Tar Puglia, Bari, sez. I, 19 ottobre 2017, n. 1065
1. Nelle gare pubbliche il punteggio numerico assegnato ai singoli elementi dell'offerta economicamente più vantaggiosa integra una sufficiente motivazione a condizione che siano prefissati, con chiarezza e adeguato grado di dettaglio, i criteri di valutazione e, per ciascuno di essi, un punteggio minimo ed uno massimo in modo che, delimitato lo spettro di giudizio della Commissione, risulti maggiormente comprensibile l’iter logico seguito in concreto nell'apprezzamento dei singoli progetti.
2. Il sindacato del giudice amministrativo sul merito dei giudizi espressi dalla commissione, essendo connotati da discrezionalità tecnica, deve intendersi limitato ai soli profili di manifesta irragionevolezza, illogicità, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione delle circostanze di fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito.
GUIDA ALLA LETTURA
Nelle gare pubbliche il punteggio numerico assegnato ai singoli elementi dell'offerta economicamente più vantaggiosa integra una sufficiente motivazione a condizione che siano prefissati, con chiarezza e adeguato grado di dettaglio, i criteri di valutazione e, per ciascuno di essi, un punteggio minimo ed uno massimo in modo che, delimitato lo spettro di giudizio della Commissione, risulti maggiormente comprensibile l’iter logico seguito in concreto nell'apprezzamento dei singoli progetti[1].
In mancanza di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici[2].
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, D.lgs. n. 50/2016 (che ha sostituito l'art. 83 del previgente Codice - D.lgs. 163/2006), la lex specialis di gara deve indicare i criteri di valutazione e la loro relativa ponderazione, prevedendo anche un differenziale in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere proporzionato, nonché – per ciascun criterio prescelto e laddove necessario – gli specifici sub-criteri e sub-punteggi.
Viene, quindi, in considerazione la violazione della richiamata disposizione normativa nel caso di omessa predeterminazione di precisi e puntuali parametri per l’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi tecnici dell’offerta, atteso che solo la presenza di criteri sufficientemente puntuali consente la verifica sulla congruità e logicità dell’operato dell’Amministrazione appaltante da parte del privato, nonché l’effettivo esercizio del sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo[3].
Il giudizio sulla sufficienza o meno del livello di articolazione degli elementi dell’offerta da valutare, e del grado di dettaglio della descrizione dei relativi criteri di valutazione, resta nella maggior parte dei casi largamente opinabile. Fuori dell’ipotesi in cui sia demandato alla commissione giudicatrice un mero riscontro dell’esistenza di caratteristiche oggettivamente individuate, alle quali venga dunque attribuito un punteggio secco, da assegnare (in caso di esistenza) o non assegnare (in caso di inesistenza), in tutte le altre ipotesi - sia perché le caratteristiche sono descritte in modo non esaustivo, sia perché, comunque, è prevista l’attribuzione di un punteggio prefissato solo nel minimo o nel massimo – il sindacato si svolge sull’esercizio della discrezionalità della stazione appaltante nel predisporre la griglia di valutazione e nel correlare (mediante la motivazione in senso stretto) la griglia alle caratteristiche delle diverse offerte.
Va aggiunto che non c’è spazio alcuno per un sindacato del giudice amministrativo nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati e, in particolare, sui punteggi attribuiti, che indicano il grado di preferenza riconosciuto ad ogni singola offerta in gara, con l’ulteriore conseguenza che la motivazione delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze attribuite ai singoli profili di valutazione considerati nei raffronti con gli stessi profili delle altre offerte[4].
Sulla sufficienza della espressione numerica della valutazione della Commissione esaminatrice si è recentemente pronunciata l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato[5] ribadendo le tesi già elaborate sull'argomento dalla giurisprudenza maggioritaria, secondo cui il punteggio numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni. Solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione in forma numerica[6]
Come innanzi accennato, in sede di gara pubblica il giudice di legittimità può spingere il proprio accertamento fino a controllare l’attendibilità delle valutazioni tecniche effettuate dalla P.A., ma non può sostituirsi ad essa in tale apprezzamento ed ignorare che, nel campo dell’applicazione delle norme tecniche, deve distinguersi, permanentemente e con rigore, tra legittimità e merito[7].
