T.A.R. Puglia – Bari, sez. III, 7 luglio 2016, n. 891

1. Deve ritenersi qualificato ai sensi dell’art. 263 d.P.R. 207/2010 il RTP  che  possieda il requisito richiesto come sommatoria (cumulo) dei requisiti di capacità tecnica posseduti da ciascun componente.

2. La mancata sottoscrizione del progetto, da parte di giovani professionisti, per i quali l’unico requisito richiesto dalla legge è l’abilitazione all’esercizio della professione, è un’evenienza tanto probabile quanto irrilevante, ai fini della verifica di ammissibilità dell’offerta.

3.  La violazione di una  disposizione che imponesse l’obbligo della sottoscrizione del progetto da parte di giovani professionisti - seppure fosse contraria alle disposizioni inderogabili del “codice dei contratti pubblici” e del d.P.R. 207/2010, applicabili anche per inserzione automatica - sarebbe sanabile previo soccorso istruttorio qualora l’omissione dell’aggiudicataria fosse indotta dalla Stazione appaltante.

4. Una valutazione estetica del manufatto di progetto non è consentita in sede giurisdizionale perché implica l’esercizio di attività discrezionale coperta da riserva di amministrazione.

5. La selezione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa postula un giudizio di discrezionalità tecnica sulla base di criteri predefiniti, insindacabile innanzi al G.A. se non per manifesta irragionevolezza o illogicità o errore nei presupposti. 

 

 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 177 del 2016, integrato da motivi integrativi, proposto da:
Degremont S.p.a., in persona dell’Amministratore delegato e legale rappresentante Massimo Lamperti, e Giovanni Putignano & Figli S.r.l. in persona del legale rappresentante Antonio Panetta, in proprio e rispettivamente nelle qualità di capogruppo mandataria e mandante dell’ATI costituenda, rappresentate e difese dagli avvocati Angelo Clarizia e Gennaro Rocco Notarnicola, con domicilio eletto presso Gennaro Rocco Notarnicola, in Bari, Via N. Piccinni n.150;

contro

Commissario Straordinario per la progettazione, affidamento, e realizzazione dei lavori di “Potenziamento dell’impianto di depurazione Bari Ovest”, con sede presso la Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97;
Acquedotto Pugliese S.p.a. in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Balducci, con domicilio eletto presso Pierluigi Balducci, in Bari, Via Melo, n. 114;

Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t.;

nei confronti di

Research Consorzio Stabile - Società consortile a r.l., in persona del Presidente Dario Bifulco e di Atzwanger S.p.a., in persona dell’Amministratore unico legale rappresentante Vito Matteo Barozzi, in proprio e rispettivamente nelle qualità di capogruppo mandataria e mandante dell’ATI costituenda e della Co.Bar. S.p.a., quale impresa esecutrice designata dal Consorzio Reaserch Consorzio Stabile - Società consortile a r.l. rappresentate e difese dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Carlo Rella, con domicilio eletto presso Antonio Vinci, in Bari, Via De Rossi n. 203; ricorrenti incidentali
HMR “Ingegneria e servizi” S.r.l. in persona del l.r.p.t.;

HMR “Infrastrutture” S.r.l. in persona del l.r.p.t.;

Etacons S.r.l. in persona del l.r.p.t.;
Costruzioni Barozzi S.p.a. in persona del l.r.p.t.;

per l'annullamento

previa concessione di misure cautelari,

- della disposizione n. 1 del 28.12.2015 del Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e la realizzazione dei lavori relativi al «Potenziamento dell’impianto di depurazione Bari Ovest» nominato con d.P.C.M. del 29.10.2015, con cui si è stabilito di approvare i verbali della gara indetta dall’Acquedotto pugliese S.p.a. per l’affidamento dell’ “Appalto integrato della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Bari Ovest, sulla base del progetto definitivo posto a base di gara”, nonché,

- di tutti i verbali di gara (dal n. 1 al n. 17);

- del provvedimento di aggiudicazione provvisoria del predetto appalto in favore dell’ATI tra Research Consorzio Stabile S.c. a r.l. e Atzwanger S.p.a.;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, compresa la nota del Direttore Servizi Centrali, Procurement e Tecnici - Area Procurement - Area Appalti di Acquedotto Pugliese S.p.a. prot. 0131396 del 30.12.2015 di comunicazione della predetta disposizione, la relazione prot. 0130684 del 28.12.2015 dell’Amministratore Unico di Acquedotto Pugliese S.p.a.;

- dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva;

- del diniego di AQP, anche tacito, di autotutela rispetto all’informativa di ricorso presentata dall’a.t.i. deducente, nonché,

per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more del giudizio tra la stazione appaltante e l’ATI aggiudicataria, nel quale si dichiara sin d’ora disponibile a subentrare il RTI ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi integrativi e i relativi allegati;

Visto il ricorso incidentale;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario Straordinario per la progettazione, affidamento, e realizzazione dei lavori di “Potenziamento dell’impianto di depurazione Bari Ovest”, di Acquedotto Pugliese S.p.a., di Research Consorzio Stabile - Società consortile a r.l., e di Atzwanger S.p.a., e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2016 la dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I. Le imprese Degremont S.p.A. e “Giovanni Putignano & Figli” S.r.l. rispettivamente capogruppo mandataria e mandante dell'ATI costituenda, hanno partecipato alla gara pubblica per l'affidamento dell'appalto integrato della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Bari Ovest, sulla base del progetto definitivo posto a base di gara da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, classificandosi al secondo posto con il punteggio di 87,345 (65,070 punti per l'offerta tecnica, 22,25 per quella economica).

I.I. Sono risultate ammesse alla selezione otto offerte.

II. Le ricorrenti impugnano gli atti di gara e l’aggiudicazione disposta in favore dell’ATI Research Consorzio Stabile - Società consortile a r.l., e Atzwanger S.p.a., rispettivamente capogruppo mandataria e mandante, risultata prima con 92,250 punti (75 punti per l'offerta tecnica, 17,250 per quella economica), chiedendo altresì dichiararsi l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato, per i motivi di seguito esposti.

II.I. Violazione dell'art. 12.2. del disciplinare di gara. Violazione dell'art. 37 del d.lg. n. 163/2006 e s.m.i. alla stregua dei principi affermati dall'Adunanza Plenaria con la decisione n. 7/2014. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione ed ingiustizia manifesta.

L’ATI aggiudicataria nella domanda di partecipazione ha indicato quale "progettista" delle opere oggetto di appalto, il raggruppamento temporaneo di professionisti da costituirsi fra la società di ingegneria HMR “Ingegneria e servizi” s.r.l. (capogruppo mandataria) e le mandanti HMR “Infrastrutture” s.r.l. ed Etacons s.r.l. con assunzione dei servizi di progettazione per quote rispettivamente pari al 51%, 9% e 40%, corrispondenti alle quote di partecipazione di ciascuna al RTP.

