Consiglio di Stato, Sez. V, 1 ottobre 2018, n. 5603
1. Nel ritenere che nella poc’anzi descritta composizione della commissione giudicatrice sia stato rispettato il parimenti citato art. 84, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006 il giudice di primo grado si è attenuto alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato formatasi con riguardo a tale disposizione del previgente codice dei contratti pubblici. In particolare, la giurisprudenza in questione interpreta in modo costante il requisito dello «specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto» nel senso che la competenza ed esperienza richieste ai commissari debba essere riferita ad aree tematiche omogenee, e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto (così, da ultimo, Cons. Stato, IV, 20 aprile 2016, n. 1556; V, 18 giugno 2018, n. 3721, 15 gennaio 2018, n. 181, 11 dicembre 2017, n. 5830).
2. Non vi è dunque alcun interesse della stessa a contestare una determinazione di carattere prodromico e di avvio del sub-procedimento di verifica di anomalia. L’interesse in questione si concentra invece sull’esito finale, rispetto al quale avrebbero dunque dovuto essere articolate specifiche censure atte a dimostrare che il giudizio di anomalia è errato.