Nell’ambito del sistema di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le valutazioni tecniche delle Commissioni di gara costituiscono espressione di ampia discrezionalità, suscettibili di sindacato solo nei limiti della manifesta illogicità[8]. Più in chiaro, le valutazioni delle Commissioni di gara relativamente agli aspetti tecnici delle offerte sono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal G.A. non mediante una sostituzione dei giudizi, ma soltanto per manifesta illogicità o per palese travisamento dei fatti alla stregua di elementi oggettivi di riscontro.
Il controllo del G.A. sul giudizio tecnico dell’organo amministrativo è, dunque, un controllo debole, nel rammentato senso della inammissibilità di una logica sostitutiva.
I delineati principi sono stati applicati nel giudizio in esame dalla I sezione del Tar Puglia con riferimento alla contestata legittimità del provvedimento di aggiudicazione di una gara. Due i motivi di censura formulati dall'impresa ricorrente:
1) insufficienza della motivazione espressa con la mera attribuzione di un punteggio numerico in relazione a ciascuna offerta, per difetto di intellegibilità dell’iter logico seguito dai commissari nella valutazione;
2) incongruenza dei punteggi attribuiti con riferimento ad alcuni sub-criteri.
Infondata è, a parere del tribunale barese, la prima doglianza. Osserva, in particolare, la Sezione come la stazione appaltante, nel predisporre un complesso sistema di macro criteri, criteri e sub-criteri valutativi, nonché di punteggi e sub-punteggi, abbia puntualmente rispettato i generali principi che presiedono alla predeterminazione delle modalità valutative cui la commissione resta vincolata nell’espressione dei propri giudizi.
Pertanto, deve trovare puntuale applicazione nel caso di specie il consolidato orientamento secondo cui il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l'apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico ed articolato.
Altrettanto infondata è l'asserita incongruenza dei punteggi attribuiti con riferimento ad alcuni sub-criteri atteso che le valutazioni espresse dalla Commissione sfuggono ad ogni censura di irragionevolezza.
Il Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale per cui “il sindacato del giudice amministrativo sul merito dei giudizi espressi dalla commissione, essendo connotati da discrezionalità tecnica, deve intendersi limitato ai soli profili di manifesta irragionevolezza, illogicità, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione delle circostanze di fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito”[9].
[1] In tal senso cfr., ex multis, Consiglio di Stato, IV, 20 aprile 2016, n. 1556; id., III, 7 marzo 2016, n. 921; id., V, 18 gennaio 2016, n. 120.
[2] Cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, III, n. 4698/2014 e n. 1169/2013.
[3] Cfr., ex plurimis, Consiglio Stato, III, n. 5909/2013 e n. 5060/2013.
[4] Cfr. Consiglio di Stato, III, n. 205/2015; VI, n. 1600/2013; V, n. 1150/2012.
[5] Cfr. Consiglio di Stato, A.P., 20 settembre 2017, n. 7.
[6] Cfr. Consiglio di Stato, VI, 11 dicembre 2015, n. 5639; id. 11 febbraio 2011, n. 913; id. 10 settembre 2009, n. 5447.
[7] Cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, V, 30 agosto 2005, n. 4413.
[8] Cfr. Consiglio di Stato, VI, 11 aprile 2006, n. 2014.