Tuttavia il seggio di gara non ha disposto l’esclusione dell’offerta dell’aggiudicataria, come invece avrebbe dovuto in quanto, dall’esame delle dichiarazioni rese ex art. 12.2.2. sub b) del disciplinare di gara, la Etacons s.r.l. avrebbe requisiti di qualificazione (pregressi servizi di cui all’art. 252 d.P.R. 207/2010) per un importo pari al 19% del doppio dell’importo dei lavori aggiudicati, decisamente inferiore alla quota dalla stessa assunta per l’esecuzione della progettazione (40%) .

II.II. Violazione degli artt. 12.2.3. 12.2.4, 15.4 e 15.6 del disciplinare di gara. Violazione dei principi di autolimite della p.A. e di par condicio dei concorrenti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione e travisamento dei fatti.

L’offerta dell’aggiudicataria avrebbe meritato di essere esclusa perché risulta che i due giovani professionisti compresi nell’elenco degli incaricati della progettazione, non hanno firmato il progetto tecnico dell’ATI Research.

II.III. Violazione del disciplinare di gara e del capitolato speciale di appalto. Violazione degli articoli 36 comma 5 e 38, d.1g. n. 163/2006. Violazione del principio di autolimite della p.A. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

La Co.Bar S.p.a. - soggetto consorziato per il quale il rappresentante legale della capogruppo mandataria del raggruppamento aggiudicatario, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 163/2006, di partecipare alla gara – non sarebbe iscritta alla Camera di Commercio per la specifica attività oggetto di appalto, benché tale requisito fosse richiesto dal disciplinare di gara (art. 14.3) a pena di esclusione, né sarebbe in possesso della SOA per la classe dei lavori da appaltare.

II.IV. Violazione degli artt. 15.1 e 15.3 del disciplinare di gara. Violazione del progetto definitivo posto a base di gara e dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione Puglia con determinazione dirigenziale n. 62 del 12.5.2012 del Servizio Assetto del territorio, nonché del parere di valutazione di impatto ambientale emesso dal Servizio Ecologia della Regione stessa con determina dirigenziale n. 86 del 12.3.2015. Violazione dell'art. 76, d.lgs. n. 163/2006. Violazione del principio di autolimitazione della p.A. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Il progetto posto a base di gara aveva ottenuto preventivamente l'autorizzazione paesaggistica (determina dirigenziale n. 62 del 12.5.2012 della Regione Puglia), contenente prescrizioni vincolanti, le stesse che il progetto dell’aggiudicataria violerebbe apertamente introducendo variazioni essenziali alle quali avrebbe dovuto far seguito l’esclusione dell’offerta o, quanto meno, la decisione di non attribuire alcun punteggio, come previsto dall'art. 17 del disciplinare per le soluzioni peggiorative e non accettabili; tanto avrebbe determinato l’aggiudicazione in favore della ricorrente.

II.IV. Violazione dell'art. 15.3 del disciplinare di gara. Violazione del progetto definitivo posto a base di gara. Violazione dell'art. 76. d.lgs. n. 163/2006. Violazione dei chiarimenti della stazione appaltante. Violazione del principio di autolimite della p.A. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Benché la lex specialis prevedesse l'inderogabilità dei volumi minimi delle stazioni trattamento - fra le quali sarebbero annoverabili due gasometri di accumulo del biogas per un volume di 2.500 mc e due vasche di accumulo di emergenza per fanghi disidratati o letti di essiccamento) - il progetto dell’aggiudicataria avrebbe previsto un gasometro della capacità di soli 500 mc e l’eliminazione dei letti di essiccamento, intervenendo sul progetto a base d’asta con inammissibili modifiche essenziali che avrebbero dovuto comportarne l’esclusione, o almeno la decisione di non attribuire alcun punteggio, come previsto dall'art. 17 del disciplinare per le soluzioni peggiorative e non accettabili e tanto avrebbe determinato l’aggiudicazione in favore della ricorrente.

II.VI. Violazione del disciplinare di gara. Violazione dell'art. 76, d.lgs. n. 163/2006. Violazione del principio di autolimite della p.A. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Benché il disciplinare di gara indicasse, fra le proposte migliorative valutabili, la riduzione dei consumi di energia elettrica, il progetto della controinteressata ne prevede un aumento, alterando così un elemento essenziale delle prestazioni richieste dal bando cui avrebbe dovuto far seguito l’esclusione dell’offerta o almeno la decurtazione del relativo punteggio che avrebbe determinato l’aggiudicazione in capo alla ricorrente.

II.VII. Violazione del disciplinare di gara e del capitolato speciale di appalto. Violazione dell'art. 76, d.lg. n. 163/2006. Violazione del principio di autolimitazione della p.A. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Riguardo alle migliorie tecniche, l’offerta dell’ATI ricorrente avrebbe dovuto essere preferita perché:

a) il progetto posto a base di gara prevedeva un comparto biologico del volume complessivo di 34.200 mc che la proposta dell'ATI aggiudicataria ha incrementato fino a 36.426 mc (+6,5% rispetto base gara) e l'ATI ricorrente fino 40.355 mc (+18% rispetto base gara, +10,7% rispetto all'aggiudicataria);

b) il risparmio energetico del progetto dell’aggiudicataria sarebbe pari a 1.368.000 kWh/anno, mentre quello della ricorrente sarebbe pari a 2.400.240 kWh/anno;

c) le migliorie proposte dalla ricorrente, con riferimento al sistema tecnologico di essiccamento fanghi, avrebbero un maggior rendimento rispetto al progetto della controinteressata;

d) la realizzazione del progetto della controinteressata comporterebbe un calo di rendimento dell’impianto per tutta la durata dei lavori, mentre quello della ricorrente garantirebbe, in ogni fase di lavorazione, una capacità di trattamento almeno pari a quella attuale.

II.VIII. Con ricorso per motivi integrativi notificato il 27.2.2016 l’ATI ricorrente rileva i seguenti ulteriori vizi degli atti impugnati:

violazione dell’art. 12.2. del disciplinare di gara in relazione all’art. 252 d.P.R. 207/2010, degli articoli 90 e 253 comma 15 d.lg. 163/2006 – violazione dell’art. 75 d.P.R. 445/2000 – eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea presupposizione.

