Cons. Stato, sez. III, 3 agosto 2018, n. 4810

1. L’espressione “idonee referenze bancarie” ove riportata nei bandi di gara pubblica senza ulteriori precisazioni, deve essere interpretata dagli istituti bancari nel senso, anche lessicalmente corretto, che essi devono riferire sulla qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste, quali la correttezza e la puntualità di queste nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto, l'assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso”

2. La legge non stabilisce requisiti formali ovvero formule sacramentali della referenza bancaria e né, tantomeno, detti requisiti di forma sono stabiliti dalla lex specialis. L’inutilizzabilità di una referenza rilasciata da una banca è da ascrivere, infatti, ad una ragione di sostanza, non di forma.

 

 

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