[9] Cfr. , fra le più recenti, T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, n. 861/2017.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1513 del 2016, proposto da:
Cooperativa Sociale Solidarietà, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Muscatello, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Strada Torre Tresca, n.2/A;
contro
Comune di Modugno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Carlucci, domiciliato, ex art. 25 cpa, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia- Bari, in Bari, piazza Massari, n.6;
nei confronti di
Società Cooperativa Sociale il Labirinto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Cataldo Balducci, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Cavour, n.31;
per l'annullamento, previa sospensiva,
della determinazione del Responsabile del servizio n. 1093 dell'11.11.2016, di aggiudicazione definitiva, in favore della controinteressata, della procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di estensione fascia oraria asilo nido comunale 2016/2017-CIG 6809082837, e della nota dirigenziale in pari data prot. n. 61561 recante la sua comunicazione;
dell’aggiudicazione provvisoria e di tutti gli atti prodromici e conseguenziali;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato ed il subentro nello svolgimento del servizio, previa aggiudicazione e stipula del relativo contratto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Modugno e della Società Cooperativa Sociale il Labirinto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2017 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Modugno, con bando identificato al CIG 6809082837, ha indetto una procedura di gara aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di estensione della fascia oraria e temporale dell’asilo nido comunale per l’anno scolastico 2016/2017, con importo a base di gara pari a € 174.592,78, oltre iva a norma di legge, se e in quanto dovuta.
La gara è stata aggiudicata definitivamente alla Cooperativa Sociale il Labirinto (d’ora in poi Labirinto), controinteressata nel presente giudizio, giusta determinazione del responsabile del servizio n. 1093 dell’11.11.2016.
A seguito di accesso agli atti, la Cooperativa Sociale Solidarietà (d’ora in poi Solidarietà), seconda classificata, odierna ricorrente, con ricorso, depositato il 22.12.2016, ha impugnato l’aggiudicazione definitiva, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, in ragione della lamentata sottostima del proprio progetto, nonché della contestuale lamentata sopravvalutazione dell’offerta tecnica presentata dalla controinteressata.
Parte ricorrente ha, altresì, proposto istanza per la sospensione dell’efficacia esecutiva dei provvedimenti censurati ed invocato la tutela risarcitoria in forma specifica.
In data 9.1.2017, la Labirinto si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente:
- l’improcedibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione della lex specialis di gara che, secondo la controinteressata, la seconda classificata avrebbe dovuto impugnare per censurare le modalità di espressione della valutazione commissariale;
- il mancato superamento della c.d. “prova di resistenza” da parte della ricorrente che non avrebbe dimostrato l’illogicità ed irragionevolezza dei punteggi attribuitile, limitandosi ad invocarne una rimodulazione a sé favorevole.
Nel merito, ha contestato la fondatezza dei singoli profili di doglianza formulati dalla ricorrente, con argomentazioni delle quali si darà conto nel prosieguo motivazionale.
Sempre in data 9.1.2017, si è, altresì, costituito in giudizio il Comune di Modugno, svolgendo difese non dissimili da quelle formulate dalla controinteressata.
In data 11.1.2017, questo T.A.R., con ordinanza n. 11/2017 (non appellata), ha respinto la domanda cautelare avendo “rilevato che, l’onere motivazionale è compiutamente adempiuto con il punteggio numerico, salvi casi di palese irragionevolezza” e “ritenuto che, sotto il profilo del periculum, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, appare prevalente quello alla prosecuzione del servizio da parte dell’aggiudicataria fino al termine dell’anno scolastico, tenuto anche conto della durata complessiva dell’appalto”.
Conseguentemente, in data 29.3.2017, il Comune di Modugno e la Labirinto hanno provveduto alla stipula del contratto di appalto (rep. n.3288).
All’udienza pubblica del 4.10.2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso non è fondato e tanto esime il Collegio dall’esaminare diffusamente le eccezioni d’improcedibilità (tra cui quella formulata dal Comune con la memoria conclusionale nella quale l’Amministrazione ha evidenziato il sopravvenuto difetto d’interesse in capo alla ricorrente, argomentando che, avendo questa formulato solo una richiesta di tutela in forma specifica e non anche per equivalente, ed essendo stato il servizio oggetto della procedura di gara affidato e già portato a termine (in data 12.9.2017), non potrebbe conseguire alcuna utilità da una pronuncia a sé favorevole).
Con un'unica censura, articolata in due parti (A e B), la ricorrente lamenta la violazione ed erronea applicazione dell’art. 2 del disciplinare di gara e dei principi stabiliti dal codice dei contratti vigente ratione temporis e dal codice del processo amministrativo, oltre l’eccesso di potere sotto vari profili.