La HMR “Infrastrutture” s.r.l., che fa parte del RTP indicato dall’aggiudicataria per l’esecuzione della progettazione, si è avvalsa, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti speciali dei progettisti (due volte l’importo dei lavori oggetto di appalto), di servizi professionali prestati dal proprio socio amministratore unico e direttore tecnico, ing. Marco Ceschi a titolo di consulenza specialistica per un importo di € 3.380.000,00 e in qualità di capo progettista per un importo di € 21.132.944,97, benché, nel primo caso, si trattasse di attività non assimilabile alla progettazione, nell’altro l’ing. Ceschi non facesse parte del RTP cui fu affidata l’attività di progettazione.

Un’altra componente del RTP, la Etacons s.r.l., a dimostrazione del possesso dei requisiti speciali, avrebbe dichiarato per intero servizi svolti dal raggruppamento del quale faceva parte, anziché la quota ad essa effettivamente spettante e servizi che furono avviati in data precedente al decennio di riferimento accreditandosi requisiti per € 12.440.833,25, anziché € 10.887.920,90

La detrazione degli importi relativi a servizi professionali non dichiarabili dal RTP indicato dall’aggiudicataria, dall’importo complessivo dichiarato ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti speciali (il doppio dell’importo dei lavori a base di gara), ne ridurrebbe l’entità al di sotto della soglia minima richiesta dal disciplinare; l’ATI aggiudicataria dunque avrebbe meritato di essere esclusa.

III. Si sono costituiti e resistono ad entrambi i ricorsi:

- la Research Consorzio stabile S.c. a r. l. in proprio e quale mandataria della costituenda ATI con la mandante Atzwanger S.p.a.;

- la Co.Bar. S.p.a. (di seguito Co.bar.), quale impresa esecutrice designata dal Consorzio Research S.c. a r.l.;

- la Atzwanger S.p.a. mandante della costituenda ATI con Research Consorzio stabile S.c. a r.l.;

- il “Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e la realizzazione dei lavori di Potenziamento dell’impianto di depurazione Bari ovest”, nominato ai sensi dell’art. 7 comma 7 d.l. 133/2014, in quanto l’appalto ha ad oggetto un impianto di trattamento di acque reflue urbane oggetto di procedura di infrazione in sede comunitaria,

- l’Acquedotto Pugliese S.p.a., in qualità di stazione appaltante.

IV. La difesa erariale eccepisce il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in quanto l’attività del Commissario straordinario da essa designato non sarebbe imputabile all’Amministrazione centrale dello Stato.

V. Con ricorso incidentale notificato il 7.3.2016 le controinteressate Reaserch s.c. a r.l. la Atzwanger s.p.a. e la Co.Bar s.p.a contestano l’ammissione della ricorrente alla gara per i motivi di seguito esposti.

V.I. Violazione dell’art. 38 d.lg. 163/2006 e dell’art. 14.25 punto 3) del disciplinare di gara.

Né la Suez Italia S.p.a., socio unico della Degremont S.p.a., né la So.fin Società finanziaria investimenti S.p.a in liquidazione, socio unico della Giovanni Putignano & Figli s.r.l., avrebbero reso la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38 d.lg. 163/2006 richiamato dall’art. 14.25 punto 3) del disciplinare di gara.

La Degremont S.p.a., pur avendo dichiarato un fatturato globale di € 821.216,95 per servizi tecnici di cui all’art. 252 d.P.R. 207/2010, nei migliori cinque anni del precedente decennio, avrebbe omesso di presentare i bilanci 2008-2009 compresi nel quinquennio, né avrebbe prestato la dichiarazione contenente l’indicazione degli importi di fatturato per servizi, distinta da quello relativo ad attività diverse, non potendosi desumere tale dato dai bilanci del 2011, del 2013 e del 2014.

Quanto ad uno dei servizi tecnici dichiarati, la Degremont S.p.a. non avrebbe prodotto la relativa fattura, ma un’attestazione della contraente priva dell’indicazione del corrispettivo pagato, che indica la percentuale del 50%, del servizio di progettazione eseguita dalla Degremont S.p.a., in seno all’ATI di cui era parte.

La Giovanni Putignano & Figli S.r.l. ha dichiarato di aver svolto servizi di progettazione di cui all’art. 252 d.P.R. 207/2010 allegando due contratti di lavori di costruzione e ristrutturazione di impianti di depurazione, in uno dei quali il nominativo del progettista indicato non risulterebbe compreso nell’organico tecnico della stessa società, come si evince dalla tabella 3 relativa al requisito dell’organico medio annuo del personale tecnico.

La Giovanni Putignano & Figli s.r.l. ha prodotto un contratto con il quale una sua partecipata le avrebbe subappaltato la progettazione di lavori commissionati da una ditta romena senza allegare la comprovante documentazione – tali non sarebbero le fatture emesse dalla ricorrente - che dimostri l’effettivo affidamento del servizio e la liceità del subcontratto.

VI. Dopo lo scambio di memorie e repliche, esaurita la discussione orale, all’udienza del 9.6.2016 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. Si controverte sull’aggiudicazione dell’appalto integrato di progettazione e lavori di potenziamento di un impianto di depurazione, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa fra quelle, più di due, ammesse alla gara.

La parte ricorrente deduce che l’offerta dell’ATI aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa, per difetto dei requisiti di partecipazione, o perché apporta variazioni essenziali al progetto a base di gara, o, in subordine avrebbe dovuto esserle attribuito un punteggio inferiore, con conseguente diverso esito della gara favorevole ad essa ricorrente.

La parte resistente si limita a formulare censure escludenti dell’offerta presentata dalla ricorrente per difetto dei requisiti di partecipazione.

2. L’esame delle questioni seguirà l’ordine di deposito dei ricorsi.

2.1. Infatti si deve tener conto della recente pronuncia della Corte di giustizia UE del 6 aprile 2016, n.C-689/13 che ha sancito il seguente principio: “L’articolo 1, paragrafi 1, terzo comma, e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che osta a che un ricorso principale proposto da un offerente, il quale abbia interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono tale diritto, e diretto a ottenere l’esclusione di un altro offerente, sia dichiarato irricevibile in applicazione di norme processuali nazionali che prevedono l’esame prioritario del ricorso incidentale presentato da detto altro offerente”.

2.2. La prevalenza sull’ordinamento nazionale del diritto comunitario, come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione, impone dunque di discostarsi dall’orientamento espresso da C.d.S. A.P. 25 febbraio 2014, n. 9 che, adeguandosi ad una precedente interpretazione del giudice comunitario (sentenza Fastweb C‑100/12), aveva limitato l’esame congiunto del ricorso principale e del ricorso incidentale, contenenti reciproche censure in punto di ammissibilità delle offerte avversarie, ai casi in cui siano solo due le imprese concorrenti e che i dedotti vizi delle offerte attengano alla medesima fase procedimentale.

