Consiglio di Stato, sez V, 28 ottobre 2019, n. 7387

1. Il termine dei trenta giorni per la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione, per la regola generale di cui all’art 41 comma 1 c.p.a., decorre dal momento in cui il concorrente ha acquisito “piena conoscenza” dell’aggiudicazione, del suo concreto contenuto dispositivo e della sua effettiva lesività. Ne consegue che il dies a quodel termine decadenziale non si individua sempre nel momento della ricezione da parte del concorrente della comunicazione di cui all’art. 76 del nuovo codice dei contratti pubblici, ma può essere incrementato di un numero di giorni pari a quello che si è reso necessario affinché il soggetto, (che si ritenga) leso dall’aggiudicazione, possa avere piena conoscenza dell’atto e dei relativi profili di illegittimità ove questi non siano oggettivamente evincibili dalla comunicazione.

2. E’ consentita l’esclusione dell’operatore dalla procedura di gara qualora la “grave infrazione” delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia stata “debitamente accertata” dalla stazione appaltante “con qualunque mezzo adeguato”. Può essere considerato “mezzo adeguato” ogni documento, anche se proveniente dall’autorità amministrativa (e non solo dall’autorità giudiziaria), che consenta un giudizio sulla responsabilità dell’impresa nella causazione dell’evento alla luce della qualificata ricostruzione dei fatti ivi contenuta.

 

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