Nella prima parte della censura, la ricorrente si duole delle modalità di espressione della valutazione commissariale sostenendo che la sola indicazione del punteggio numerico, senza alcun supporto motivazionale, integrerebbe l’ipotesi di motivazione insufficiente, per difetto di intellegibilità dell’iter logico seguito dai commissari nella valutazione ed attribuzione dei punteggi.
La doglianza è infondata.
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici), la lex specialis di gara deve indicare i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo un differenziale in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato, nonché – per ciascun criterio prescelto e laddove necessario – gli specifici sub-criteri e sub-punteggi.
Si osserva al riguardo che, nel caso in esame, la stazione appaltante ha predisposto nel disciplinare di gara, all’art. 2 (Aggiudicazione del servizio), una griglia degli elementi oggetto di valutazione così articolata:
A) OFFERTA ECONOMICA (PREZZO): massimo 20/100 punti;
B) OFFERTA TECNICA: massimo 80/100 punti:
b. I) Qualità organizzativa dell’impresa (massimo 30 punti);
b. II) Qualità del servizio (massimo 35 punti);
b. III) Qualità economica (massimo 15 punti).
Ognuno di quest’ultimi tre criteri (rectius: elementi) è, poi, a sua volta suddiviso in specifici sub-criteri (otto in totale) a cui è stato associato un punteggio massimo conseguibile, al fine di orientare, in maniera adeguatamente diffusa e circostanziata, l’espressione della discrezionalità valutativa da parte della commissione.
Dalla lettura della lex specialis, dunque, emerge chiaramente che la stazione appaltante, nel predisporre un complesso sistema di macro criteri, criteri e sub-criteri valutativi, nonché di punteggi e sub-punteggi, ha puntualmente rispettato i generali principi che presiedono alla predeterminazione delle modalità valutative cui la commissione resta vincolata nell’espressione dei propri giudizi.
L’amministrazione resistente, infatti, ha predefinito in modo adeguatamente dettagliato ed analitico (e secondo modalità che non palesano evidenti profili di abnormità o irragionevolezza) i criteri orientativi dell’attività valutativa della commissione ed attribuito ai medesimi un preciso valore ponderale.
Pertanto, deve qui trovare puntuale applicazione il consolidato orientamento secondo cui nelle gare pubbliche, e relativamente a quanto attiene alla valutazione delle offerte in sede di gara, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l'apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico ed articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità (in tal senso –ex multis -: Cons Stato, IV, 20 aprile 2016, n. 1556; id., III, 7 marzo 2016, n. 921; id., V, 18 gennaio 2016, n. 120).
Il principio appena espresso trova, peraltro, piena conferma anche nella decisione dell’Adunanza Plenaria n. 7/2017 che, in tema di valutazione degli elaborati scritti per l’esame di abilitazione alla professione forense, ha dato continuità all’indirizzo interpretativo maggioritario che reputa assolto l’onere motivazionale con l’indicazione del solo voto numerico.
Nella seconda parte della doglianza, la ricorrente censura l’operato della commissione in sede di valutazione ed attribuzione dei punteggi, lamentandone l’ingiustizia, l’illogicità e contraddittorietà. Ne invoca, quindi, una rimodulazione a sé favorevole, al fine di colmare la differenza di punteggio (pari a 2,75 punti) che la separa dall’aggiudicataria e sopravanzare quest’ultima nella graduatoria.
La ricorrente si duole del punteggio di 2 (rispetto ai 5 massimi) ottenuto per il sub-criterio “strumenti ed attrezzature idonee da impiegare nella realizzazione delle attività progettuali”, atteso il numero di beni da questa offerti. Sostiene, infatti, che, poiché il disciplinare di gara prevede l’attribuzione di “1 punto per” ogni bene proposto ed avendone essa offerti 7, le spetterebbe il punteggio massimo pari a 5.
La doglianza è infondata.
