T.a.r. Calabria, Catanzaro, 7 marzo 2017, n. 383.

1) L’art. 120 comma 2-bis c.p.a. prevede che il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante. L’omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento anche con ricorso incidentale. Ne discende che, posta la natura decadenziale del termine in questione, il ricorso va dichiarato irricevibile per quanto concerne i motivi di impugnazione non tempestivi attinenti alla valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali proposti da parte ricorrente.

2) Il termine di impugnazione non può essere interrotto o sospeso per effetto di un’istanza di accesso proposta da parte ricorrente, che finirebbe con l’aggirare la ratio acceleratoria del rito di cui all’art. 120 commi 2-bis e 6-bis, c.p.a..

3) Non si ritengono sussistenti adeguati elementi per rimettere in termini la ricorrente, tenuto conto che la norma citata appare chiara sull’esigenza di richiedere l’immediata impugnazione degli atti di ammissione ed esclusione delle concorrenti.

4) In tema di verifica dell'anomalia dell’offerta, la valutazione di congruità dev’essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci, dal momento che l'obiettivo dell'indagine è l'accertamento dell'affidabilità dell’offerta nel suo complesso e non già delle singole voci che la compongono; pertanto, non può considerarsi viziato il procedimento di verifica per il fatto che l'amministrazione appaltante ovvero la commissione di gara si sia limitata a chiedere le giustificazioni per le sole voci sospette di anomalia e non per le altre, giacché il concorrente, per illustrare la propria offerta e dimostrarne la congruità, può fornire spiegazioni e giustificazioni su qualsiasi elemento e, quindi, anche su voci non direttamente indicate dall'amministrazione come incongrue ovvero solo su alcune delle voci.

5) Le censure volte a prospettare una diversa valutazione delle offerte rispetto a quella seguita dalla commissione aggiudicatrice si traducono in un inammissibile sindacato sul merito delle opzioni attinte, riservato alle commissioni giudicatrici delle gare medesime quale espressione della discrezionalità tecnica che informa la procedura, con conseguente insindacabilità nel merito delle relative valutazioni ove non inficiate da palesi profili di erroneità, illogicità o sviamento

 

 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1449 del 2016, proposto da:
Verdidea Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Dimito C.F. DMTGPP68D17L049M, con domicilio eletto presso Giuseppe Spadafora in Catanzaro, via XX Settembre N. 63;

contro

Comune di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Farrelli C.F. FRRGCM80L20C352C, Saverio Molica C.F. MLCSVR58S15C352P, Santa Durante C.F. DRNSNT63E43L070D, Annarita De Siena C.F. DSNNRT67H49C352M, Anna Maria Paladino C.F. PLDNMR62C56C352A, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Segreteria in Catanzaro, via De Gasperi, 76/B;

nei confronti di

Ati Baglione Piante Srl - Rogu Costruzioni Srl-Scutieri Costruzioni Srl, Baglione Piante Srl, Rogu Costruzioni Srl, Scutieri Costruzioni Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Arcangelo Guzzo C.F. GZZRNG63P28C352L, con domicilio eletto presso Giacomo Carbone in Catanzaro, via Milano, 15 Bis;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia, della determinazione del Dirigente del Settore Igiene Ambientale del Comune di Catanzaro 20 ottobre 2016 n. 3026, comunicata in data 24.10.2016, che ha aggiudicato l'appalto del servizio globale di manutenzione totale del verde pubblico comunale alla ditta ATI Baglione Piante srl/Scutieri Costruzioni srl/ ROGU Costruzioni srl; di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale, tra cui i verbali di gara nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 , le relazioni tecniche del RUP 21.09.2016 prot. n. 98975 e 7.10.2016 prot. n. 10495, nonché la determinazione 26 luglio 2016 prot. n. 2220 recante “approvazione verbale di gara seduta pubblica del 25.07.2016” nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto ove nelle more sottoscritto e per il subentro della società ricorrente nel contratto stesso.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Catanzaro e di Ati Baglione Piante Srl - Rogu Costruzioni Srl-Scutieri Costruzioni Srl e di Baglione Piante Srl e di Rogu Costruzioni Srl e di Scutieri Costruzioni Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2017 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso la Verdidea s.r.l. chiedeva di annullare la determinazione del Dirigente del Settore Igiene Ambientale del Comune di Catanzaro con cui veniva aggiudicato l’appalto del servizio globale di manutenzione totale del verde pubblico comunale alla ditta Ati Baglione Piante s.r.l. Scutieri Costruzioni s.r.l. Rogu Costruzioni s.r.l. di ogni altro indicato in ricorso. Chiedeva di dichiarare altresì l’inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto con subentro della ricorrente nel contratto stesso.

