Cons. Stato, sez. V,10 dicembre 2020, n. 7912.
Ai fini della qualificazione come “operatore economico”, alla luce dei principi comunitari, è (necessario e) sufficiente un adeguato grado di autonomia organizzativa, contabile e dispositiva, tali da supportare un’autonoma “offerta” di prestazioni; rientrano, pertanto, in tale nozione anche i Dipartimenti universitari ai quali sia riconosciuta, dalle disposizioni statutarie, adeguata autonomia organizzativa, negoziale e contabile.