T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 26 agosto 2019, n. 2050

La nozione di inizio del processo deve ritenersi assimilabile a quella di pendenza del giudizio, con conseguente rilevanza, dunque, del momento del deposito e non di quello della notifica del ricorso.

Il ricorso giurisdizionale amministrativo, infatti, a differenza dell’atto di citazione è privo della vocatio in ius, e la sua notifica preventiva all’Amministrazione, come anche all’eventuale controinteressato, è propedeutica soltanto ad avvertire le parti interessate dell’avvenuta impugnazione di un provvedimento amministrativo che, di conseguenza, non diventerà definitivo poiché i suoi effetti potrebbero essere caducati dall’invocata pronuncia giudiziale di annullamento. La notifica, dunque, non sarebbe di per sé idonea ad instaurare il rapporto processuale che, nella fattispecie, si configura proprio con il deposito presso la segreteria del Giudice adito.

Secondo quanto, infatti, affermato dal Consiglio di Stato: «Nel processo amministrativo, l'instaurazione del rapporto processuale si verifica all'atto della costituzione in giudizio del ricorrente, mediante il deposito del ricorso giurisdizionale (con la prova delle avvenute notifiche) presso la segreteria del Tar; l'individuazione della pendenza del rapporto processuale, in altri termini, mentre nei giudizi che iniziano con citazione va fissata nel momento della notificazione di essa ("vocatio in jus"), in quelli, come nel caso in esame, introdotti con ricorso si ha nel momento del relativo deposito» (Cons. Stato sez. IV, 19/12/2016, n.5363). In tal senso deporrebbe anche il rinvio esterno all’art.39 co.3 c.p.c. disposto dall’art.39 co.1 c.p.a.

Né, peraltro, potrebbe ritenersi siffatta conclusione in contrasto con il principio di effettività della tutela, considerato, infatti, che, secondo l’interpretazione letterale e preferibile dell’art.1 co.23 d.l. 32/2019 (come risultante in virtù delle modifiche apportate dalla Legge di conversione), l’abrogazione del rito “super-accelerato” opera dal 18 giugno 2019, ossia dall’entrata in vigore della legge di conversione. Il che garantirebbe un adeguato margine di conoscenza agli interessati delle nuove (o “vecchie”) regole da osservare per l’esercizio del loro diritto di difesa.

 

 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 605 del 2019, proposto da:
Caruter S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Natale Bonfiglio, con domicilio eletto presso il suo studio in Messina, via Camiciotti, n. 102;

contro

Comune di Milazzo, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
Regione Siciliana - Urega - Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalti Lavori Pubblici Messina, Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilita', in persona dell’Assessore p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti

Tech Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Pappalardo, Stefano Scimeca, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Pappalardo in Catania, via Grotte Bianche 117;

per l'annullamento

Previa sospensione cautelare degli effetti

1. della determinazione n. 455 dell’8 marzo 2019, comunicata con nota p.e.c. di pari data, con la quale il Dirigente del 4° Settore Ambiente e Territorio del Comune di Milazzo ha approvato la proposta del Responsabile del procedimento allegata alla stessa facendola propria integralmente, e, quindi, ha:

1.1. approvato tutti i precedenti atti e verbali di gara ivi specificati, di cui si chiede pure l’annullamento --- inclusi quelli relativi alle operazioni svolte presso l’U.R.E.G.A. di Messina (n. 07/01 del 3.9.2018, n. 07/02 del 7.9.2018; n. 07/03 del 13.9.2018, n. 01/B del 29.11.2018, n. 2-1/B del 29.11.2018, n. 3 1/B dell’11.12.2018, n. 4-1/B del 09.01.2019, n. 5-1/B del 17.01.2019, n. 6-1/B del 28.1.2019, n. 01/B del 28.1.2019 e n. 07/04 del 08.02.2019) --- unitamente alla proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara in sede di verbale di seduta pubblica n. 7/04 dell’8.2.2019;

1.2. disposto a favore dell’operatore economico Tech Servizi s.r.l. l’aggiudicazione della gara (C.I.G.: 749363031A) relativa all’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Milazzo.

1.3. individuato quale secondo graduato l’operatore economico Caruter s.r.l..

2. I verbali infra specificati con i quali la Commissione di gara dell’UREGA di Messina ha disposto:

2.1. l’ammissione in gara della Tech Servizi s.r.l. anche all’esito dell’apertura della busta relativa all’offerta amministrativa, tecnica ed economica;

2.2. la valutazione dell’offerta della Tech Servizi s.r.l. e l’attribuzione del relativo punteggio infra specificato.

2.3. adottato gli altri atti consequenziali ivi specificati.

3. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, inclusi tutti gli altri atti infra specificati.

E PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA

del consequenziale (non conosciuto) contratto di appalto per l’esecuzione del precitato servizio, ove stipulato tra il Comune resistente denominato “A.R.O. Comune di Milazzo” e l’operatore economico odierno controinteressato (Tech Servizi s.r.l.).

NONCHE’ PER IL RISARCIMENTO

del danno in forma specifica infra specificato, anche previa caducazione degli effetti del contratto di appalto e/o declaratoria della relativa inefficacia, anche previo accertamento e declaratoria del diritto di Caruter s.r.l. all’aggiudicazione dell’appalto per cui è causa ed al relativo subentro, e la consequenziale condanna del Comune di Milazzo all’aggiudicazione dell’appalto ed alla stipula del relativo contratto con la Caruter s.r.l.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Tech Servizi S.r.l. e della Regione Siciliana - Urega - Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalti Lavori Pubblici Messina e di Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilita';

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2019 il dott. Maurizio Antonio Pasquale Francola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

La CARUTER s.r.l. partecipava alla procedura aperta indetta con bando pubblicato in GUUE, e distinto con il C.I.G.: 749363031A, dal Comune di Milazzo per l’affidamento, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio settennale di Igiene Urbana per l’importo complessivo di Euro 32.175.310,60, oltre IVA, oltre ad € 4.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari, su base annua, a Euro 4.596.472,94, I.V.A. esclusa, oltre € 600,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

All’esito della valutazione delle offerte presentate dalle imprese partecipanti alla gara, la TECH SERVIZI s.r.l. conseguiva il punteggio complessivo più alto, totalizzando 90,401 punti, di cui 70,00 per l’offerta tecnica e 24,401 per l’offerta economica in ragione del ribasso praticato nella misura del 5,59%, mentre la CARUTER s.r.l. si classificava al secondo posto con il punteggio di 79,522, di cui punti 49,522 per l’offerta tecnica e punti 30,00 per l’offerta economica in ragione del ribasso praticato nella misura dell’8,22%.

