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Chiarimenti interpretativi della Corte di Giustizia circa l’ambito di applicazione dell’art. 260 par. 3 del TFUE di Valeria Aveta

Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 8 luglio 2019, C – 543/17

L’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro come si presentava alla scadenza del termine per il parere motivato, essendo rilevanti mutamenti successivi.

L’obbligo di comunicare le misure di attuazione, di cui all’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, può dirsi adempiuto solo in presenza di informazioni sufficientemente chiare e precise in merito alle misure di attuazione di una direttiva, con indicazione - per ciascuna disposizione – della relativa misura nazionale, così da consentire alla Commissione di esercitare il controllo sulla completezza e correttezza dell’adeguamento alla disciplina eurounitaria.

L’irrogazione della penalità rientra nelle prerogative della Corte, che stabilisce e quantifica le sanzioni pecuniarie in applicazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, nonché in funzione delle circostanze del caso, del livello di persuasione e di dissuasione che appare necessario al fine di prevenire la reiterazione di analoghe infrazioni. Ai fini del calcolo dell’importo della penalità, i criteri da prendere in considerazione, per assicurare la natura coercitiva di quest’ultima, sono la durata dell’infrazione, il suo livello di gravità e la capacità finanziaria dello Stato membro di cui trattasi.

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