Come rilevato dalle difese comunali e della controinteressata, dalla lettura del sub-criterio si evince chiaramente che l’attribuzione del punteggio avviene sulla base, non già del mero numero di strumenti ed attrezzature offerte, bensì della loro idoneità alla realizzazione delle attività progettuali destinate ai minori di età compresa tra 3 ed 1 anni.
Pertanto, la sola proposizione di una certa quantità di beni non comporta automaticamente l’assegnazione di un punteggio equivalente al loro numero (o di quello massimo conseguibile), dovendo tali beni, comunque, superare il giudizio di idoneità della commissione esaminatrice, non sindacabile in sede giurisdizionale, se non per manifesta irragionevolezza, attesa la sua natura tecnico-discrezionale.
L’amministrazione resistente ha chiarito ulteriormente che la commissione ha inteso attribuire:
- n.1 punti a ciascuna delle due ditte concorrenti per gli strumenti di natura tecnologica;
- n. 3 punti alla Labirinto per gli strumenti e presidi di pronto soccorso e per i giochi rientranti nell’area grafico creativa-psicomotoria ed in quella affettivo-linguistica;
- n.1 punti alla Solidarietà per i giochi rientranti nell’area psicomotoria, non ritenendo idonei alcuni di quelli da questa proposti.
Le valutazioni così espresse sfuggono ad ogni censura di irragionevolezza, in quanto trovano una apprezzabile giustificazione.
La ricorrente si duole della illogicità e contraddittorietà del punteggio di:
- 3 ottenuto per il sub - criterio “strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro”, contro i 2 punti assegnati all’aggiudicataria, ritenendolo sproporzionato rispetto al dettaglio con cui sono stati descritti i processi organizzativi dell’impresa ed invocando l’attribuzione del punteggio massimo pari a 6;
- 4 ottenuto per il sub-criterio “capacità di contenimento del turn-over degli operatori”, contro i 2 punti assegnati all’aggiudicataria, ritenendolo sproporzionato rispetto al dettaglio ed alla chiarezza con cui è stato pianificato l’avvicendamento degli operatori ed invocando l’attribuzione di un punteggio mediano tra quello massimo, pari a 10, e quello assegnatole.
Tale doglianza non merita accoglimento, in quanto:
- assolutamente priva di qualsivoglia prova della denunciata illogicità e contraddittorietà della valutazione commissariale e della conseguente necessità di rimodularla;
- impinge il merito di valutazioni tecnico-discrezionali non sindacabili in sede giurisdizionale.
Il Collegio condivide il granitico orientamento giurisprudenziale per cui “il sindacato del giudice amministrativo sul merito dei giudizi espressi dalla commissione, essendo connotati da discrezionalità tecnica, deve intendersi limitato ai soli profili di manifesta irragionevolezza, illogicità, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione delle circostanze di fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito” (così sul punto, di recente, T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, n. 861/2017).
La ricorrente si duole del punteggio di 3/10 ottenuto per il sub-criterio “capacità progettuale (validità, completezza e chiarezza dell’esposizione e descrizione delle fasi per la realizzazione del servizio) […] coerenza, fattibilità e adeguatezza del progetto alla tipologia del servizio oggetto di affidamento, obiettivi e metodologia (punti 5) e cronoprogramma di realizzazione interventi (punti 5)”, contro i 7,66 assegnati alla controinteressata.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, la Labirinto avrebbe:
- presentato un progetto poco analitico e dettagliato e non rispondente alle richieste formulate dalla stazione appaltante nel disciplinare di gara rispetto al proprio;
- elaborato un generico cronoprogramma, senza distinguere tra “piano educativo” e “gestione del servizio” come, invece, fatto dalla ricorrente.
La doglianza è infondata, avendo l’aggiudicataria ampiamente risposto alle prescrizioni del parametro selettivo e soddisfatto le esigenze che lo ispirano.