L’appalto avente ad oggetto il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Milazzo, veniva, dunque, aggiudicato alla TECH SERVIZI s.r.l.

Con ricorso spedito a mezzo posta elettronica certificata per la notifica in data 11 aprile 2019 ai sensi della Legge n.53/1994 dall’avv. Natale Bonfiglio e notificato in pari data ai sensi dell’art.120 co.5 c.p.a. al Comune di Milazzo, all’UREGA – Sezione Provinciale di Messina, alla TECH SERVIZI s.r.l. ed all’ASSESSORATO delle INFRASTRUTTURE e della MOBILITÀ della REGIONE SICILIANA presso l’indirizzo P.E.C. dell’avvocatura dello Stato, Distrettuale di Catania, in conformità al disposto dell’art.1 del D.Lgs. 2 marzo 1948 n.142 (che estende le funzioni dell'Avvocatura dello Stato esercitate in favore delle Amministrazioni statali anche nei riguardi dell’Amministrazione regionale siciliana, disponendo l’applicazione nei confronti dell’Amministrazione regionale siciliana delle disposizioni del testo unico e del regolamento, approvati rispettivamente con regi decreti 30 ottobre 1933, nn. 1611 e 1612, e, successive modificazioni, nonché gli articoli 25 e 144 del Codice di procedura civile), nonché depositato presso la segreteria del T.A.R. Sicilia, Sezione Staccata di Catania, il 17 aprile 2019 ai sensi degli artt.120 co.3, 119 co.3 e 45 c.p.a., unitamente all’istanza di fissazione dell’udienza di trattazione di merito ai sensi e per gli effetti degli artt.55 co.4 e 71 c.p.a., la CARUTER s.r.l. domandava, oltre alla reintegrazione in forma specifica del danno nell’occasione patito mediante declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato dalla Stazione Appaltante con l’aggiudicataria e subentro al posto di quest’ultima, l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, dell’aggiudicazione e degli ulteriori atti di gara in epigrafe indicati per i seguenti motivi: 1) violazione e o erronea applicazione dell’art.80 co.5 lett. c, ed f bis, e comma 13, D.Lgs. n.50/2016, nonché delle Linee guida ANAC n.6/2016, come modificate con delibera ANAC 11/10/2017, n.1008 – eccesso di potere per contraddittorietà con i paragrafi 6 e 15 del disciplinare di gara e o dell’illogicità – violazione ed erronea applicazione dell’art.6 L 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti – violazione ed erronea applicazione degli artt.71 e 75 del D.P.R. n.445/2000 in relazione all’obbligo di controllo delle dichiarazioni sostitutive – perché la Tech Servizi s.r.l.: 1.1) non avrebbe dichiarato tutte le penali a lei irrogate in ragione degli inadempimenti contrattuali di cui sarebbe stata autrice nell’esecuzione dei pubblici appalti a lei precedentemente affidati, essendosi, senza alcuna giusta causa, limitata soltanto ad indicare le penali dei cinque anni antecedenti; non avrebbe dichiarato le ulteriori penalità, soltanto genericamente indicate, a lei irrogate; avrebbe falsamente rappresentato che la penale di € 80.013,00 oggetto del contenzioso n.925/2016 dinanzi al T.A.R. Catania non sarebbe ancora definitiva, quando in realtà lo era già al tempo in cui è stata resa la dichiarazione (ed ossia il 2 agosto 2018), in ragione dell’avvenuto decorso del termine di cui all’art.11 c.p.a. previsto per la riassunzione del predetto giudizio innanzi al Giudice Civile dopo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo con la pronuncia della sentenza n.2492 del 26 ottobre 2017 ad opera del T.A.R. adito; 2) eccesso di potere per contraddittorietà con il bando, il disciplinare di gara, il capitolato speciale ed il piano di intervento dell’ARO Milazzo – violazione ed erronea applicazione dell’art.89 D.Lgs. n.50/2016, in relazione al divieto di effettuare offerte peggiorative rispetto al progetto posto a base di gara, perché la TECH SERVIZI s.r.l. avrebbe formulato la propria offerta adoperando quale parametro di riferimento un quantitativo di rifiuti da smaltire inferiore rispetto a quello previsto nel piano di intervento richiamato nel capitolato speciale di appalto allegato al bando di gara; 3) in via subordinata, eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con il bando, il disciplinare di gara, il capitolato speciale ed il piano di intervento dell’ARO Milazzo, nonché sotto il profilo del difetto di istruttoria e dell’illogicità, in relazione al divieto di effettuare offerte peggiorative rispetto al progetto posto a base di gara; 4) in via ulteriormente subordinata, eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con il disciplinare di gara, dell’illogicità e del travisamento e/o erroneo apprezzamento delle proposte progettuali alle quali gli operatori economici partecipanti alla gara hanno ancorato l’offerta tecnica cui sono stati attribuiti i punteggi con la valutazione effettuata con il metodo aggregativo compensatore in seno al criterio di aggiudicazione dell’oepv. – eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento e dello sviamento dalla causa giustificativa e dall’interesse pubblico.