2.3. Conviene altresì precisare che, sebbene la citata pronuncia del giudice dell’Unione sia successiva all’edizione della gara, deve comunque esserne garantita l’applicazione al caso in decisione, stante l’efficacia naturalmente retroattiva delle fonti interpretative (Cass. 8 febbraio 2016 n. 2468), senza che possa opporvisi il principio accolto in giurisprudenza, secondo il quale il mutamento di un consolidato orientamento seguito dal giudice in una determinata materia, non può mai tradursi in danno per la parte che vi abbia confidato.

2.4. Nel caso in decisione, infatti, l’indirizzo espresso dalla Corte di Giustizia, in parte contrastante con il citato precedente (sentenza Fastweb CGE C‑100/12), non limita, anzi amplia l’area di tutela dei diritti ed interessi dei partecipanti alle gare pubbliche, laddove esclude preclusioni processuali all’esame nel merito delle domande.

3. Il ricorso principale è infondato e tanto esime il Collegio dall’esame dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Avvocatura dello Stato.

3.1. La prima questione da esaminare riguarda il difetto di corrispondenza fra la quota assunta per l’esecuzione della progettazione (40%) dalla Etacons s.r.l., mandante del RTP indicato dall’ATI aggiudicataria quale "progettista", e i requisiti tecnici di qualificazione, dalla stessa dichiarati per servizi resi nella progettazione di lavori appartenenti alla categoria di quelli da appaltare, che sono pari al 19% del totale richiesto (€ 65.185.426,18 cioè il doppio dell’importo dei lavori d’appalto)

3.1.2. La censura è infondata, a mente del consolidato orientamento ribadito da C.d.S., sez. V 25 febbraio 2016 n. 773 secondo il quale “in base al codice "appalti" di cui al d.lgs. n. 163/2006 ed al relativo regolamento di attuazione i servizi di progettazione sono soggetti ad un sistema di qualificazione affatto peculiare rispetto a quello vigente per gli altri appalti pubblici, che con specifico riguardo ai raggruppamenti temporanei di progettisti si estrinseca nel rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 37 "in quanto compatibili" [art. 90, comma 1, lett. g), del codice]; […] in particolare, il comma 7 dell'ora citato art. 90 codice esige che i servizi in questione siano svolti da professionisti abilitati "personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali", mentre, […] i requisiti di capacità tecnica ed economica "devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento" (art. 261, comma 7, del regolamento di attuazione)”.

Ne consegue che la Etacons S.r.l. deve ritenersi qualificata ai sensi dell’art. 263 d.P.R. 207/2010, bastando che il RTP, del quale fa parte, possieda il requisito richiesto come sommatoria (cumulo) dei requisiti di capacità tecnica posseduti da ciascun componente.

3.2. La seconda censura sostiene doversi escludere l’offerta dell’aggiudicataria perché i due giovani progettisti compresi nell’elenco dei professionisti incaricati della progettazione, come tali personalmente responsabili, non hanno firmato il progetto tecnico dell’ATI aggiudicataria.

3.2.1 Gli elaborati progettuali dell’offerta tecnica risultano infatti sottoscritti dall’ing. Ceschi e dall’ing. Stasi indicati nella domanda di partecipazione dell’ATI aggiudicataria (all. 2 della nota di deposito del 4.3.2016 delle ricorrenti), rispettivamente, come capoprogetto e responsabile della progettazione ambientale e dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.

3.2.2. I giovani professionisti, ing. Enrico Casotto e ing. Veronica Elia, sono indicati rispettivamente come assistente alla progettazione idraulica e addetto alla co-progettazione strutturale.

3.2.3. Occorre premettere che a sensi dell’art. 253 d.P.R. 270/2010 i RTP devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista laureato abilitato con meno di cinque anni di esercizio della professione

3.2.4. La disposizione ha l’evidente finalità di promuovere, anche a fini concorrenziali, l’inserimento nel mercato delle professioni intellettuali di giovani laureati privi dei requisiti di qualificazione per l’accesso agli affidamenti pubblici, tant’è che costoro sono esonerati dal dimostrarne il possesso, non ricevendo la stazione appaltante alcun significativo vantaggio dalla loro presenza nel raggruppamento (Cons. Stato, sez. IV, 16.6.2015 n. 2988).

3.2.5. Del tutto diversa è la ratio dell’art. 12.2.3 del disciplinare di gara che dispone: “Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto indicato a cui verrà affidato l’incarico di progettazione, il progetto deve essere sottoscritto da professionisti iscritti negli appositi Albi, previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nonché in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 del d.lg. 81/2008”.

3.2.6. E’ evidente che il disciplinare di gara non richiede che il progetto sia sottoscritto da tutti i professionisti dipendenti o incaricati di elaborare il progetto dal soggetto progettista – in specie le imprese del RTP indicato dall’ATI aggiudicataria, ai sensi dell’art. 90 d.lg. 163/2006 - ma da coloro che, oltre ad essere iscritti all’albo professionale, dispongano di ulteriori requisiti.

3.2.7. Ne consegue che la stessa normativa di gara implicitamente esclude la necessità che il progetto sia sottoscritto da coloro i quali, sebbene indicati come professionisti incaricati di redigere il progetto, non dispongono di tale ulteriore requisito.

3.2.8. Se ne deduce che la mancata sottoscrizione del progetto, da parte dei giovani professionisti, per i quali l’unico requisito richiesto dalla legge, perché possano collaborare alla progettazione di opere pubbliche è l’abilitazione all’esercizio della professione, è un’evenienza tanto probabile quanto irrilevante, ai fini della verifica di ammissibilità dell’offerta.

3.2.9. E’ poi evidente che tale disposizione, seppure fosse contraria alle disposizioni inderogabili del “codice dei contratti pubblici” e del d.P.R. 207/2010, applicabili in tal caso per inserzione automatica, l’omissione dell’aggiudicataria, siccome indotta dalla Stazione appaltante, sarebbe sanabile previo soccorso istruttorio.

3.3. Il terzo motivo risulta smentito in punto di fatto dai documenti prodotti dall’ATI aggiudicataria (all. 15 della nota deposito dell’8.3.2016) che attestano che la Co.Bar S.p.a. - consorziata per la quale il Consorzio Reaserch (mandatario dell’ATI aggiudicataria) ha dichiarato di partecipare alla gara - è iscritta alla Camera di commercio di Bari e dispone della SOA per lo svolgimento di attività (fra cui l’esecuzione di opere edili, impianti tecnologici e speciali) corrispondenti a quelle oggetto di gara e, dunque, contrariamente a quanto asserito dall’ATI ricorrente, è in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 14.3 lett. a. della legge di gara.

