Il d.lgs. n.50/2016 recante il nuovo Codice degli Appalti, con l’art.36 c.2 lett.a),   riconosce alle Stazioni Appaltanti la facoltà di ricorrere, nei limiti di € 40.000, all’affidamento diretto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture .

La  disposizione, invero scarna a riguardo, nulla dice in ordine alla disciplina da osservare, limitandosi a richiedere da un lato, il rispetto  dei principi di cui all’art.30 e del  “principio  di  rotazione” ;  dall’altro, la garanzia della  “effettiva  possibilita'  di  partecipazione   delle   microimprese, piccole e medie imprese”.

Difettando una previsione normativa che ne  regolamenti dettagliatamente le fasi, sono  intervenute, in un secondo momento, le Linee Guida n.4 dell’ANAC.

Torna utile sottolineare come, in materia,  il  Consiglio di Stato - Adunanza della Commissione speciale del 30 agosto 2016 si sia pronunciato nei seguenti termini: “Le linee guida sull’affidamento dei contratti pubblici “sotto-soglia” possono essere annoverate tra le linee guida dell’ANAC non vincolanti, le quali, come il Consiglio ha già avuto modo di precisare, sono anch’esse atti amministrativi generali, con conseguenziale applicazione dello statuto del provvedimento amministrativo e perseguono lo scopo di fornire indirizzi e istruzioni operative alle stazioni appaltanti ”.

Il principio di imparzialità e i duoi corollari: i principi di pubblicità e di trasparenza.

Il principio in parola affonda le radici principalmente  nell’art.97 Cost. (1) che, sebbene faccia riferimento all’organizzazione dei pubblici uffici, si ritiene ormai pacificamente  applicabile  a tutta l’azione amministrativa.

La lettura combinata con altre disposizioni di pari rango (2) consente di scorgerne, almeno in linea generale, una duplice connotazione.

Infatti, accanto all’obbligo per l’amministrazione di collocarsi in una posizione di equidistanza rispetto agli interessi (siano essi pubblici o privati)  con  i quali viene in contatto nel perseguimento di quello  pubblico, si staglia l’obbligo  della parità di trattamento  e della non  discriminazione degli  operatori economici.

In particolare, l’imparzialità si esprime  con la  puntuale scansione procedimentale dell’azione amministrativa e con la predeterminazione delle coordinate che la devono orientare.

In disparte le varie articolazioni del principio di che trattasi, in questa sede rilevano la pubblicità e la trasparenza che, nonostante la comune matrice, operando in direzioni opposte, presentano differenti contenuti.

Il legislatore dà concretezza a tali assunti  con l’art.1  l.n.241/1990 e con il c.1 lettera d) dell’art. 2 d.lgs. n.165/2001. (3)

Ciò posto, la  trasparenza  si presenta come funzionale alla conoscenza del processo decisionale alla base del provvedimento amministrativo, consentendo, pertanto, di verificare dall’esterno la sua legittimità e la sua opportunità.  

A riguardo, attenta dottrina ha sottolineato che  la trasparenza interviene successivamente all’azione amministrativa (in questi termini, Scoca in  I principi dell’evidenza pubblica , in Franchini , I contratti di appalto pubblico, Torino, 2010, 323). 

Tale direzione seguono le previsioni normative concernenti l’obbligo di  motivazione del provvedimento amministrativo, l’esercizio del diritto di accesso e l’art.1 c.15 l.n.190/2012 che testualmente recita “ Ai fini della presente  legge,  la  trasparenza  dell'attivita' amministrativa, che costituisce livello essenziale delle  prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai  sensi  dell'articolo  117, secondo  comma,  lettera  m),  della  Costituzione,  secondo   quanto previsto all'articolo 11 del decreto  legislativo  27  ottobre  2009,n.150,  e'  assicurata  mediante  la  pubblicazione,  nei  siti   web istituzionali delle  pubbliche  amministrazioni,  delle  informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo  criteri  di  facile accessibilita',  completezza  e  semplicita'  di  consultazione,  nel rispetto delle disposizioni  in  materia  di  segreto  di  Stato,  di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali”.

Il principio di pubblicità, invece, si pone  come  strumento attraverso il quale il soggetto pubblico dà contezza all’esterno del proprio operato.