Si costituiva la TECH SERVIZI s.r.l. opponendosi all’accoglimento del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

Anche l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità si opponeva all’accoglimento del ricorso.

Non si costituiva, invece, il Comune di Milazzo, nonostante la regolare notifica del ricorso.

Con ordinanza cautelare 304/3019 pubblicata il 13 maggio 2019, il Collegio rinviava la causa all’udienza pubblica del 18 luglio 2019 per la definizione nel merito ai sensi degli artt.119 co.3 e 120 co.3 c.p.a.

Le parti depositavano delle memorie conclusive.

L’avvocatura dello Stato, Distrettuale di Catania, domandava, in data 8 luglio 2019, l’acquisizione agli atti del verbale della seduta della commissione giudicatrice del 25 giugno 2019, contenente chiarimenti ed osservazioni tecniche alle contestazioni sollevate dalla ricorrente.

All’udienza pubblica del 18 luglio 2019, il procuratore di parte ricorrente chiedeva l'espunzione della memoria e della produzione documentale dell'Avvocatura del giorno 8 luglio e dei documenti depositati a corredo della memoria di replica della controinteressata TECH SERVIZI s.r.l. L'Avvocatura dello Stato replicava che il deposito di cui si chiede l'espunzione è solo documentale ed è stato accompagnato da una richiesta di autorizzazione sottoposta al Collegio. Il procuratore della controinteressata chiedeva una CTU preordinata ad accertare l’idoneità dell’offerta tecniche presentata dalla sua assistita a soddisfare pienamente le esigenze sottese all’affidamento dell’appalto di servizi in quesitone anche a fronte di un quantitativo di 18.600 tonnellate per anno. Il procuratore di parte ricorrente si opponeva alla chiesta di CTU.

Il Collegio, all’esito della discussione delle parti, tratteneva il ricorso in decisione.

DIRITTO

Va preliminarmente esaminata l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalla TECH SERVIZI s.r.l.

Secondo quanto prospettato dalla controinteressata, la CARUTER s.r.l. sarebbe incorsa in decadenza perché non avrebbe impugnato il provvedimento di ammissione alla procedura (nella parte di suo interesse) ovvero la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art.120 co.2 bis c.p.a. entro i 30 giorni successivi alla loro pubblicazione sul profilo internet della Stazione Appaltante, non potendosi, peraltro, a diverso esito pervenirsi neanche in ragione della sopravvenuta abrogazione del rito di cui all’art.120 co.2 bis c.p.c., considerato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui gli effetti della modifica normativa apportata dal D.L. 32/2019 dovrebbero operare soltanto per i ricorsi spediti per la notifica successivamente alla sua entrata in vigore (ossia dal 19 aprile 2019 in poi) e non anche, come nella fattispecie, per quelli spediti in data anteriore (ossia giorno 11 aprile 2019).

Il Collegio osserva che l’eccezione presuppone l’esame di molteplici questioni, quali: 1) l’individuazione del momento in cui il processo amministrativo possa considerarsi pendente (ed ossia da quello della notifica o quello del deposito); 2) l’esame della disciplina intertemporale caratterizzante l’abrogazione del rito di cui all’art.120 co.2 bis c.p.a.; 3) l’incidenza della riforma processuale del rito appalti sulla ricevibilità del ricorso.

Con riguardo alla prima questione, la TECH SERVIZI s.r.l. richiama un precedente giurisprudenziale (Tar Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, 13 maggio 2019, n.324/2019) secondo cui la locuzione “processi iniziati” prevista dalla disposizione contemplante la disciplina transitoria del D.L. 32/2019, sarebbe indicativa di una voluntas legis preordinata ad ascrivere rilevanza al momento della notifica del ricorso piuttosto che a quello del deposito, per ragioni logico-sistematiche e di effettività della tutela giurisdizionale, essendo, infatti, con la notifica che il ricorrente si determina ad agire sulla base delle norme sostanziali ed anche processuali di riferimento in quel preciso arco temporale in auge.

Il Collegio propende per una diversa interpretazione, in ragione della quale deve ritenersi assimilabile la nozione di inizio del processo con quella di pendenza del giudizio, con conseguente rilevanza, dunque, del momento del deposito e non di quello della notifica del ricorso.

Il ricorso giurisdizionale amministrativo, infatti, a differenza dell’atto di citazione è privo della vocatio in ius, e la sua notifica preventiva all’Amministrazione, come anche all’eventuale controinteressato, è propedeutica soltanto ad avvertire le parti interessate dell’avvenuta impugnazione di un provvedimento amministrativo che, di conseguenza, non diventerà definitivo poiché i suoi effetti potrebbero essere caducati dall’invocata pronuncia giudiziale di annullamento. La notifica, dunque, non sarebbe di per sé idonea ad instaurare il rapporto processuale che, nella fattispecie, si configura proprio con il deposito presso la segreteria del Giudice adito.

Secondo quanto, infatti, affermato dal Consiglio di Stato: «Nel processo amministrativo, l'instaurazione del rapporto processuale si verifica all'atto della costituzione in giudizio del ricorrente, mediante il deposito del ricorso giurisdizionale (con la prova delle avvenute notifiche) presso la segreteria del Tar; l'individuazione della pendenza del rapporto processuale, in altri termini, mentre nei giudizi che iniziano con citazione va fissata nel momento della notificazione di essa ("vocatio in jus"), in quelli, come nel caso in esame, introdotti con ricorso si ha nel momento del relativo deposito» (Cons. Stato sez. IV, 19/12/2016, n.5363). In tal senso deporrebbe anche il rinvio esterno all’art.39 co.3 c.p.c. disposto dall’art.39 co.1 c.p.a.