Da un attento esame della documentazione agli atti, infatti, emerge che il progetto tecnico presentato dalla controinteressata è sufficientemente dettagliato ed analitico, avendo questa:
- prima, esposto gli obiettivi generali e specifici del servizio da realizzare;
- poi, descritto i momenti importanti e salienti di questo (quali l’accoglienza, il distacco, il ricongiungimento, la routine, il riposo, l’igiene del bambino, il pranzo);
- ed infine, specificato la scansione delle attività che intende svolgere nel corso della “giornata tipo al nido”, distinguendo tra “giornata tipo dal lunedì al venerdì” e “giornata tipo del sabato”.
Rispetto al secondo profilo della doglianza, si rileva che il cronoprogramma della controinteressata e quello della ricorrente, inerenti la pianificazione temporale delle attività educative, sono assolutamente identici sotto il profilo della modalità di rappresentazione grafica e del livello di specificità. Entrambi, infatti, si presentano sotto forma di prospetti tabellari in cui sono riportati, orizzontalmente, i mesi dell’anno e, verticalmente, le differenti attività da svolgersi durante ognuno di essi.
Inoltre, il sub-criterio in esame prescrive solo l’elaborazione di un “cronoprogramma di realizzazione degli interventi” (prescrizione a cui l’aggiudicataria ha pacificamente adempiuto), senza distinguere tra “cronoprogramma per il piano educativo” e “cronoprogramma di gestione degli interventi”.
La ricorrente si duole del punteggio di 2,5/10 ottenuto per il sub-criterio “evento tematico istituzionalmente riconosciuto a livello nazionale o internazionale organizzato sulla base dell’analisi del territorio”, contro i 5 punti assegnati alla controinteressata:
- rilevando che la proposta progettuale della Labirinto sarebbe priva dell’analisi del territorio, nonché di una descrizione dettagliata delle attività da svolgere durante l’evento;
- censurando l’ampiezza temporale (3 ore) di quest’ultimo.
Anche tale doglianza è infondata, atteso che:
- il citato sub-criterio, nel prevedere che l’evento tematico sia “organizzato sulla base dell’analisi del territorio”, non ne prescrive la produzione in gara, né l’indicazione all’interno della proposta progettuale;
- l’evento tematico proposto dall’aggiudicataria risulta sufficientemente dettagliato, avendo questa esposto le ragioni per cui la propria scelta è ricaduta sulla giornata mondiale della salute, descritto gli obiettivi che intende raggiungere ed indicato il luogo, la data, le attività da svolgere, i relatori chiamati ad intervenire, nonché il sistema di pubblicizzazione scelto;
- il disciplinare di gara non specifica l’ampiezza temporale dell’evento, la cui durata, pertanto, è lasciata alla libera scelte delle ditte concorrenti e non può essere oggetto di censura.
La ricorrente si duole del punteggio di 2,5/10 ottenuto per il sub-criterio “proposta progettuale di comunicazione e marketing del servizio in relazione a opuscoli, campagne mirate (promozione open day, incontri tematici, brochure, sito internet o altri mezzi d’informazione etc.) ed innovatività rispetto alle metodologie di coinvolgimento dei genitori degli utenti”, contro i 4 punti assegnati alla Labirinto.
Allega, senza tuttavia dimostrare (limitandosi ad una mera trascrizione delle proposte progettuali in gara), che il piano di progettazione e marketing formulato dell’aggiudicataria si sostanzierebbe in una mera elencazione grafica, vuota nei contenuti ed omissiva nella parte descrittiva, nonché priva di qualsiasi elemento di innovatività rispetto alle metodologie di coinvolgimento dei genitori.
La doglianza non merita accoglimento, in quanto impinge il merito di valutazioni tecnico-discrezionali non sindacabili in sede giurisdizionale.
Per quanto sin qui esposto, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
La sorte della domanda impugnatoria esclude l’accoglimento della richiesta tutela in forma specifica mediante subentro nel contratto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente Società Cooperativa Solidarietà al pagamento delle spese di lite, in favore delle due parti resistenti (Società Cooperativa il Labirinto e Comune di Modugno), che liquida in € 1.500,00 per ciascuna di esse, oltre IVA CAP e spese generali in misura massima, se dovuti, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore
Maria Grazia D'Alterio, Referendario