Tar Lazio-Latina, sez. I, 1 aprile 2022, n. 319
L’ottemperanza di un giudicato civile riguarda solo la sua stretta esecuzione e non può concernere un accordo novativo successivo alla statuizione civile e per di più carente dei presupposti indispensabili: la forma scritta, la previa delibera motivata dell’amministrazione o un accertamento dichiarativo giudiziale.