Né, peraltro, potrebbe ritenersi siffatta conclusione in contrasto con il principio di effettività della tutela, considerato, infatti, che, secondo l’interpretazione letterale e preferibile dell’art.1 co.23 d.l. 32/2019 (come risultante in virtù delle modifiche apportate dalla Legge di conversione), l’abrogazione del rito “super-accelerato” opera dal 18 giugno 2019, ossia dall’entrata in vigore della legge di conversione. Il che garantirebbe un adeguato margine di conoscenza agli interessati delle nuove (o “vecchie”) regole da osservare per l’esercizio del loro diritto di difesa.

Ci sono, inoltre, ulteriori aspetti da considerare. Il (diverso) criterio della notifica non sembra di agevole applicazione in un settore come quello degli appalti (spesso) contraddistinto dalla presenza di (almeno) un controinteressato a cui notificare il ricorso (si pensi, ad esempio, all’impugnazione delle altrui ammissioni o dell’aggiudicazione). In questo caso, infatti, occorrerebbe chiedersi se valga il momento di spedizione per la notifica oppure quello del perfezionamento della notifica, in quest’ultima ipotesi, peraltro, ponendosi il dubbio in ordine a quale delle molteplici notificazioni eseguite ascrivere rilievo e preminenza, ed ossia se a quella rivolta alla Stazione Appaltante o quella eseguita nei confronti del controinteressato o eventualmente al primo dei due che la riceva, adottando un criterio cronologico preordinato, dunque, a privilegiare la prima notifica che si perfezioni.

Il criterio del deposito del ricorso, invece, risolve in radice qualsivoglia dubbio sulla tempistica dell’instaurazione del giudizio, traducendosi in un unico atto temporalmente ben definito.

Né quest’ultimo criterio può ritenersi pregiudizievole per le ragioni del ricorrente considerato che il deposito costituisce un atto non automatico, ma volontario ed autonomo rispetto alla notifica, non innescandosi con quest’ultima una sequenza procedurale inarrestabile. Se, infatti, il ricorrente, dopo averlo notificato, ad esempio, avverso l’altrui ammissione all’Amministrazione ed al controinteressato si renda conto prima di depositarlo (o possa rendersene conto con l’ordinaria diligenza) della sopravvenuta entrata in vigore della nuova disciplina che renderebbe la proponenda azione inammissibile, può sempre evitare il deposito del ricorso. Inoltre, va precisato che nel processo amministrativo l’iscrizione a ruolo della causa, diversamente da quanto previsto nel processo civile dall’art.168 c.p.c., costituisce una prerogativa esclusiva del ricorrente, non avendo, né potendolo avere in ragione della provvisoria efficacia caratterizzante gli atti amministrativi, alcun interesse all’instaurazione del giudizio né l’Amministrazione, né l’eventuale controinteressato. Il che è perfettamente coerente con la struttura del ricorso quale atto introduttivo del giudizio privo di vocatio in ius.

Ascrivendosi, dunque, rilievo al momento del deposito, il giudizio in esame deve ritenersi instaurato il 17 aprile 2019, ed ossia due giorni prima dell’entrata in vigore del D.L. 18 aprile 2019 n.32 (in auge dal 19 aprile 2019, cioè dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2019 n.92).

Al riguardo va osservato che secondo quanto previsto dall’art.1 co.23 d.l. 32/2019 «Le disposizioni di cui al comma 22 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

In realtà, nella sua versione originaria, la disciplina transitoria individuava quale parametro temporale di riferimento l’entrata in vigore del decreto legge e non della Legge di conversione.

Il che, dunque, pone un primo interrogativo in ordine alla corretta interpretazione della disciplina transitoria in esame. Due le possibili soluzioni ermeneutiche.

Secondo un primo indirizzo, la predetta disciplina dovrebbe applicarsi sin dall’entrata in vigore del decreto legge, poiché l’art.1 co.2 della Legge di conversione, contemplando una vera e propria sanatoria, prevede che «restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32». Di conseguenza, la nuova disciplina dovrebbe applicarsi ai processi iniziati dal 19 aprile 2019, considerato che, secondo quanto previsto dall’art.30, il decreto legge in questione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2019 n.92, è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Secondo un’altra prospettiva ermenutica, invece, dovrebbe prevalere la disciplina contemplata dalla Legge di conversione, e, di conseguenza, il rito “super-accelerato” non sarebbe più applicabile ai processi iniziati dal 18 giugno 2019, ossia dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge stessa, avvenuta il 17 giugno 2019.

Quest’ultima interpretazione pone in risalto la voluntas legis desumibile dal tenore testuale dell’art.1 co.23 d.l. 32/2019 come modificato dalla Legge di conversione. Qualora, infatti, il Legislatore avesse voluto assicurare l’entrata in auge della riforma processuale, in parte qua, sin dall’entrata in vigore del Decreto Legge, lo avrebbe espressamente previsto. Sembra, quindi, preferibile l’interpretazione secondo cui il Legislatore abbia inteso differire in avanti l’abrogazione del rito “super-accelerato” per concedere alle imprese e Pubbliche Amministrazioni interessate quel ragionevole periodo di conoscenza della normativa appena introdotta funzionale ad assicurare le condizioni essenziali per una corretta esplicazione del diritto di difesa secondo le nuove (o forse sarebbe il caso di dire “vecchie”) regole processuali sancite dalla disciplina di recente introduzione, considerato che le ragioni di straordinaria necessità ed urgenza caratterizzanti l’intervento normativo in questione, nella sua complessità considerato, non avevano consentito la previsione di un adeguato periodo di vacatio legis dall’entrata in vigore del decreto legge.

Né, peraltro, sembra a diverso esito potersi pervenire in ragione della clausola di salvezza degli effetti già prodotti dal d.l. prevista dall’art.1 co.2 della Legge di conversione.

La salvaguardata validità, infatti, degli atti e dei provvedimenti adottati concerne la condotta tenuta dalla Pubblica Amministrazione e non, quindi, le iniziative giudiziarie promosse dalle imprese partecipanti alle procedure di affidamento dei pubblici appalti.

Qualche dubbio potrebbe, invece, ingenerare la riconosciuta salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dell’art.1 del d.l. in questione.