Si costituiva il comune resistente chiedendo di rigettare il ricorso.

Si costituiva la controinteressata chiedendo di rigettare il ricorso.

2. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.

2.1. Il procedimento è soggetto al rito appalti come modificato in seguito al d.lgs. n. 50 del 2016, con la conseguente applicabilità del rito c.d. superaccelerato di cui agli artt. 120 commi 2 bis e 6 bis c.p.a. Nel caso di specie, la notifica del ricorso risale al 23.11.2016, mentre la pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di Catanzaro risale alla data del 8.8.2016. Il Comune evidenzia inoltre di aver comunicato a mezzo pec già in data 26 luglio alla ricorrente la determinazione dirigenziale con la quale era stato approvato il citato verbale.

L’art. 120 comma 2 bis c.p.a. prevede che il provvedimento che determina le esclusioni della procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante. L’omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento anche con ricorso incidentale.

Ne discende che, posta la natura decadenziale del termine in questione, il ricorso va dichiarato irricevibile per quanto concerne i motivi di impugnazione attinenti alla valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali proposti da parte ricorrente.

In particolare, devono pertanto essere dichiarati irricevibili i primi due motivi di impugnazione del ricorso. Con il primo motivo la ricorrente chiede dichiararsi la violazione e falsa applicazione dell’art. 5.2. del disciplinare di gara, dell’art. 5.9 del medesimo disciplinare e dell’art. 92 del regolamento e, quindi, l’esclusione dell’aggiudicataria. In particolare, muovendo dal presupposto che la ricorrente è un ATI composta da tre società che hanno dichiarato di eseguire i lavori in base alla quota di partecipazione (40, 30 e 30), la ricorrente ne ha chiesto l’esclusione in quanto le due imprese mandanti non hanno il requisito di capacità economica e finanziaria richiesto dal disciplinare che possiede invece la sola mandataria. A prescindere dal merito del vizio e, quindi, dall’applicabilità della regola agli appalti di servizi piuttosto che agli appalti di lavori, il motivo di impugnazione deve essere dichiarato irricevibile in quanto senz’altro attinente ai requisiti di capacità economica e finanziaria.

Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente ha evidenziato che anche la mandataria non possiederebbe tale requisito in quanto per il citato requisito ha deciso di avvalersi di un’ausiliaria, ma il contratto di avvalimento è stato stipulato con una sola delle tre imprese, per cui solo il 40% della quota di partecipazione della stessa sarebbe coperto dal citato requisito. Anche tale motivo di impugnazione attiene, in tutta evidenza, ai requisiti economico finanziari e deve pertanto essere dichiarato irricevibile.

A fini di completezza si evidenzia che il termine per l’impugnazione del ricorso ha carattere decadenziale e non può essere pertanto interrotto o sospeso per effetto di un’istanza di accesso proposta da parte ricorrente, che finirebbe con l’aggirare la ratio acceleratoria del rito di cui all’art. 120 commi 2 bis e 6 bis, c.p.a., in conformità d’altro canto con l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza amministrativa con il rito appalti previgente. Ugualmente non si ritengono sussistenti adeguati elementi per rimettere in termini la ricorrente tenuto conto che la norma citata appare chiara sull’esigenza di richiedere l’immediata impugnazione degli atti di ammissione ed esclusione delle concorrenti, tanto più che non era in dubbio l’applicabilità della normativa introdotta dal d.lgs. n. 50 del 2016.

I primi due motivi del ricorso riportati al punto I vanno pertanto dichiarati irricevibili.

2.2. Gli altri motivi di ricorso devono essere rigettati.

Parte ricorrente contesta la modifica dell’offerta effettuata da parte controinteressata in sede di giusitificazione dell’offerta. In particolare, si evidenzia che l’aggiudicataria avrebbe dichiarato una media di operai messi a disposizione differente da quella originariamente posta a disposizione. Il motivo di ricorso non può trovare accoglimento in quanto la controinteressata, come emerge dalla memoria di costituzione della stessa, risulta aver semplicemente specificato e scomposto l’incidenza economica della manodopera necessaira per l’attività principale del servizio appaltato di manutenzione del verde e l’incidenza economica della manodopera necessaria per l’adempimento delle prescrizioni complementari senza pertanto modificare l’offerta originariamente formulata.