3.4. Con il quarto motivo l’ATI ricorrente asserisce la contrarietà del progetto dell’aggiudicataria alle prescrizioni imposte dall’autorizzazione paesaggistica della Regione Puglia e dal presupposto “studio di impatto ambientale” (all. 9 della nota di deposito del 4.3.2016 della ricorrente - elaborato TD.06 del progetto a base di gara) perché detto progetto prevede la realizzazione di nuove opere con un’altezza fuori terra di 8,45 m. visibili dall’esterno dell’impianto che altererebbero un elemento essenziale delle prestazioni richieste dal disciplinare.

3.4.1. Va rilevato in proposto che la stessa ATI ricorrente riferisce che lo studio d’impatto ambientale consente “la realizzazione delle nuove opere della stessa tipologia e dimensioni delle esistenti in maniera da non determinare rilevanti modifiche estetiche rispetto alla condizione dell’impianto esistente”.

3.4.2. Poiché risulta incontestato che alcune delle opere esistenti in situ si sviluppano in altezza fino a 19 m. e che il progetto a base di gara, ove sono riportate, non comporta una modificazione significativa dell’attuale assetto paesaggistico dei luoghi interessati (autorizzazione paesaggistica regionale n. 63 del 12.5.2012), è evidente che anche il nuovo volume, di altezza inferiore a 9 m, avrebbe un impatto del tutto trascurabile rispetto a dette preesistenze, che pure avrebbe potuto eguagliare per dimensioni.

3.4.3. Venuto meno l’unico dato oggettivo che la ricorrente indica quale prova di una rilevante modifica estetica del contesto e conseguentemente dell’alterazione di un elemento essenziale del progetto a base di gara, è evidente che ogni diversa valutazione estetica del manufatto per il solo fatto che sarebbe visibile dall’esterno dell’impianto, non è consentita in sede giurisdizionale perché implica l’esercizio di attività discrezionale coperta da riserva di amministrazione.

3.5. Il quinto motivo di ricorso critica l’offerta dell’aggiudicataria perché, prevendendo di eliminare preesistenti elementi delle fasi di trattamento - un gasometro di 2000 mc e due vasche di accumulo di emergenza dei fanghi disidratati - ridurrebbe i volumi minimi complessivi previsti dal progetto per le stazioni di trattamento, espressamente e tassativamente non derogabili secondo l’art. 15.3 del disciplinare.

3.5.1. L’assunto postula che gasometro e vasche di accumulo di emergenza dei fanghi disidratati (altrimenti definite serbatoi di emergenza o letti di essiccamento, nel paragrafo 7.26 dell’all. TD01 del progetto a base di gara - all. 10 della nota deposito 4.3.2016 della ricorrente) siano annoverabili fra le stazioni di trattamento per le quali il progetto a base di gara prevede l’inderogabilità dei volumi minimi.

3.5.2. A sostegno di quanto affermato l’ATI ricorrente indica l’elaborato ”TD.01” contenente la relazione generale del progetto a base di gara, il quale elenca, alla pagina 7, le stazioni di trattamento della “linea acque” e della “linea fanghi”:

linea acque:

- n. 2 vasche di laminazione liquami;

- n. 2 stazioni di grigliatura automatica;

- n. 2 linee di dissabbiatura;

- n. 2 vasche di sedimentazione primaria;

- n. 1 stazione di chiariflocculazione su parte dei liquami provenienti dai pretrattamenti;

- n. 3 linee di ossidazione – nitrificazione;

n.1 pozzetto di ripartizione della portata tra i sedimentatori finali

- n. 4 vasche di sedimentazione finale,

n. 1 stazione di clariflocculazione su parte dei liquami provenienti dalla sedimentazione finale;

- n. 2 vasche di contatto per la disinfezione dei liquami;

linea fanghi:

n. 4 pozzetti di sollevamento fanghi attivi di ricircolo e fanghi di supero;

- n. 1 pozzetto di ripartizione della portata di ricircolo tra le tre vasche ossidative e di rilancio dei fanghi di supero;

- n. 2 pozzetti di pompaggio fanghi misti (primari + secondari) negli ispessitori.

3.5.3. Contrariamente a quanto riferito nel ricorso dalla ricorrente, fra le stazioni di trattamento sopra elencate non figurano né il gasometro, né le vasche di accumulo di emergenza dei fanghi disidratati.

Sotto altro profilo si deve presumere, in mancanza di allegazioni che dimostrino il contrario, che detti impianti per la natura loro propria di meri serbatoi di stoccaggio, non adempiano a funzioni di trattamento dei reflui e quindi non siano annoverabili fra le stazioni di trattamento in senso tecnico.

3.5.4. Il dato è confermato, per quanto riguarda il gasometro, dalla circostanza che il progetto di gara distingue la linea acque e la linea fanghi, nelle quali l’elaborato TD01 (paragrafo 7.40) colloca le stazioni di trattamento dei reflui, dalla linea biogas della quale fa parte il gasometro con funzione di serbatoio di stoccaggio del cosiddetto gas di produzione, destinato ad essere utilizzato come combustibile per il funzionamento delle caldaie, ovvero per la cogenerazione, mediante produzione di energia elettrica e termica.

3.5.5. Trattasi all’evidenza di un impianto accessorio, funzionale all’alimentazione dell’impianto di depurazione, al pari dell’impianto di collegamento alla rete elettrica, che secondo un criterio di logica razionale ed in mancanza di evidenze contrarie ai predetti riscontri documentali, di certo non è annoverabile fra le stazioni di trattamento delle acque reflue.

3.5.6. Né conduce a diverse conclusioni l’ulteriore stralcio della citata relazione (pagg. 20-23) prodotto dall’ATI ricorrente con nota di deposito del 19.5.2016 (doc. 11) poiché esso contiene solo un elenco dei componenti dell’impianto sui quali il progetto a base di gara prevede l’esecuzione di lavori, distinguendo gli interventi di potenziamento delle stazioni di trattamento dagli altri interventi necessari per il suo [dell’impianto] complessivo adeguamento funzionale, categoria residuale che comprende anche componenti diverse dalle stazioni di trattamento.

3.5.7. Manca pertanto il presupposto – ascrivibilità del gasometro e delle vasche di accumulo dei fanghi al novero delle stazioni di trattamento ai fini della l’inderogabilità dei relativi volumi – perché le varianti progettuali proposte dall’aggiudicataria possano essere considerate essenziali e quindi causa di esclusione dell’offerta.