Tuttavia, siffatta locuzione, proprio perché indiscutibilmente generica, non sembra possa superare la speciale disciplina transitoria appositamente prevista dall’art.1 co.23 del d.l. per il rito “super-accelerato”, così come rivista e modificata dal Legislatore in sede di conversione.

Peraltro, il differimento dell’effetto abrogativo del rito in questione all’entrata in vigore della legge di conversione non sembra, neanche, pregiudichi in modo alcuno le ragioni di urgenza caratterizzanti la riforma nel suo complesso considerata.

Il sistema infatti del doppio binario che deriverebbe, fondato sul presupposto che la riforma entri in vigore sin dal 19 aprile 2019 in tutti i suoi aspetti ad eccezione dell’abrogazione del rito “super-accelerato” (che, invece, dovrebbe operare soltanto a partire dal 18 giugno 2019), potrebbe essere ritenuto conseguenza di una precisa scelta del Legislatore dettata dalla riconosciuta differente urgenza caratterizzante i vari profili, rispettivamente procedimentali e processuali, della disciplina appena introdotta, considerandosi più avvertita in relazione alle novità introdotte sul piano del procedimento, piuttosto che sul piano processuale, la necessità di assicurare la celere applicazione della riforma della normativa sugli appalti.

Pertanto, il Tribunale ritiene doversi ritenere differito l’effetto abrogativo dell’art.120 co.2 bis e co.6 bis c.p.a. all’entrata in vigore della Legge di conversione, ed ossia a partire dal 18 giugno 2019.

Di conseguenza, sul piano intertemporale la riforma apportata dal D.L. 32/2019 determina l’infondatezza dell’eccezione di irricevibilità sollevata dalla TECH SERVIZI s.r.l.

Al riguardo il Tribunale osserva, con riguardo all’ambito di applicazione, che il rito “super-accelerato”, in quanto disciplina di natura eccezionale, era (ed in questa sede è) applicabile soltanto alle ipotesi espressamente contemplate dall’art.120 co.2 bis c.p.a., senza possibilità alcuna di estensione analogica, onde non incorrere nella violazione del divieto di cui all’art.14 disp. prel. c.c.

Pertanto, l’onere di tempestiva impugnazione entro i 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione disposta ai sensi dell’art.29 co.1 d.lgs. n.50/2016 atteneva ed attiene soltanto alle ammissioni ed esclusioni decise all’esito dell’esame dei dichiarati requisiti soggettivi di partecipazione alla procedura e non anche in relazione alle offerte degli altri concorrenti, dovendosi, infatti, per tali contestazioni attendere ed impugnare la futura aggiudicazione (in tal senso Tar Toscana, sez. III, 17/10/2018, n.1325, Tar Lazio, sez. III, 30 aprile 2018 n. 4734, Tar Toscana, sez. II 14 febbraio 2017 n. 243; Tar Lazio, Latina, 23 febbraio 2018 n. 91).

Nel caso in esame, la ricorrente, con il primo motivo di ricorso contesta un requisito di partecipazione, ed ossia la veridicità e completezza della dichiarazione resa dall’aggiudicataria, mentre con il secondo motivo deduce l’erroneità dell’offerta presentata da quest’ultima.

Di conseguenza, l’eccezione di irricevibilità può rilevare in relazione al primo motivo ma di certo non anche in ordine al secondo che si ritiene di dover esaminare con priorità.

Ed invero, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato «Non collide e non pregiudica l'effettività della tutela quella tecnica di giudizio che, in attuazione dei principi del giusto processo, tra cui figurano anche la celerità e le esigenze di economia processuale, seleziona i motivi da scrutinare a) in forza della c.d. ragione più liquida; b) in ragione della ripetitività dei motivi medesimi rispetto ad altri già esaminati e respinti; c) nel caso in cui il provvedimento impugnato si fondi su una pluralità di ragioni autonome, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità» (Consiglio di Stato sez. IV, 12/09/2017, n.4288).

In virtù del richiamato principio di diritto della c.d. ragione più liquida, il Tribunale ritiene di poter definire il giudizio esaminando, con priorità e capacità assorbente per la sua evidente fondatezza, il secondo motivo di ricorso con il quale la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’impugnata aggiudicazione per difformità della offerta presentata dalla controinteressata rispetto al piano di intervento richiamato nel capitolato speciale di appalto allegato al bando di gara.

Nel caso in esame, l’elemento oggettivo inficiante la legittimità dell’operato della Stazione Appaltante si rinviene nel diverso quantitativo di tonnellate di rifiuti considerato dalla ricorrente e dalla controinteressata per la formulazione delle loro offerte.

La TECH SERVIZI s.r.l., infatti, ha parametrato la propria offerta tecnica sulla base di una quantità annua di rifiuti pari a 11.603,368 tonnellate, ed ossia per un ammontare inferiore di 7.015,642 tonnellate rispetto al dimensionamento del servizio posto a base di gara, pari a 18.619,01, tonnellate all’anno.

Il Piano di intervento per il Comune di Milazzo richiamato nel capitolato speciale di appalto, infatti, prevedeva proprio un quantitativo di rifiuti annuo di 18.619,01 tonnellate.

Il che pregiudica la valutazione comparativa dell’offerta della TECH SERVIZI s.r.l. con quelle di tutte le altre partecipanti alla procedura, ivi inclusa la CARUTER s.r.l.

La controinteressata sostiene di avere adottato un parametro diverso perché ha ritenuto sovrastimato il quantitativo riportato nel richiamato piano di intervento, adoperando “dati aggiornati ed ufficiali diramati dalla Regione Siciliana”.

Il Tribunale osserva che il piano di intervento costituisce un documento integrativo della procedura, come si evince, dal disciplinare di gara, che al punto 2.1. espressamente lo richiama al numero quattro dell’elenco ivi previsto.

