Cons. Stato, sez. V, 23 dicembre 2019, n. 8731
- Invero, se da un lato tale eventualità era prevista nella lex di gara come del tutto facoltativa, è in ogni caso evidente che gli operatori economici partecipanti alla procedura non potevano non riporre un legittimo affidamento sulla correttezza dei dati di fatto indicati proprio dalla stazione appaltante in ordine all'oggetto dell'appalto; nè quest'ultima potrebbe fondatamente opporre una sorta di "concorso di colpa" dell'aggiudicataria, anche solo ai fini risarcitori, per aver confidato nella veridicità delle informazioni tecniche essenziali dalla stessa poste a base del progetto esecutivo.
- Ad un complessivo esame delle risultanze di causa, la responsabilità dell'amministrazione va ricondotta al modulo della responsabilità precontrattuale – nei limiti quindi dell'interesse negativo o da inutile partecipazione alla gara – per avere la stazione appaltante determinato (con una condotta qualificabile perlomeno come gravemente colposa) la revoca in autotutela dell'aggiudicazione precedentemente disposta, in ragione del rifiuto dell'aggiudicataria di realizzare i lavori secondo le modalità originariamente pattuite, rifiuto poi rivelatosi legittimo.