Esso innerva tutta la procedura dell’evidenza pubblica “dalla fase preliminare all’indizione della gara, atteso l’obbligo di pubblicazione del bando, fino  al termine della gara, come obbligo di comunicarne l’esito a tutti i partecipanti entro un termine ragionevole”. (R. Garofoli – G.Ferrari, in Manuale di Diritto Amministrativo, 2016-2017, 1322).

A differenza della trasparenza, la pubblicità si muove, quindi, contemporaneamente all’azione amministrativa.

In questa  prospettiva,  si collocano gli obblighi di cui all’art.70 (Avvisi di  pre-informazione) e all’art.98 (Avvisi relativi agli appalti aggiudicati), nonché alcuni momenti  dello svolgimento delle operazioni di gara.

Spunti applicativi.

Richiamata la natura non vincolante delle Linee guida, le stesse offrono importanti spunti di riflessione quando  richiedono, per adempiere agli obblighi motivazionali, la verifica del rapporto qualità – prezzo della prestazione per valutarne la convenienza ovvero “la rispondenza  di quanto offerto all’interesse pubblico che la  Stazione Appaltante deve soddisfare”.

Sono indicati, altresì, ai fini della formazione del convincimento di quest’ultima, altri fattori, come le proposte migliorative nonché  il  confronto comparativo tra più preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.

Ciò posto, è agevole notare come  gli elementi rilevanti  per l’individuazione del contraente rievochino la valutazione che la Commissione di gara  pone in essere  nel criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Segnatamente, l’art.95 Cod.Appalti recita “…le  stazioni  appaltanti… procedono all'aggiudicazione degli appalti… sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo..”.

A tal proposito, giova rammentare come l’art.77 Cod.Appalti disponga che “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti  o  di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il  criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata  sulla  base del miglior rapporto qualita'/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico e' affidata  ad  una  commissione giudicatrice…”.

Dalla lettura delle due disposizioni unitamente al confronto con  le prescrizioni delle Linee guida è possibile trarre alcune conclusioni. 

Sulla scorta della sostanziale omogeneità tra gli elementi suscettibili di valutazione nel caso di gara da celebrarsi con il  criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa e quelli richiesti  ai fini dell’affidamento diretto, ferma restando la competenza del RUP per i profili più spiccatamente amministrativi, si potrebbe  ritenere opportuna, attraverso un’applicazione analogica dell’art.77 Cod.Appalti,  la costituzione di una Commissione di valutazione dei  preventivi, presentando questi sia l’aspetto tecnico sia quello economico del servizio, del bene da acquisire o dei lavori da eseguire.

Inoltre, premesso che il  principio di trasparenza, come innanzi rimarcato, prevede la redazione della motivazione quale strumento per conoscere (ed eventualmente vagliare)  il percorso logico-giuridico tracciato per la scelta del contraente, lo svolgimento della procedura in parola, ove subentrino elementi eventuali come le prestazioni accessorie o migliorative, difettando l’assegnazione di punteggi,  potrebbe comportare uno sforzo motivazionale di  maggiore pregnanza.

Una più approfondita  riflessione porta, altresì,  ad evidenziare una tendenziale convergenza del  preventivo verso l’offerta (presentata in sede di gara).

Invero, il divieto di commistione tra i due profili dell’offerta (ex pluribus AVCP - Parere n. 171/2013) non può non emergere anche nella valutazione comparativa dei preventivi ove si ponga mente alla circostanza che il giudizio di convenienza ha come oggetto il rapporto qualità-prezzo, al pari di quanto avviene per la valutazione nell’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Da segnalare come Consiglio di Stato Se. IV n. 825/2016 abbia affermato “…, come più volte osservato dalla giurisprudenza ( Cons. Stato Sez. V 11/5/2012 , idem 21/3/2011 n.1734; 23/1/2007 n. 196; 11/5/2006 n. 2612; 31/12/1998 n. 1996; n. 3962/2001 ) nei casi in cui la procedura di gara ( come nel caso dell’aggiudicazione dell’appalto con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ) sia caratterizzata da una netta separazione tra la fase della valutazione dell’offerta tecnica e quella dell’offerta economica , il principio della segretezza comporta che , fino a quando non si sia conclusa la valutazione delle offerte tecniche , le offerte economiche devono restare segrete , dovendo essere interdetta al seggio di gara la conoscenza degli elementi economici e , in particolare, delle percentuali di ribasso , proprio per evitare ogni influenza sulla valutazione dell’offerta tecnica. Il principio di segretezza dell’offerta economica è presidio dell’attuazione della regola costituzionale della imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, sub specie della trasparenza e della par condicio , garantendosi così la libera valutazione dell’offerta tecnica .