Di conseguenza la TECH SERVIZI s.r.l. doveva adeguarsi ai valori del piano di intervento, in quanto costituenti elemento essenziale dell’oggetto del contratto di appalto poiché direttamente influenti sulla determinazione della somma posta a base d’asta e, di conseguenza, sull’offerta tecnica ed anche economica da proporre.

Qualora, infatti, la TECH SERVIZI s.r.l. avesse ritenuto non attuali i parametri richiamati dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale di appalto allegati al bando di gara, avrebbe dovuto impugnare quest’ultimo entro i 30 giorni successivi alla sua pubblicazione, considerata la sua diretta incidenza sulle modalità di determinazione e formulazione dell’offerta da presentare.

Il richiamo, dunque, a parametri diversi, quali appunto quelli indicati nella Tabella dell’Assessorato Regionale utilizzati dalla TECH SERVIZI s.r.l., costituisce un atto arbitrario che viola le regole della par condicio.

Né, peraltro, la controinteressata può in questa sede dimostrare la correttezza e competitività della propria offerta tecnica, implicando il relativo giudizio valutazioni tecnico-discrezionali riservate dall’Amministrazione.

Al riguardo va precisato che il profilo in contestazione rientra nella discrezionalità tecnica della Pubblica Amministrazione che, come noto, il Giudice Amministrativo può sindacare soltanto ed esclusivamente in caso di carenza di istruttoria, incompletezza del procedimento logico valutativo o sua manifesta irragionevolezza (Consiglio di Stato, sez. III, 23/01/2018, n. 443). Ma mentre la ricorrente ha denunciato il mancato rispetto di un parametro oggettivo che, in quanto elemento costituente (o che avrebbe dovuto costituire) il comune denominatore per la presentazione delle offerte ad opera di tutti i partecipanti alla procedura aperta, consente, dunque, un giudizio di mera legittimità sull’operato dell’Amministrazione resistente, la controinteressata deduce argomentazioni in questa sede insindacabili poiché implicanti valutazioni di natura tecnico-discrezionale volte a sindacare la competitività di un’offerta che, sul piano quantitativo, è diversa da quella presentata alla stazione appaltante in sede di gara e che, dunque, se scrutinata determinerebbe una pronuncia giudiziale su poteri amministrativi non esercitati, in spregio alle regole della par condicio ed in violazione del divieto di cui all’art.34 co.2 c.p.a. Per queste ragioni non può essere disposta la C.T.U. richiesta dalla TECH SERVIZI s.r.l.

Infine, va precisato che a differente conclusione non può pervenirsi neanche sulla base delle argomentazioni tecniche riportate nel verbale redatto dalla commissione giudicatrice all’esito della seduta del 25 giugno 2019. Quest’ultimo documento, infatti, è stato prodotto soltanto in data 8 luglio 2019, ed ossia 10 giorni prima dell’udienza pubblica fissata per la discussione e decisione del ricorso nel merito. Il che preclude la sua utilizzabilità. Ed invero, essendo il presente giudizio celebrato secondo il rito di cui all’art.119 co.1 lett. a) c.p.a., i termini di cui all’art.73 c.p.a. sono dimidiati. Pertanto, i documenti dovevano essere depositati entro il termine di 20 giorni liberi prima dell’udienza pubblica del 18 luglio 2019. Di conseguenza, il deposito realizzato in data 8 luglio 2019 è tardivo. Né a diverso esito si perverrebbe qualora si volesse considerare il predetto documento alla stregua di una memoria, considerato, infatti, che il termine a ritroso di 15 giorni prima dell’udienza pubblica del 18 luglio 2019 previsto per il deposito di siffatta tipologia di scritti difensivi scadeva il 3 luglio 2019. Né può all’uopo applicarsi il termine dei 10 giorni prima riservato alle memorie di replica ai sensi del combinato disposto degli artt.73 co.1 e 119 co.2 c.p.a., non trattandosi di difese giustificate da esigenze sorte in ragione della memoria conclusiva depositata dalla CARUTER s.r.l. il 2 luglio 2019. Né, infine, si ravvisano elementi idonei a giustificare un’eventuale rimessione in termini dell’Amministrazione ai sensi dell’art.37 c.p.a.

Pertanto, l’offerta della TECH SERVIZI s.r.l., non essendo conforme alle prescrizioni del bando, doveva essere esclusa ai sensi del paragrafo 16 del disciplinare di gara.

In conclusione, il secondo motivo dedotto dalla CARUTER s.r.l. è fondato e giustifica l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione della procedura di affidamento dell’appalto in questione disposta dal Comune di Milazzo in favore della TECH SERVIZI s.r.l., al pari di tutti gli altri atti impugnati, e condanna dell’Amministrazione resistente all’affidamento dell’appalto in favore della ricorrente, non constando in atti l’avvenuta stipula del contratto tra l’Ente locale e la controinteressata.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza ed, avuto riguardo al valore dell’ipotetico utile ricavabile dall’appalto in affidamento presumendolo in via equitativa pari al 10% del prezzo a base d’asta (€ 32.175.310,60) per un valore di € 3.217.531,06, e considerati i valori dello scaglione di riferimento del D.M. 55/2014 (da € 2.000.000,01 ad € 4.000.000,00) vanno liquidate in favore della società ricorrente ed a carico delle Amministrazioni resistenti e della società controinteressata, in solido tra loro, nella misura di seguito indicata [...]

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’aggiudicazione disposta in favore della TECH SERVIZI s.r.l. e gli ulteriori atti impugnati e condanna il Comune di Milazzo ad affidare l’appalto di servizi in questione alla ricorrente.

Condanna le Amministrazioni resistenti e la controinteressata, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente che si liquidano in € 6.000,00 a titolo di rimborso del Contributo Unificato ed in complessivi € 15.567,17 a titolo di compensi, ivi incluso rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2019.