Allo stesso modo inidoneo a determinare l’annullamento dell’atto è l’ulteriore vizio allegato con cui la ricorrente contesta che in alcune ipotesi sarebbe presente un unico dipendente anziché una squadra come richiesto dalla lex specialis. La circostanza appare inidonea a incidere sulla ammissibilità dell’offerta e sul giudizio di anomalia posto che si tratta semplicemente di una media di disponibilità di operai che tiene in considerazione anche i giorni festivi o non lavorativi, con la conseguenza che la media ben può risultare inferiore alle due unità ed essere conforme alla lex specialis (circostanza risultante dalle stesse giustificazioni fornite). Parte ricorrente non ha eccepito la violazione in questione calcolando anche i giorni festivi, con la conseguenza che il motivo di impugnazione non può trovare accoglimento.

Infondati sono anche i riferimenti ai tre componenti della squadra. In particolare, secondo la ricorrente l’aggiudicatario avrebbe dichiarato di offrire una squadra tipo composta da tre individui, ma dal contesto una tale circostanza non emerge con la conseguente insussistenza di una modifica dell’offerta sul punto. Per quanto riguarda la squadra jolly non emerge una modifica dell’offerta in quanto la controinteressata ha dichiarato che la stessa era stata considerata all’interno della voce imprevisti delle spese generali.

Ne discende che non è dato riscontrare una modifica dell’offerta in seguito al procedimento di valutazione della relativa anomalia. Per quanto riguarda i citati motivi di impugnazione nonché quelli residui deve osservarsi, come noto, che in tema di verifica dell'anomalia dell’offerta, la valutazione di congruità debba essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci, dal momento che l'obiettivo dell'indagine è l'accertamento dell'affidabilità dell’offerta nel suo complesso e non già delle singole voci che la compongono; pertanto, non può considerarsi viziato il procedimento di verifica per il fatto che l'amministrazione appaltante ovvero la commissione di gara si sia limitata a chiedere le giustificazioni per le sole voci sospette di anomalia e non per le altre, giacché il concorrente, per illustrare la propria offerta e dimostrarne la congruità, può fornire spiegazioni e giustificazioni su qualsiasi elemento e, quindi, anche su voci non direttamente indicate dall'Amministrazione come incongrue ovvero solo su alcune delle voci.

Ciò che interessa al fine dello svolgimento del giudizio successivo alla valutazione dell’anomalia dell’offerta è rappresentato dall’accertamento della serietà dell’offerta desumibile dalle giustificazioni fornite dalla concorrente che possono interessare solo alcuni degli aspetti richiesti dalla commissione ovvero elementi differenti da questi.

Nelle gare d'appalto, in tema di verifica dell'anomalia dell’offerta il giudizio della stazione appaltante costituisce esplicazione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell’offerta (tra le tante Tar Lecce, Sez. I, 6.5.2014, n. 1140). Da un lato, occorre ribadire che "la verifica della congruità di un’offerta ha natura globale e sintetica, vertendo sull'attendibilità della medesima nel suo insieme, e quindi sulla sua idoneità a fondare un serio affidamento sulla corretta esecuzione dell'appalto, onde il relativo giudizio non ha per oggetto la ricerca di singole inesattezze dell’offerta economica" e che "l'attendibilità della offerta va, cioè, valutata nel suo complesso, e non con riferimento alle singole voci di prezzo ritenute incongrue, avulse dall'incidenza che potrebbero avere sull’offerta economica nel suo insieme (Ad.Pl. n. 36/2012 cit.; V, 14 giugno 2013, n. 3314; 1 ottobre 2010, n. 7262; 11 marzo 2010 n. 1414; IV, 22 marzo 2013, n. 1633; III, 14 febbraio 2012, n. 710)"; dall'altro, è pacifico che "il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della Stazione appaltante in sede di verifica dell'anomalia delle offerte sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza e della congruità della relativa istruttoria, ma non può operare autonomamente la stessa verifica senza con ciò stesso invadere la sfera propria della discrezionalità della Pubblica Amministrazione"; né lo stesso Giudice può operare autonomamente una verifica delle singole voci dell’offerta "sovrapponendo così la sua idea tecnica al giudizio - non erroneo né illogico - formulato dall'organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto, poiché, così facendo, il Giudice invaderebbe una sfera propria della P.A.” (C.d.S., IV, 27 giugno 2011, n. 3862; V, 28 ottobre 2010, n. 7631; Consiglio di Stato, Sezione V, 17 gennaio 2014, n. 162).

