Tar Umbria, Sez. I, 26 maggio 2022, n. 339

Non costituisce causa di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f) bis del Codice appalti l’aver reso nella domanda di partecipazione ad una procedura di gara una falsa dichiarazione quanto all’assenza a proprio carico di gravi illeciti professionali se il pregresso illecito (nella fattispecie, contraffazione) è intervento tra parti private e non riguarda prodotti offerti in sede di gara. 

L’adito giudice si uniforma alla recente giurisprudenza secondo la quale, per integrare un illecito professionale rilevante al fine dell’esclusione da una procedura di gara, “da un lato occorre che il comportamento pregresso assuma la qualificazione oggettiva di comportamento in grado d’incrinare l’affidabilità e integrità dell’operatore nei rapporti con l’amministrazione (…) dall’altro, il fatto così qualificato va messo in relazione con il contratto oggetto dell’affidamento, così da poter declinare in termini relativi e concreti la nozione d’inaffidabilità e assenza d’integrità, ai fini della specifica procedura di gara interessata”[1].

Pertanto, non costituisce causa di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f) bis del Codice appalti l’aver reso nella domanda di partecipazione ad una procedura di gara una falsa dichiarazione quanto all’assenza a proprio carico di gravi illeciti professionali se il pregresso illecito (nella fattispecie, contraffazione) è intervento tra parti private e non riguarda prodotti offerti in sede di gara. Detto pregresso illecito è inidoneo ad incidere sull’affidabilità morale e professionale della società aggiudicataria al fine di configurare un grave illecito professionale, incidente sulla veridicità di quanto dichiarato dalla società nella domanda di partecipazione. Ne consegue l’insussistenza di qualsivoglia automatismo espulsivo ovvero discrezionale.

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Pubblicato il 26/05/2022

N. 00339/2022 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 733 del 2021, proposto da Impresa Nicola Daloiso s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Dicuonzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consorzio della Bonificazione Umbra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Ranalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ac.Mo. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Raffaello Perfetti, Marco Mariani, Alberto Marcovecchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

- della determinazione dirigenziale n. 157 del 15.10.2021, comunicata a mezzo pec il successivo 20 ottobre 2021, con la quale il Consorzio Bonificazione Umbra ha aggiudicato alla ACMO s.r.l. l’appalto indetto per l’esecuzione dei lavori di ammodernamento dell’impianto a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica e una riduzione delle perdite. Lotto II - Installazioni idrocontatori a tessera;

- per quanto possa occorrere, delle note prot. n. 6703/21 del 25.10.2021 e prot. n. 6829/21 del 5 novembre 2021 con le quali il R.U.P. ha respinto le contestazioni avanzate dalla odierna ricorrente quanto agli esiti della gara, confermando la disposta aggiudicazione;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ancorché non conosciuto.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio della Bonificazione Umbra e di Ac.Mo. s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 marzo 2022 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe l’Impresa Nicola Daloiso s.r.l. ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti inerenti la procedura di gara indetta dal Consorzio di Bonificazione Umbria per l’affidamento dei “lavori necessari all’ammodernamento dell’impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione di perdita”, all’esito della quale l’odierna ricorrente si è classificata al secondo posto della graduatoria di merito e i lavori in questione venivano affidati in favore di Ac.Mo. s.r.l., odierna controinteressata.

2. L’impugnativa è stata affidata ai seguenti mezzi di gravame:

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 con riferimento al punto 6.1 del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. f) bis del Codice Appalti. Eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti. Omessa e/o carente istruttoria.

Riferisce in sintesi la ricorrente, che la ACMO s.r.l. doveva essere esclusa dalla procedura di gara per aver reso nella domanda di partecipazione una falsa dichiarazione quanto all’assenza a proprio carico di gravi illeciti professionali di cui all’ordinanza del Tribunale di Venezia del 24.3.2020, a mezzo della quale la suddetta società è stata dichiarata responsabile di illecita contraffazione.

II. Violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità, trasparenza e continuità delle operazioni delle pubbliche gare. Eccesso di potere per sviamento. Omessa e/o carente motivazione.

Contesta in sintesi la ricorrente l’ammissibilità dell’offerta tecnica presentata dalla concorrente giunta al terzo posto della graduatoria di merito.

2.1. Conclude la ricorrente per l’aggiudicazione in proprio favore dei lavori oggetto di gara, essendosi classificata in graduatoria in seconda posizione.

3. Il Consorzio della Bonificazione Umbra si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare l’inammissibilità della seconda doglianza formulata dalla ricorrente, stante la mancata notifica del ricorso alla terza classificata S.E.A.S. s.r.l. in qualità di concorrente controinteressata, mirando la censura ad ottenere l’esclusione del predetto operatore alla procedura di gara.

3.1. Conclude nel merito l’Amministrazione resistente per il rigetto del ricorso, in ragione dell’infondatezza delle censure ivi proposte.

4. Si è altresì costituita in giudizio la società aggiudicataria, concludendo anch’essa per il rigetto dell’impugnativa.

5. Con ordinanza cautelare n. 231 del 22 dicembre 2021, il Collegio ha respinto la domanda di sospensione dei atti impugnati, non ritenendo “riconducibile l’omissione dichiarativa imputata alla ditta aggiudicataria dei lavori oggetto di gara, tra le ipotesi di automatismo espulsivo di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 80/2016”.

6. All’udienza pubblica del giorno 15 marzo 2022, la causa è passata in decisione.

7. Tanto rammentato, deve in via preliminare prendersi atto dell’inammissibilità del secondo motivo proposto avverso la società terza classificata, non risultando il ricorso notificato a detta società in qualità di soggetto controinteressato.

8. Nel merito il primo motivo di ricorso va respinto perché infondato.

8.1. Come recentemente chiarito dalla giurisprudenza, per integrare un illecito professionale rilevante al fine dell’esclusione da una procedura di gara, <<da un lato occorre che il comportamento pregresso assuma la qualificazione oggettiva di comportamento in grado d’incrinare l’affidabilità e integrità dell’operatore nei rapporti con l’amministrazione (…) dall’altro, il fatto così qualificato va messo in relazione con il contratto oggetto dell’affidamento, così da poter declinare in termini relativi e concreti la nozione d’inaffidabilità e assenza d’integrità, ai fini della specifica procedura di gara interessata>> (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, n. 307/2021).

8.2. Ciò posto osserva il Collegio che la vicenda sottesa all’ordinanza del Tribunale di Venezia del 24.3.2020 ha ad oggetto una controversia tra parti private che non riguarda prodotti offerti in sede di gara ed è pertanto inidonea ad incidere sull’affidabilità morale e professionale della società aggiudicataria al fine di configurare un grave illecito professionale, incidente sulla veridicità di quanto dichiarato dalla predetta società nella domanda di partecipazione.

8.3. Ne consegue l’insussistenza di qualsivoglia automatismo espulsivo ovvero discrezionale con riferimento all’illecito professionale invocato da parte ricorrente.

9. In conclusione il ricorso va dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile.

10. Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile, come da motivazione.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) da dividersi in parti uguali fra l’amministrazione resistente e la società controinteressata, oltre oneri ed accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente

Enrico Mattei, Consigliere, Estensore

Daniela Carrarelli, Referendario


[1]Consiglio di Stato, sez. V,8 gennaio 2021, n. 307.