Cassazione, Sezioni Unite, 7 giugno 2019, n. 15499

Ai sensi dell’art. 2, allegato 3, c.p.a., recante disposizioni transitorie, l'ultrattività della disciplina previgente circa il termine lungo di un anno per proporre ricorso per Cassazione si applica esclusivamente "per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice", mentre ai giudizi di primo grado proposti dinanzi al TAR anteriormente al 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo, si applica l’art. 92, comma 3, c.p.a. se nello specifico caso l’entrata in vigore è stata anteriore rispetto al deposito della sentenza del Consiglio di Stato oggetto di impugnazione.

Sull’argomento la Corte di cassazione si è già pronunciata in senso conforme[1].

Infatti, l'art. 2 dell'allegato 3 al c.p.a., recante le disposizioni transitorie, prevede l'ultrattività della disciplina previgente (e quindi del termine lungo di un anno per proporre ricorso per Cassazione) esclusivamente "per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice", mentre nella specie la previsione del l’art. 92, comma 3, c.p.a. era già entrata in vigore anteriormente al deposito della sentenza del Consiglio di Stato oggetto di impugnazione.

Come rileva la Corte di cassazione, il termine di mesi sei per la proposizione dell'impugnazione è stato già ritenuto congruo, con conseguente insussistenza della denunciata violazione dell'art. 6 CEDU sotto il profilo della compressione del diritto di difesa; non pone un problema di eccesso di delega e non comporta una disparità di trattamento rispetto alle impugnazioni civili[2]. Sotto altro profilo, infine, la richiamata disposizione transitoria del processo amministrativo, non essendo applicabile in pendenza dei termini per impugnare, ma solo alle sentenze pubblicate dopo la sua entrata in vigore, non lede neppure il principio dell'affidamento[3].

 

 


[1] Cass. civ.,Sez. VI, 1° settembre 2015, n. 17377; Id., Sez. II, 12 ottobre 2017, n. 23991. V. anche Cons. Stato, Sez. V, 2 agosto 2013, n. 4055; Id., Sez. III, 21 dicembre 2012, n. 6646; Id., 27 ottobre 2011, n. 5793.

[2] Sul punto, v. l'art. 58 della L. n. 69 del 2009, il quale ha previsto l'applicazione delle modifiche al codice di procedura civile - tra cui la riduzione a sei mesi del termine lungo per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., novellato dall’art. 46, comma 17, della citata L. n. 69 del 2009 - ai soli giudizi instaurati a partire dal 4 luglio 2009. Quanto al giudizio amministrativo, la specifica disciplina scaturisce dall'abolizione del previgente richiamo alle norme del processo civile, in quanto compatibili. Avuto riguardo alla facoltà in capo al legislatore di disciplinare in maniera distinta due procedimenti aventi diversa natura, l’introdotto differente regime non comporta alcuna lesione del principio di uguaglianza.

[3] Cass. civ., Sez. VI, 22 febbraio 2017, n. 4636.