Viene quindi in rilievo, nell’ambito della problematica giuridica qui sollevata, in primis la tutela del principio di segretezza che non può non essere integrale nel senso cioè che occorre evitare che esso sia esposto a rischio di lesione.

Così la sola possibilità di conoscere gli elementi attinenti l’offerta economica consente di modulare il giudizio sull’offerta tecnica sì da poterne sortire un effetto potenzialmente premiante nei confronti di una delle offerte complessivamente considerate ( Cons. Stato Sez. V 2/10/2009 n. 6007 ) e tale possibilità, anche solo eventuale, va ad inficiare la regolarità della procedura ( cfr Cons. Stato Sez. V 25/572009 n. 3217)

Si tratta dell’applicazione di principi generali rispetto ai quali non era necessaria peraltro una specifica previsione del bando di gara , impingendo la questione su parametri anche costituzionali di immediata applicazione ( cfr Cons. Stato Sez. V 8/9/2010 n. 6509 )”.

Il succitato divieto, pertanto, darebbe conto e ragione di un  preventivo che rechi un documento tecnico ed uno economico da inserire in differenti  buste sigillate,  contenute in un unico plico e delle  rispettive valutazioni effettuate in momenti diversi.

Un’altra questione da affrontare, di conseguenza, è l’opportunità della celebrazione delle sedute pubbliche. 

A riguardo, numerosi arresti del Consiglio di Stato ( ex pluribus Consiglio di Stato , sez.V n.4806/2011; Consiglio di Stato , sez.IV n.2426/2007) hanno affermato che la violazione del principio  de quo comporta l’invalidità derivata di tutti gli atti gara e dell’aggiudicazione.

Con maggiore impegno esplicativo, i principi cardini  di  pubblicità e trasparenza, che devono  in ogni caso  informare la procedura dell’affidamento diretto,  lascerebbero inferire l’estensione analogica della disciplina delle sedute di una gara da aggiudicare con  il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Alla luce delle riflessioni appena svolte, i principi esaminati,  provvedendo al  compito di ovviare, sul versante prettamente applicativo, alla mancanza di una specifica disciplina, paiono  ridurre sensibilmente la distanza tra la procedura di gara così come sopra connotata e quella dell’affidamento diretto.

 

Note

(1) Art.97c.2 Cost.: I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

(2) Ad es. l’art.98 Cost. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

(3) Art. 1 l.n.241/1990:  L'attivita' amministrativa persegue  i  fini  determinati  dalla legge ed e' retta  da  criteri  di  economicita',  di  efficacia,  di imparzialita', di pubblicita' e di trasparenza secondo  le  modalita' previste  dalla  presente  legge  e  dalle  altre  disposizioni   che disciplinano   singoli   procedimenti,  nonche'   dai    principi dell'ordinamento comunitario.

Art. 2 c.1 let. d)  d.lgs. n. 165/2001 Le  amministrazioni  pubbliche  definiscono,  secondo  principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante  atti  organizzativi  secondo  i  rispettivi ordinamenti, le linee  fondamentali  di  organizzazione degli uffici; individuano gli uffici   di  maggiore  rilevanza  e  i  modi  di  conferimento  della titolarita'   dei   medesimi;   determinano  le  dotazioni  organiche complessive.   Esse  ispirano  la  loro  organizzazione  ai  seguenti criteri: …d) garanzia   dell'imparzialita'   e  della  trasparenza  dell'azione   amministrativa,   anche   attraverso   t'istituzione  di  apposite   strutture  per  l'informazione  ai  cittadini e attribuzione ad un   unico  ufficio,  per  ciascun  procedimento, della responsabilita'   complessiva dello stesso.