3.6. Il sesto motivo indica nei consumi energetici previsti nel progetto dall’aggiudicataria, talora superiori ai corrispondenti valori indicati nel progetto a base di gara, una variante essenziale non consentita poiché il disciplinare di gara, al contrario, indica nel contenimento di detti consumi uno dei criteri di valutazione della convenienza dell’offerta.

3.6.1. In verità, la stessa relazione (all. 12 della nota di deposito della ricorrente del 4.3.2016) dalla quale l’ATI ricorrente trae il dato relativo all’aumento dei consumi energetici pari a 145.000 KWh/anno, dovuto alla scelta tecnica di sollevare la quota di ingresso dei fanghi nell’impianto, prevede una globale riduzione dei consumi rispetto al progetto a base di gara, che secondo la stessa ricorrente sarebbe pari a 1.368.000 KWh/anno (pag. 21 del ricorso).

3.6.2. Nel disciplinare di gara (art. 15.3), inoltre, l’obiettivo del contenimento dei consumi è riferito alla filiera di processo della linea acque e della linea fanghi, senza distinzione del fabbisogno delle varie fasi di trattamento.

3.6.3. Deve allora presumersi che la disposizione intenda riferirsi al consumo totale di energia - che nel progetto dell’aggiudicataria risulta ridotto, tanto per la linea acque che per la linea fanghi, rispetto a quello previsto nel progetto a base di gara - in coerenza con un criterio logico secondo il quale, ai fini della convenienza dell’offerta, rileva il costo globale di alimentazione dell’impianto, che, sotto il profilo degli oneri di esercizio, è un dato unitario ed indifferenziato.

3.7 Anche il settimo motivo è infondato.

3.7.1. L’ATI ricorrente lamenta il trattamento deteriore che la propria offerta avrebbe ricevuto, sebbene l’offerta dell’ATI aggiudicataria preveda, rispetto ad essa, un minore volume del comparto biologico, un risparmio energetico più basso, un minor rendimento dell’impianto di essicamento dei fanghi e, infine, un calo del rendimento dell’impianto per tutta la durata dei lavori.

3.7.2. Osserva il Collegio che la selezione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa postula un giudizio di discrezionalità tecnica sulla base di criteri predefiniti, insindacabile se non per manifesta irragionevolezza o illogicità o errore nei presupposti.

3.7.3. La giurisprudenza ritiene, infatti, che il giudizio che presiede alla selezioni concorsuali è la risultante di attività di accertamento, sulla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è pieno, e attività di valutazione dei dati accertati, che è censurabile solo per eccesso di potere qualora si fondi su presupposti errati, o se risulta affetta da vizi manifesti nel percorso logico-razionale fra premesse e conclusioni seguito dalla commissione di gara o di concorso.

3.7.4. Venendo all’esame dei dati oggettivi accertati dal seggio di gara, la ricorrente non pone in discussione il fatto che l’innalzamento del piano di fondazione delle nuove vasche del comparto biologico previsto nel progetto dell’aggiudicataria comporti, fra l’altro:

- una semplificazione della strutture di fondazione e conseguente riduzione dei tempi associati alla ricostruzione del comparto biologico;

- un miglioramento delle prestazioni ambientali sia nella fase transitoria, che nel corso della vita utile delle strutture fondate al di fuori dell’acquifero superficiale;

- una maggiore protezione delle strutture rispetto alle azioni della falda idrica;

- una nuova sezione di pretrattamento in grado di trattare il quintuplo della portata;

- sei nuove linee di trattamento biologico con un incremento del volume di trattamento di denitrificazione dal 8.992 mc a 9.463 mc e nitrificazione dal 25.208 mc a 26,963 mc.

3.7.5. Appare dunque coerente, comunque esente da vizi manifesti, il giudizio di idoneità ed adeguatezza dell’offerta migliorativa dell’aggiudicataria formulato su tali presupposti (ed altri) con riferimento al criterio a.1) e riportato nel verbale n. 7: “la Commissione rileva una piena rispondenza delle varianti migliorative offerte dal concorrente ai contenuti riportati nel disciplinare di gara[…]. Altresì evidenzia il potenziamento dell’intera filiera di processo della linea acque e i conseguenti effetti favorevoli sulla funzionalità dell’esercizio depurativo dell’impianto”.

3.7.6. Anche con rifermento agli altri criteri di valutazione (a.2), b) e c) , il verbale n. 7 riporta le specifiche tecniche del progetto dell’aggiudicataria, solo una delle quali è oggetto di contestazione inter partes: il dato relativo all’efficienza dell’impianto durante l’esecuzione dei lavori che nel progetto dell’aggiudicataria, secondo la ricorrente, subirebbe un calo del rendimento depurativo.

3.7.7. L’assunto è smentito dal verbale n. 7 ove si legge che l’offerta dell’aggiudicataria manterrà un’adeguata qualità dello scarico durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori.

3.7.8. Nella relazione esplicativa del criterio c) dell’ATI aggiudicataria (pag. 2 all. 14 della nota di deposito del 4.3.2016 della ricorrente) il calo di rendimento è riportato, non come un dato tecnico dell’offerta, ma come un aspetto critico del progetto a base di gara al quale l’offerta dell’aggiudicataria si propone di far fronte con proposte migliorative.

3.7.9. La censura è pertanto infondata.

3.7.10. Quanto agli altri aspetti tecnici del progetto (volume del comparto biologico, risparmio energetico, rendimento dell’impianto di essicamento dei fanghi e rendimento dell’impianto durante i lavori) dai quali la ricorrente desume il minor pregio dell’offerta dell’aggiudicataria rispetto alla sua, si osserva che il disciplinare di gara non richiede un aumento del volume del comparto biologico, che la ricorrente assume maggiore nel suo progetto rispetto a quello dell’aggiudicataria.

3.7.11. Il dato non è pertanto ex se indicativo di un vizio, tantomeno manifesto, del giudizio espresso dal seggio di gara.

3.7.12. Il contenimento dei consumi energetici è solo uno dei descrittori del criterio di valutazione a.1) (unitamente alla ottimizzazione degli spazi disponibili, al contenimento dei costi di manutenzione, alla migliore fruibilità delle opere etc.) che pertanto concorre nell’attribuzione del punteggio insieme agli altri, che però nell’analisi della ricorrente non sono presi in considerazione.

3.7.13. Del pari parziale e quindi inconferente è il paragone dell’impianto di essiccamento dei fanghi previsto nelle offerte prima e seconda classificata, in ragione, soprattutto, del fatto che esso esamina solo alcune delle prestazioni dei diversi impianti - potenzialità, temperatura, portata d’acqua evaporata – indicate alle pagine 81 e seguenti dell’elaborato TD01 del progetto a base di gara, ma non altre, quali la percentuale di concentrazione del fango disidratato, la portata oraria del fango disidratato, l’assorbimento dell’essiccatore.

