Corte Costituzionale, 30 ottobre 2019, sentenza n. 227
L’intero articolato della legge regionale abruzzese n. 28/2018 sulla ricostruzione de L’Aquila è incostituzionale perché esprime una mera ipotesi politica, la cui fattibilità giuridica ed economico-finanziaria non è supportata neppure da una schematica relazione tecnica, in violazione dell’art. 81 cost.
Il principio della necessaria copertura finanziaria, sancito dall’articolo 81 della Costituzione, trova una delle principali ragioni proprio nell’esigenza di evitare leggi-proclama sul futuro, del tutto carenti di soluzioni attendibili e quindi inidonee al controllo democratico ex ante ed ex post degli elettori