Cons. Stato, Sez. III, 25 maggio 2018, n. 3138
Un’impresa può assumere soggetti pregiudicati oppure sospettati di essere contigui ad ambienti mafiosi, ma nello stesso tempo la stabilizzazione degli stessi lavoratori non può indurre a ritenere che, in base ad un rilevante quadro indiziario, la criminalità organizzata sia stata in grado di favorire tali assunzioni allo scopo di raggiungere i propri specifici obiettivi criminosi.
L’obbligatorietà della“clausola sociale” rappresenta lo strumento con cui le imprese sono in grado di ottenere la stabilità occupazionale dei lavoranti nell’ottica di prevedere, come assoluta estrema ipotesi, in un quadro di maggior cautela, la risoluzione del rapporto di lavoro.