3.7.14. E’ evidente che, se le prestazioni tecniche dell’impianto di essiccamento estrapolate dalla ricorrente devono ritenersi rilevanti nel giudizio adeguatezza ed idoneità dell’offerta migliorativa, non può prescindersi dal fare riferimento anche alle altre che sono annoverate nello stesso elenco dell’elaborato TD01 del progetto a base di gara.

3.7.15. E’ infine dirimente la circostanza che, non essendovi contestazione sui dati tecnici dell’offerta prima classificata, salvo quanto detto al precedente punto 3.2.8, le critiche mosse alla valutazione che ne ha dato la Commissione si risolvono in un diverso apprezzamento delle soluzioni progettuali proposte, che per un verso oltre il limite del sindacato di legittimità, per un altro si basano su un metodo di valutazione basato su dati parziali ed è ancora diverso da quello indicato nel disciplinare che ha come termine di paragone esclusivamente il progetto posto a base di gara, non ciascuna delle offerte presentate, come si desume dal bando (Sez. II.1.5) e dallo stesso disciplinare (pag. 48) che prevede di esporre nella relazione tecnica, da allegare all’offerta, l’eventualecomparazione dei dati ottenuti dal concorrente con quelli del progetto posto a base di gara.

3.7.16 Del resto l’attribuzione del punteggio assegnato all’offerta tecnico-organizzativa (max 75 punti) a ciascuna delle offerte presentate è avvenuta, nel confronto con il progetto a base di gara, applicando i criteri indicati nel disciplinare, ciascuno dei quali, come si evince dai relativi verbali, ha esaminato, per ciascuna delle quattro fasi di lavorazione che sono state oggetto di giudizio tecnico - ottimizzazione e potenziamento della linea acque e della linea fanghi, di accrescimento e durabilità dei materiali e di miglioramento dell’organizzazione del cantiere – tutte e non solo parte delle soluzioni progettuali proposte, assegnando ad esse un punteggio unitario (la media fra quelli espressi dai commissari).

3.7.17. Derivando invece l’asserita superiorità dell’offerta dell’ATI ricorrente dalla valutazione di solo alcune delle soluzioni progettuali proposte dall’aggiudicataria, il diverso giudizio dell’offerta aggiudicataria proposto dalla ricorrente, seppure fosse ammissibile, è del tutto eccentrico rispetto al metodo di valutazione prescritto dal disciplinare.

8. Inammissibili o infondate sono le censure escludenti introdotte con il ricorso per motivi integrativi.

8.1. Come infatti eccepito dalla controinteressata, l’ATI ricorrente, con il ricorso per motivi integrativi, notificato il 27.2.2016, ha introdotto, quando ormai il termine per impugnare, decorrente dalla comunicazione ex art. 79 del d.lg. 163/2006, 30.12.2015, era spirato, un nuovo motivo con il quale censura l’altezza (21,47 m.) dei digestori previsti nel progetto dell’aggiudicataria perché maggiore di quella prevista nel progetto a base di gara (20,87 m.). Si tratta di un fatto che la ricorrente ben avrebbe potuto allegare con il ricorso principale nel quale con ampi e puntuali riferimenti dà conto di disporre delle relazioni e degli elaborati del progetto dell’aggiudicataria.

8.2.Venendo ai profili di merito, secondo l’ATI ricorrente il RTP indicato dall’aggiudicataria non avrebbe il requisito richiesto dal disciplinare relativo a prestazioni di servizi di progettazione di lavori appartenenti alla stessa categoria di quelli da progettare, per un importo cumulativamente non inferiore a € 65.185.426,18 (due volte l’importo dei lavori oggetto di affidamento) perché:

- la “HMR Infrastrutture” s.r.l., che ha dichiarato progetti per lavori di importo pari a € 49.289.148,07, si sarebbe accreditata i servizi professionali prestati dal proprio socio, amministratore unico e direttore tecnico, ing. Marco Ceschi a titolo di consulenza specialistica per lavori di importo pari a € 3.380.000,00 e, in qualità di capo progettista, per lavori per un importo di € 21.132.944,87, benché, nel primo caso, si trattasse di attività non assimilabile alla progettazione e nell’altro l’ing. Ceschi non facesse parte del RTP cui fu affidata l’attività di progettazione.

- Ll Etacons s.r.l. che ha dichiarato servizi per un importo di € 12.440.883,25, in realtà avrebbe potuto accreditarsi un importo di € 10.887.920,90;

8.2.1. Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 253 comma 15 del d.lg. 163/2006, le società di professionisti e di ingegneria di cui all’art. 90 d.lg. 163/2006 costituite dopo l’entrata in vigore della l. 415/1998 possono, per un certo periodo, documentare il possesso dei requisiti richiesti dal bando allegando quelli maturati dai soci o dai dipendenti e direttori tecnici.

8.2.2. Risulta che l’ing. Mario Ceschi quando ha assunto e svolto l’incarico di capo progettista era amministratore e socio della Società semplice “Studio di Ingegneria Idroesse”, mandante del RTP affidatario del “Progetto esecutivo del completamento a Sud dell’autostrada A31/Valdastico Sud” (all.ti 11, 12, 13 - nota di deposto dell’8.3.2016 dell’ATI controinteressata), e da questo indicato quale “Capo Progetto e Responsabile dell’integrazione delle varie prestazioni specialistiche”.

8.2.3. La circostanza trova conferma nell’attestazione rilasciata dalla committente Autostrada “BS VR VI PD” S.p.a, che ha validato la prestazione professionale dell’ing. Ceschi.

8.2.4. La “HMR infrastrutture” s.r.l., della quale l’ing. Ceschi è attualmente il direttore tecnico, correttamente ha potuto pertanto avvalersi di dette referenze, ai sensi del citato art. 253, comma 15, del d.lg. 163/2006.

8.2.5. Ne consegue che a sua volta il RTP indicato dall’aggiudicataria validamente ha potuto attribuirsi, tramite HMR Infrastrutture s.r.l. che ne fa parte, i servizi di progettazione resi dall’ing. Ceschi in qualità di capo-progettista per un importo di € 21.132.944,87.

8.2.6. L’entità di detto importo rende superfluo accertare se l’attività di consulenza specialistica dallo stesso svolta per un valore di € 3.380.000,00 possa essere considerata attività di progettazione.