 

 

 

Guida alla lettura                                                                       

Nella fattispecie all’esame del Tar Catania, l’impresa controinteressata eccepiva l’irricevibilità  ricorso sostenendo che la ricorrente fosse incorsa in decadenza per non avere impugnato il provvedimento di ammissione alla procedura (nella parte di suo interesse) ovvero la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art.120, comma 2-bis, c.p.a. entro i 30 giorni successivi alla loro pubblicazione sul profilo internet della stazione appaltante, argomentando, peraltro, che a diverso esito non si potesse pervenire neanche in ragione della sopravvenuta abrogazione del rito di cui all’art.120, comma 2-bis, c.p.a., considerato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui gli effetti della modifica normativa apportata dal D.L. n. 32/2019 dovrebbero operare soltanto per i ricorsi spediti per la notifica successivamente alla sua entrata in vigore (ossia dal 19 aprile 2019 in poi) e non anche per quelli spediti in data anteriore.

Al fine di decidere sulla fondatezza della sollevata eccezione e quindi sulla ricevibilità o meno del ricorso, il Collegio si è pronunciato sulla controversa questione riguardante l’individuazione del momento in cui il processo amministrativo possa considerarsi pendente - ovvero da quello della notifica o piuttosto da quello del deposito del ricorso -, cogliendo l’occasione per effettuare un esame a più ampio raggio in merito alla  ratio e agli effetti della disciplina intertemporale dettata dal legislatore in sede di abrogazione del rito “super speciale” di cui all’art.120, comma 2-bis, c.p.a..

Sotto il profilo intertemporale, l’art. 1, comma 5, del Decreto Legge cd. “sblocca cantieri” n. 32 del 2019, ha, infatti, inizialmente stabilito che le disposizioni relative all’abrogazione del suddetto rito dovessero applicarsi ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del decreto stesso e, pertanto, a far data dal 19 aprile 2019.

Il fatto che il legislatore abbia assunto quale riferimento temporale, ai fini della decorrenza dell’abrogazione, non già la pubblicazione del bando di gara o la spedizione dell’invito, ovverosia, secondo i consueti canoni adottati generalmente nella materia, il momento dell’avvio della procedura di affidamento, bensì l’inizio del procedimento giudiziario, ha destato immediatamente dubbi e perplessità tra gli interpreti.

Innanzitutto, ci si è posti il problema di capire che cosa debba intendersi, esattamente, per inizio del processo e quindi se questo debba coincidere con la data di notifica del ricorso oppure, diversamente, con quella di deposito del ricorso.

La prima pronuncia intervenuta sul tema (Tar Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, 13 maggio 2019, n. 324/2019) ha ritenuto che la locuzione “processi iniziati” prevista dalla suddetta disposizione del D.L. n. 32/2019, sarebbe indicativa di una voluntas legis preordinata ad ascrivere rilevanza al momento della notifica del ricorso piuttosto che a quello del deposito, per ragioni logico-sistematiche e di effettività della tutela giurisdizionale, essendo, infatti, con la notifica che il ricorrente si determina ad agire sulla base delle norme sostanziali ed anche processuali di riferimento in quel preciso arco temporale in auge.[1]

Con la sentenza in commento, il Collegio catanese ha assunto, invece, una posizione diversa sulla questione. Il Tar ha infatti ritenuto assimilabile la nozione di inizio del processo con quella di pendenza del giudizio, con conseguente rilevanza del momento del deposito e non di quello della notifica del ricorso.

Dirimente, a tal fine, la considerazione secondo cui il ricorso giurisdizionale amministrativo, a differenza dell’atto di citazione, è privo della vocatio in ius e la sua notifica preventiva all’Amministrazione, come anche all’eventuale controinteressato, è propedeutica soltanto ad avvertire le parti interessate dell’avvenuta impugnazione di un provvedimento amministrativo che, di conseguenza, non diventerà definitivo poiché i suoi effetti potrebbero essere caducati dall’invocata pronuncia giudiziale di annullamento. La notifica, dunque, non sarebbe di per sé idonea ad instaurare il rapporto processuale che, nella fattispecie, si configura proprio con il deposito presso la segreteria del Giudice adito.

Il Collegio ha richiamato anche, sul punto, l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui: «Nel processo amministrativo, l'instaurazione del rapporto processuale si verifica all'atto della costituzione in giudizio del ricorrente, mediante il deposito del ricorso giurisdizionale (con la prova delle avvenute notifiche) presso la segreteria del Tar; l'individuazione della pendenza del rapporto processuale, in altri termini, mentre nei giudizi che iniziano con citazione va fissata nel momento della notificazione di essa ("vocatio in jus"), in quelli, come nel caso in esame, introdotti con ricorso si ha nel momento del relativo deposito» (Cons. Stato sez. IV, 19/12/2016, n. 5363). Non senza far notare, inoltre, che deporrebbe in tal senso anche il rinvio esterno all’art. 39, comma 3, c.p.c. disposto dall’art. 39, comma 1, c.p.a.

A sostegno della posizione assunta il Collegio ha addotto, infine, anche ragioni di ordine più squisitamente pratico. Il diverso criterio della notifica non sembra, infatti, di agevole applicazione in un settore come quello degli appalti (spesso) contraddistinto dalla presenza di (almeno) un controinteressato a cui notificare il ricorso (si pensi, ad esempio, all’impugnazione delle altrui ammissioni o dell’aggiudicazione). In questo caso, infatti, occorrerebbe chiedersi se valga il momento di spedizione per la notifica oppure quello del perfezionamento della notifica, in quest’ultima ipotesi, peraltro, ponendosi il dubbio in ordine a quale delle molteplici notificazioni eseguite ascrivere rilievo e preminenza, ed ossia se a quella rivolta alla Stazione Appaltante o quella eseguita nei confronti del controinteressato o eventualmente al primo dei due che la riceva, adottando un criterio cronologico preordinato, dunque, a privilegiare la prima notifica che si perfezioni.

