Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 15 novembre 2018, n. 29391 - TEMI GENERALI

La violazione dell'obbligo di rimessione alla Corte di giustizia di questioni relative all'interpretazione di norme dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 T.F.U.E., non integra una questione inerente alla giurisdizione secondo l'accezione tradizionale, come riparto tra ordini giudiziari, perché le norme sul riparto di giurisdizione, tipiche ed esclusive dell'ordinamento nazionale italiano, non contemplano la Corte di giustizia dell'Unione europea tra i destinatari del riparto

Nota a sentenza

La pronuncia in commento ha ad oggetto il ricorso proposto da una società alle Sezioni Unite per diniego di giurisdizione, non avendo il Consiglio di Stato sottoposto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione pregiudiziale sollevata dalla ricorrente in sede amministrativa.

Alla base della controversia si pone l'appello proposto dalla società avverso la sentenza con cui il Tar aveva confermato la legittimità del provvedimento di annullamento emanato dalla Giunta Regionale abruzzese, a mezzo del quale la società si era vista revocare l'autorizzazione al rilascio di titoli abilitativi all’esercizio di determinate professioni.

L'appellante, nell'impugnazione, presentava altresì istanza al Giudice amministrativo di secondo grado, affinché operasse un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE, in ragione di assunti contrasti tra la normativa nazionale e quella dell’Unione sui fatti di causa.

Il Consiglio di Stato dichiarava inammissibile e improcedibile l'appello, ritenendo assorbita la richiesta di rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E. ed acclarando, inoltre, l'inammissibilità dell'istanza, poiché proposta per la prima volta nel giudizio di appello, in violazione delle regole processuali sulla formulazione del petitum.

La decisione delle Sezioni Unite poggia su due argomenti.

1. Anzitutto, ritiene la Corte che la violazione dell'obbligo di rimessione alla Corte di Giustizia delle questioni relative all'interpretazione delle norme dell'Unione, ai sensi dell'art. 267 T.F.U.E., non integri una questione inerente alla giurisdizione.

L'accezione tradizionale di giurisdizione, infatti, da intendersi quale riparto tra ordini giudiziari, poggia su norme a carattere tipico, relative in modo esclusivo all'ordinamento interno che, pertanto, non contemplano la C.G.U.E. tra i destinatari del riparto.

2. Di poi, prosegue il Collegio, nemmeno la concezione funzionale di giurisdizione, fornita dalle stesse Sezioni Unite in altra pronuncia, la n.30254/2008, risulta conferente, dal momento che non è la C.G.U.E. il giudice del caso concreto, ma lo è quello nazionale del rinvio.

Sulla scorta delle predette motivazioni, sicché, la Corte dichiara inammissibile il ricorso rimesso dalla società ricorrente all'esame delle Sezioni Unite.

 

“DECISIONE”

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile

hanno pronunciato la presente

SENTENZA

Civile Sent. Sez. U Num. 29391 Anno 2018

Presidente: TIRELLI FRANCESCO

Relatore: DE CHIARA CARLO

Data pubblicazione: 15/11/2018

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro tempore

della Giunta Regionale, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrenti -

uditi gli avvocati Augusto Sinagra per delega dell'avvocato Renata

Angelini e Vittorio Cesaroni per l'Avvocatura Generale dello Stato.

FATTI DI CAUSA

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile (per difetto di legittimazione dell'appellante) e improcedibile (per sopravvenuto giudicato nelle more del giudizio) l'appello proposto da Tecnica 2000 s.r.l. avverso la sentenza pronunciata dal TAR Abruzzo nell'ambito di un contenzioso riguardante l'annullamento di una delibera della Giunta Regionale abruzzese riguardante il titolo rilasciato dalla scuola gestita dalla società appellante. Conseguentemente ha ritenuto assorbita la richiesta di rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 TFUE, formulata dall'appellante con riferimento ad asseriti contrasti della normativa nazionale con quella dell'Unione Europea in materia di riconoscimento del valore abilitante del titolo professionale in questione; ha anche aggiunto che comunque tale questione era inammissibile in quanto sollevata per la prima volta nel giudizio di appello.

Tecnica 2000 s.r.l. ha proposto ricorso a queste Sezioni Unite per rifiuto di giurisdizione sotto il profilo dell'illegittimo diniego di sottoposizione della questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea. La Regione Abruzzo, il Ministero della Salute e

il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca si sono difesi con un unico controricorso. La ricorrente ha anche presentato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

La violazione dell'obbligo di rimessione alla Corte di giustizia delle questioni relative all'interpretazione delle norme dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 T.F.U.E., non integra infatti una questione inerente alla giurisdizione né secondo l'accezione tradizionale, come riparto tra ordini giudiziari, perché le norme sul riparto di giurisdizione, tipiche ed esclusive dell'ordinamento nazionale italiano, non contemplano la Corte di giustizia dell'Unione europea tra i destinatari del riparto; né secondo l'accezione funzionale indicata da Cass. Sez. U. 30254/2008, dato che non è la Corte di giustizia ad erogare la tutela giurisdizionale nel caso concreto, bensì il giudice di rinvio, ossia il giudice nazionale (cfr. Cass. Sez. U. 31226/2017, in motivazione, e ivi ulteriori riferimenti). Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese processuali, liquidato in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 °h, alle spese prenotate a debito e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 febbraio 2018.