Difatti, nelle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici, "l'esame delle giustificazioni presentate dal soggetto che è tenuto a dimostrare la non anomalia dell’offerta è vicenda che rientra nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, per cui soltanto in caso di macroscopiche illogicità, vale a dire di errori di valutazione evidenti e gravi, oppure di valutazioni abnormi o affette da errori di fatto, il giudice della legittimità può intervenire, restando per il resto la capacità di giudizio confinata entro i limiti dell'apprezzamento tecnico proprio di tale tipo di discrezionalità (C.d.S., Ad.Pl., 29 novembre 2012, n. 36; V, 26 settembre 2013, n. 4761; 18 agosto 2010, n. 5848; 23 novembre 2010, n. 8148; 22 febbraio 2011, n. 1090; Consiglio di Stato, cit., 17 gennaio 2014, n. 162).

Quanto innanzi, "ferma restando la possibile rilevanza del giudizio di inattendibilità che dovesse investire voci che, per la loro importanza ed incidenza complessiva, renderebbero l'intera operazione economica implausibile e, per l'effetto, insuscettibile di accettazione da parte dell'Amministrazione, in quanto insidiata da indici strutturali di carente affidabilità” (V, 15 novembre 2012, n. 5703; 28 ottobre 2010, n. 7631; ancora Consiglio di Stato, cit., 17 gennaio 2014, n. 162).

I principi appena ricordati conducono alla reiezione delle doglianze di parte ricorrente, che vanno, appunto, disattese alla stregua dei consolidati approdi cui è pervenuta la giurisprudenza amministrativa, dovendosi ribadire al riguardo, da un lato, che il sindacato giurisdizionale è circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza (vizi che non ricorrono nel caso concreto), dall'altro, che il giudizio in questione deve essere complessivo e tenere conto di tutti gli elementi, sia di quelli che militano a favore sia di quelli che militano contro l'attendibilità dell’offerta nel suo insieme, e non con riferimento a ciascuna singola voce di essa, sostanziandosi in un giudizio globale e sintetico sulla serietà o meno dell’offerta, che, tra l’altro, è diretto a garantire, anzitutto, la situazione giuridica soggettiva del concorrente che può vedere persa la possibilità di aggiudicazione dell’appalto in ragione della supposta non congruità della sua offerta economica e solo indirettamente e in via di fatto tale verifica tutela la posizione del secondo graduato a vedere escluso il primo classificato (Cons. St., Sez. IV, 29.4.2014, n. 2211).

Nel caso di specie, posta la mancanza di adeguati elementi probatori per ritenere sussistente una modifica dell’offerta, il giudizio svolto dalla pubblica amministrazione non risulta illogico né irrazionale.

Occorre ancora precisare che, come da orientamento costante della giurisprudenza amministrativa (Cons. St., Sez. V, 22.1.2015, n. 246), nel procedimento avente ad oggetto l’esito di gare pubbliche le censure volte a prospettare una diversa valutazione delle offerte rispetto a quella seguita dalla commissione aggiudicatrice si traducono in un inammissibile sindacato sul merito delle opzioni attinte, riservato alle commissioni giudicatrici delle gare medesime quale espressione della discrezionalità tecnica che informa la procedura, con conseguente insindacabilità nel merito delle relative valutazioni ove non inficiate da palesi profili di erroneità, illogicità o sviamento (cfr. anche Cons. St., sez V, 22.1.2015, n. 257). Nel caso di specie, le valutazioni svolte dalla stazione appaltante in relazione al costo del lavoro non appaiono irrazionali, tenuto conto della distinzione di competenze dei lavoratori e del computo delle giornate festive, così come quelle relative all’utile conseguibile dalla aggiudicataria.

Ne discende il rigetto del ricorso.

3. In considerazione delle peculiarità del giudizio e della novità di alcune delle questioni giuridiche oggetto del giudizio devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo rigetta nei termini di cui in motivazione.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrava.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Francesco Tallaro, Referendario

Raffaele Tuccillo, Referendario, Estensore

 

 

Guida alla lettura.