A parere del Collegio, il criterio del deposito del ricorso risolverebbe invece, in radice, qualsivoglia dubbio sulla tempistica dell’instaurazione del giudizio, traducendosi in un unico atto temporalmente ben definito.

Sotto altro profilo, il Tar ha inoltre evidenziato come siffatta conclusione non si ponga neanche in contrasto con il principio di effettività della tutela, considerato, infatti, che, secondo l’interpretazione letterale – che appare ai giudici amministrativi preferibile - dell’art. 1, comma 23, del D.L. n. 32/2019 (come risultante in virtù delle modifiche apportate dalla Legge di conversione), l’abrogazione del rito “super speciale” opera dal 18 giugno 2019, ossia dall’entrata in vigore della legge di conversione. Il che garantirebbe un adeguato margine di conoscenza agli interessati delle nuove (o “vecchie”) regole da osservare per l’esercizio del loro diritto di difesa.

Mentre nella sua versione originaria la disciplina transitoria individuava quale parametro temporale di riferimento l’entrata in vigore del decreto legge, il testo definitivo dell’art. 1, comma 23, del D.L. n. 32/2019, come modificato dalla legge di conversione, stabilisce invece che «Le disposizioni di cui al comma 22 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Il che, come correttamente rilevato dal Tar, ha indotto subito ad interrogarsi in merito alla corretta interpretazione della disciplina transitoria in esame. Al riguardo, sono state prospettate due possibili soluzioni ermeneutiche.

Secondo un primo indirizzo, la predetta disciplina dovrebbe applicarsi sin dall’entrata in vigore del decreto legge, poiché l’art.1, comma 2, della Legge di conversione, contemplando una vera e propria sanatoria, prevede che «restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32». Di conseguenza, la nuova disciplina dovrebbe applicarsi ai processi iniziati dal 19 aprile 2019, considerato che, secondo quanto previsto dall’art. 30, il decreto legge in questione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2019 n. 92, è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Secondo una differente prospettiva ermeneutica, invece, dovrebbe prevalere la disciplina contemplata dalla Legge di conversione, e, di conseguenza, il rito “super-accelerato” non sarebbe più applicabile ai processi iniziati dal 18 giugno 2019, ossia dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge stessa, avvenuta il 17 giugno 2019.

Il Tar Catania ha accolto proprio questa seconda impostazione ermeneutica evidenziando come la stessa ponga in risalto la voluntas legis desumibile dal tenore testuale dell’art.1, comma 23, D.L. n. 32/2019, come modificato dalla Legge di conversione. Qualora, infatti, il legislatore avesse voluto assicurare l’entrata in auge della riforma processuale, in parte qua, sin dall’entrata in vigore del Decreto Legge, lo avrebbe espressamente previsto. Sembra, quindi, preferibile l’interpretazione secondo cui il Legislatore abbia inteso differire in avanti l’abrogazione del rito “super-accelerato” per concedere alle imprese e Pubbliche Amministrazioni interessate quel ragionevole periodo di conoscenza della normativa appena introdotta funzionale ad assicurare le condizioni essenziali per una corretta esplicazione del diritto di difesa secondo le nuove (o forse sarebbe il caso di dire “vecchie”) regole processuali sancite dalla disciplina di recente introduzione, considerato che le ragioni di straordinaria necessità ed urgenza caratterizzanti l’intervento normativo in questione, nella sua complessità considerato, non avevano consentito la previsione di un adeguato periodo di vacatio legis dall’entrata in vigore del decreto legge.

Inoltre, ad avviso del Collegio catanese, non sembra che a diverso esito possa pervenirsi nemmeno in ragione della clausola di salvezza degli effetti già prodotti dal D.L. prevista dall’art.1, comma 2, della Legge di conversione.

La salvaguardata validità, infatti, degli atti e dei provvedimenti adottati concerne la condotta tenuta dalla Pubblica Amministrazione e non, quindi, le iniziative giudiziarie promosse dalle imprese partecipanti alle procedure di affidamento dei pubblici appalti.

Qualche dubbio potrebbe, invece, ingenerare la riconosciuta salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dell’art.1 del Decreto Legge in questione.

Tuttavia, a parere del Tar, siffatta locuzione, proprio perché indiscutibilmente generica, non sembra possa superare la speciale disciplina transitoria appositamente prevista dall’art.1, comma 23, del D.L. per il rito “super-accelerato”, così come rivista e modificata dal Legislatore in sede di conversione.

Infine, il Collegio ha anche evidenziato che il differimento dell’effetto abrogativo del rito in questione all’entrata in vigore della legge di conversione non sembra pregiudicare neanche, in alcun modo, le ragioni di urgenza caratterizzanti la riforma nel suo complesso considerata.

Infatti, il sistema del doppio binario che ne deriverebbe, fondato sul presupposto che la riforma entri in vigore sin dal 19 aprile 2019 in tutti i suoi aspetti ad eccezione dell’abrogazione del rito “super-accelerato” (che, invece, dovrebbe operare soltanto a partire dal 18 giugno 2019), potrebbe essere ritenuto conseguenza di una precisa scelta del Legislatore dettata dalla riconosciuta differente urgenza caratterizzante i vari profili, rispettivamente procedimentali e processuali, della disciplina appena introdotta, considerandosi più avvertita in relazione alle novità introdotte sul piano del procedimento, piuttosto che sul piano processuale, la necessità di assicurare la celere applicazione della riforma della normativa sugli appalti.

Sulla base delle argomentazioni appena esposte, il Tribunale amministrativo ha quindi concluso nel senso che l’effetto abrogativo dell’art.120, comma 2-bis e comma 6-bis, c.p.a. debba ritenersi differito all’entrata in vigore della Legge di conversione e, pertanto, a far data dal 18 giugno 2019.

 

 

 

 

[1] In senso difforme: T.A.R. Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, 13 maggio 2019, n. 324.