pertanto il pubblico dipendente nominato verificatore:

1) è tenuto ad adempiere l’incarico senza necessità di ottenere, stante la doverosità delle funzioni assegnate, l’autorizzazione di cui all’art. 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001;

2) può compiere tutte le connesse attività peritali anche in orario di lavoro, configurandosi le medesime come anch’esse inerenti all’ufficio ricoperto presso l’amministrazione datrice di lavoro;

f) alla luce delle esposte considerazioni il sig. (omissis) è tenuto a svolgere l’incarico di verificatore secondo termini e modalità già fissati nelle precedenti ordinanze collegiali nn. (omissis);

g) occorre mandare alla Segreteria di comunicare immediatamente la presente ordinanza alle parti, presso i rispettivi difensori costituiti, nonché al funzionario tecnico (omissis) in servizio presso l’Ispettorato Territoriale – Emilia Romagna del Ministero dello Sviluppo Economico;

h) resta sospesa nel frattempo ogni statuizione sul rito, sul merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta),

sospesa ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese in relazione all’appello in epigrafe, dispone che il sig. (omissis) esegua la verificazione di cui in motivazione, confermando per il resto quanto stabilito con le precedenti ordinanze nn. (omissis).

Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare copia della presente ordinanza alle parti costituite e al funzionario tecnico sig. (omissis) in servizio presso l’Ispettorato Territoriale – Emilia Romagna del Ministero dello Sviluppo Economico.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore

Dario Simeoli, Consigliere