Tar Calabria, Sez. I, 28 marzo 2018, n. 814
1) Nella valutazione dell’anomalia dell’offerta l’amministrazione è dotata di ampia discrezionalità, la quale può essere sindacata dall’autorità giudiziaria solo nell’ipotesi in cui si traduca in una forma di irragionevolezza della valutazione svolta e/o nel caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale tale da rendere palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta. (1)
2) La verifica della congruità di un’offerta ha natura globale e sintetica, vertendo sull’attendibilità della medesima nel suo insieme, e quindi sulla sua idoneità a fondare un serio affidamento sulla corretta esecuzione dell’appalto, onde il relativo giudizio non ha per oggetto la ricerca di singole inesattezze dell’offerta economica. (2)
1. Conforme: T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I del 25.10.2016 n. 1987; Cons. Stato Sez. V, 13.09.2016 n. 3855,T.A.R. Lecce, Sez. I del 06.05.2014 n. 1140;
2. Conforme: Ad. Pl. n. 36/2012, infra multis: n. 3314/2013; n. 7262/2010; n. 1414/2010: n. 1633/2013; n. 710/2012.