Tar Lombardia, Milano, sez. I, 28 agosto 2019, n. 1928
1. E’ vietata commistione fra i criteri soggettivi di qualificazione e quelli oggettivi di valutazione dell’offerta e i criteri di valutazione dell’offerta sono legittimi solo se connessi “alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto”.
2. Per verificare la legittimità di un criterio di valutazione è necessaria una puntuale analisi dell’oggetto dell’appalto per verificare se il criterio si riferisce effettivamente ed in concreto ad una specifica prestazione oggetto del contratto.
1. Conforme: Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto 2013, n. 4191; Consiglio di Stato, sez. V, 12 novembre 2015, n. 5181. T.A.R. Lazio 20 gennaio 2016, n.19; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 06 marzo 2017, n.1293.