LA MANCATA PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E IL MANCATO VERSAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA NEL TERMINE DI DIECI GIORNI ASSEGNATO AI FINI DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO DETERMINANO LA DEFINITIVA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA.
T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 30 dicembre 2016, n. 2004