8.2.7. Parimenti non rileva, ai fini della verifica del possesso dei requisiti speciali da parte del RTP, se i servizi di progettazione dichiarati dalla mandante Etacons abbiano un valore di € 10.887.920,90, come sostenuto dall’ATI ricorrente, anziché € 12.440.883,25, perché tale minor importo, sommato a quelli dichiarati allo stesso titolo e non contestati o accertati, soddisfa ampiamente il requisito richiesto dal disciplinare di gara (49.289.148,07 [HMR “Ingegneria e servizi” s.r.l.] + € 21.132.944,87 [HMR “Infrastrutture” s.r.l.] + 10.887.920,90 [ETACONS S.R.L.] = 81.310.013.84 > € 65.185.426,18 [requisito minimo richiesto dal disciplinare, pari a due volte l’importo stimato dei lavori da appaltare]).

9. Il rigetto del ricorso principale esclude la necessità di esaminare il ricorso incidentale che deve essere dichiarato improcedibile, in quanto l’interesse sostanziale ad esso sotteso – l’intangibilità del provvedimento di aggiudicazione nonostante il ricorso – risulta pienamente soddisfatto dal rigetto del gravame avversario.

10. Spese secondo soccombenza in favore delle sole controparti costituite, non avendo le altre parti convenute, svolto attività processuale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando,

- respinge il ricorso principale;

- dichiara in parte irricevibile il ricorso per motivi integrativi;

- respinge nel resto il ricorso per motivi integrativi;

- dichiara improcedibile il ricorso incidentale;

Condanna le Società ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida complessivamente in € 8.000,00, di cui € 4.000,00 in favore di Research Consorzio Stabile - Società consortile a r.l., Atzwanger S.p.a., e Co.Bar. S.p.a., € 2.000,00 in favore del Commissario Straordinario per la progettazione, affidamento, e realizzazione dei lavori di “Potenziamento dell’impianto di depurazione Bari Ovest” e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, € 2.000,00 in favore di Acquedotto Pugliese S.p.a., oltre accessori di legge.

Nulla per le spese nei confronti delle altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Cesira Casalanguida, Referendario

Maria Colagrande, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

Guida alla lettura

 

La sentenza sopra riportata affronta una pluralità di temi tra i quali quelli :

  1. della cumulabilità dei requisiti di partecipazione di un RTP ad una gara per l’affidamento di una progettazione  riguardante un appalto integrato mediante progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori;
  2. della mancata sottoscrizione del progetto da parte di giovani professionisti facenti parte del raggruppamento;
  3. della valutazione delle offerte tecniche presentate.

Quanto al primo tema, relativo al cumulo dei requisiti del RTP, la sentenza  si riporta al consolidato orientamento ribadito da C.d.S., sez. V 25 febbraio 2016 n. 773 secondo il quale “in base al codice "appalti" di cui al d.lgs. n. 163/2006 ed al relativo regolamento di attuazione i servizi di progettazione sono soggetti ad un sistema di qualificazione affatto peculiare rispetto a quello vigente per gli altri appalti pubblici, che con specifico riguardo ai raggruppamenti temporanei di progettisti si estrinseca nel rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 37 "in quanto compatibili" [art. 90, comma 1, lett. g), del codice]; […] in particolare, il comma 7 dell'ora citato art. 90 codice esige che i servizi in questione siano svolti da professionisti abilitati "personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali", mentre, […] i requisiti di capacità tecnica ed economica "devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento" (art. 261, comma 7, del regolamento di attuazione)”.

Pertanto, ai fini della qualificazione alla gara, è ritenuto sufficiente che il RTP possieda il requisito richiesto come sommatoria (cumulo) dei requisiti di capacità tecnica posseduti da ciascun componente.

Quanto al secondo tema, inerente la mancata sottoscrizione del progetto da parte dei giovani professionisti, il disciplinare di gara disponeva che il progetto doveva essere sottoscritto da professionisti iscritti negli appositi Albi, previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nonché in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 del d.lg. 81/2008 (T.U.S.), per cui non richiedeva che il progetto fosse sottoscritto da tutti i professionisti dipendenti o incaricati di elaborare il progetto dal soggetto progettista, ma da coloro che, oltre ad essere iscritti all’albo professionale, disponevano di suddetti ulteriori requisiti.

Pertanto, era  esclusa la necessità che il progetto fosse sottoscritto da coloro i quali, sebbene indicati come professionisti incaricati di redigere il progetto, non disponevano di tali ulteriori requisiti, con la conseguenza che la mancata sottoscrizione del progetto, da parte dei giovani professionisti non poteva comportare la sanzione espulsiva dalla procedura di gara. Infatti, per i giovani professionisti l’unico requisito richiesto dalla legge al fine di collaborare alla progettazione di opere pubbliche  è l’abilitazione all’esercizio della professione.

Ciò non di meno, anche se la disposizione di gara seppure fosse stata contraria alle disposizioni inderogabili del “codice dei contratti pubblici” e del d.P.R. 207/2010, l’omissione dell’aggiudicataria in ordine alla mancata sottoscrizione anzidetta da parte dei giovani professionisti sarebbe stata sanabile previo soccorso istruttorio, specie ove l’omissione fosse stata indotta dalla stazione appaltante.

Invero, in base all’orientamento giurisprudenziale sostanzialistico che si è andato affermando, solamente la reale mancanza di un requisito generale legittima l’esclusione dalla gara (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n.16/2014), attesa la volontà univoca del legislatore, attraverso i più recenti interventi, di valorizzare il potere di soccorso istruttorio al duplice fine di evitare esclusioni formalistiche e di consentire le più complete ed esaustive acquisizioni istruttorie.

Infine, circa la valutazione delle offerte tecniche mediante varianti progettuali proposte dall’aggiudicataria, il Collegio ha ritenuto che il giudizio che presiede alle selezioni concorsuali è la risultante di attività di valutazione  che è censurabile dal giudice amministrativo solo per eccesso di potere, qualora si fondi su presupposti errati, o se risulta affetta da vizi manifesti nel percorso logico-razionale fra premesse e conclusioni seguito dalla commissione di gara.

E’ noto, infatti, che secondo il modulo dell’offerta economicamente più vantaggiosa la selezione del contraente deriva dal congiunto apprezzamento tecnico-discrezionale dei vari elementi che compongono le offerte secondo parametri di valutazione e ponderazione predeterminati dalla Stazione appaltante in funzione delle esigenze da soddisfare con lo specifico contratto, pur se con il vincolo che i criteri prescelti siano coerenti con le prestazioni che formano oggetto dell’appalto e pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto per cui  il sindacato giurisdizionale nei confronti delle scelte amministrative operate in materia, tipica espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa, è consentito unicamente nei casi di abnormità, sviamento o manifesta illogicità (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2013, n. 3239; 8 aprile 2014, n. 1668; 22 gennaio 2015, n. 257).