Consiglio di Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 65
Il principio secondo cui l’equivalenza del prodotto offerto a quello indicato nella legge di gara deve essere provata dall’interessato e non può essere demandata alla stazione appaltante – cui spetta, invece, di valutare l’effettiva sussistenza dell’equivalenza addotta dal concorrente – va letto e applicato considerando la tipologia di prodotto previsto in sede di gara ed offerto come equivalente, in ragione della sua complessità e, quindi, della possibilità per la Commissione di evincere con immediatezza tale equivalenza.