 

Giunge al vaglio del Collegio il gravame con cui una società, operante nel settore del verde pubblico, insorge avverso il provvedimento di aggiudicazione di un servizio di manutenzione.

Nello scrutinare il ricorso, l’adito g.a. rileva in prima battuta che alla commessa pubblica è applicabile il nuovo regime giuridico introdotto con il D. Lgs. n. 50/2016, con la conseguente estensione alla controversia del rito c.d. superaccelerato, di cui agli artt. 120 commi 2-bis e 6-bis c.p.a.

Sulla scorta di tale premessa, il T.a.r. pronuncia una declaratoria di irricevibilità dei motivi tesi a confutare la carenza di requisiti della prima graduata.

Per vero, a mente dell’art. 120 comma 2-bis c.p.a. il provvedimento di esclusione dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante.

Pertanto, l’omessa o non tempestiva proposizione del ricorso preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento anche con ricorso incidentale.

A fronte, quindi, della natura decadenziale del menzionato termine, il g.a., accertato il mancato rispetto della norma in esame, dichiara irricevibile il gravame in relazione ai motivi di impugnazione inerenti la valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali proposti da parte ricorrente.

La rilevata natura decadenziale del termine di impugnazione, posta a presidio della certezza dei rapporti giuridici, implica altresì che detto termine “non può essere interrotto o sospeso per effetto di un’istanza di accesso proposta da parte ricorrente, che finirebbe con l’aggirare la ratio acceleratoria del rito di cui all’art. 120 commi 2-bis e 6-bis, c.p.a., in conformità d’altro canto con l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza amministrativa con il rito appalti previgente”.

Ad avviso del giudicante, ancora, “non si ritengono sussistenti adeguati elementi per rimettere in termini la ricorrente, tenuto conto che la norma citata appare chiara sull’esigenza di richiedere l’immediata impugnazione degli atti di ammissione ed esclusione delle concorrenti”, tanto più che nella fattispecie non era in dubbio l’applicabilità della normativa introdotta dal D. Lgs. n. 50/2016.

 

I residui motivi di ricorso sono poi dichiarati infondati.

Nel vagliarli, il T.a.r. ribadisce i consolidati principi in materia di anomalia dell’offerta, osservando che “in tema di verifica dell'anomalia dell’offerta, la valutazione di congruità dev’essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci, dal momento che l'obiettivo dell'indagine è l'accertamento dell'affidabilità dell’offerta nel suo complesso e non già delle singole voci che la compongono; pertanto, non può considerarsi viziato il procedimento di verifica per il fatto che l'amministrazione appaltante ovvero la commissione di gara si sia limitata a chiedere le giustificazioni per le sole voci sospette di anomalia e non per le altre, giacché il concorrente, per illustrare la propria offerta e dimostrarne la congruità, può fornire spiegazioni e giustificazioni su qualsiasi elemento e, quindi, anche su voci non direttamente indicate dall'Amministrazione come incongrue ovvero solo su alcune delle voci”.

E’ noto che la verifica dell'anomalia dell’offerta operata dalla stazione appaltante è riconducibile nell’alveo della discrezionalità tecnica.

In tema di controllo giurisdizionale, il Collegio rammenta che “il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della stazione appaltante in sede di verifica dell'anomalia delle offerte sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza e della congruità della relativa istruttoria, ma non può operare autonomamente la stessa verifica senza con ciò stesso invadere la sfera propria della discrezionalità della pubblica amministrazione”.

La giurisprudenza amministrativa è parimenti costante nell’affermare che nelle controversie in materia di pubblici appalti “le censure volte a prospettare una diversa valutazione delle offerte rispetto a quella seguita dalla commissione aggiudicatrice si traducono in un inammissibile sindacato sul merito delle opzioni attinte, riservato alle commissioni giudicatrici delle gare medesime quale espressione della discrezionalità tecnica che informa la procedura, con conseguente insindacabilità nel merito delle relative valutazioni ove non inficiate da palesi profili di erroneità, illogicità o sviamento”.

In applicazione dei suesposti principi, il T.a.r. statuisce che la verifica svolta dalla pubblica amministrazione non risulta illogica, né irrazionale, determinandosi quindi per la finale reiezione del gravame.