Corte Costituzionale, 15 novembre 2018, sentenza n. 200 - TEMI GENERALI

Ai sensi dell’art. 134 Cost. il sindacato di costituzionalità attiene alle sole fonti di rango primario, con esclusione dei regolamenti, salvo tuttavia il caso in cui il regolamento rappresenti  un completamento, in chiave specificativa, del contenuto prescrittivo della norma primaria.

Nell’ambito di un giudizio rimesso in via incidentale su una questione di legittimità costituzionale in materia di trattamento pensionistico, la Corte costituzionale affronta il problema concernente il proprio sindacato su fonti sub-primarie di tipo regolamentare, nel caso in cui esse siano legate da un “nesso di specificazione qualificata” con il precetto legislativo di rango primario[1].

Nella fattispecie, la norma sub-primaria era richiamata espressamente dalla disposizione legislativa primaria, onde la questione circa l’ammissibilità di un sindacato della Consulta su fonti secondarie che integrano, in chiave di specificazione, la disposizione primaria legislativa.

E’ incontroverso, al giorno d’oggi, il controllo giurisdizionale sui regolamenti, sia di annullamento da parte del giudice amministrativo che di disapplicazione incidentale da parte del giudice ordinario (artt. 4-5 L.A.C.), mentre assai più dibattuta appare la questione circa il sindacato della Corte costituzionale su tali fonti sub-primarie.

A tal riguardo giova prendere le mosse dall’art. 134 Cost. il quale restringe il sindacato di costituzionalità alle sole fonti di rango primario, vale a dire alle leggi e agli atti aventi forza di legge, con esclusione delle fonti secondarie e, pertanto, anche dei regolamenti.

Partendo da tale premessa, determinerebbe l’inammissibilità della questione sottoposta al vaglio della Consulta qualora si trattasse di disciplina recata da un regolamento, proprio perché la giurisdizione costituzionale è limitata alla cognizione dell’illegittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge e non si estende a norme di natura regolamentare, neppure a quelle di delegificazione.

Tuttavia, si ammette una questione incidentale di costituzionalità, qualora la regolamentazione censurata di illegittimità costituzionale sia rappresentata, nella sostanza, dal combinato disposto di una norma primaria e di una sub-primaria e se la prima risulti in concreto applicabile attraverso le specificazioni formulate nella fonte secondaria.

Invero, in caso anzidetto è possibile il sindacato di costituzionalità sulla norma primaria, tenendo conto che quella sub-primaria ne costituisce un completamento del contenuto prescrittivo.

Per la Consulta occorre che ci sia un “nesso di specificazione qualificata” tra norma primaria e relativo regolamento che ne faccia attuazione.

Conseguentemente, il giudizio incidentale di legittimità costituzionale, avente ad oggetto una disposizione regolamentare, per antonomasia insuscettibile di controllo di costituzionalità, è ammesso allorché essa contribuisca a chiarire il contenuto applicativo della disposizione legislativa, della quale sia una specificazione e solo congiuntamente alla norma di rango primario può rientrare nella valutazione rimessa alla Corte costituzionale.

Nel caso concreto, la regola che la Corte dei conti rimettente è chiamata ad applicare è integrata da una disposizione regolamentare che costituisce “il completamento del contenuto prescrittivo della norma primaria”. Riempiendo il contenuto della disposizione di legge primaria, attraverso il nesso stretto di specificazione qualificata, la fonte regolamentare risulta attratta dalla legge primaria e, pertanto, è suscettibile di sindacato incidentale di legittimità costituzionale.

In conclusione, si conferma che i regolamenti ex art. 134 Cost. non possono essere oggetto del sindacato spettante alla Corte costituzionale, essendo tale vaglio limitato alle sole “leggi, atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni”.

Tuttavia, la questione di legittimità costituzionale può essere altresì proposta nei confronti di una normativa “composta” anche da atti regolamentari, quando essi, espressamente previsti dalla disposizione di legge censurata, di quest’ultima costituiscano un “nesso di specificazione qualificata”.


[1] La questione principale, al vaglio della Consulta, ha ad oggetto un’ordinanza di rimessione di legittimità costituzionale sollevata dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per violazione dell’art. 3 della Costituzione, dell’art. 9 comma 21 decreto legge n. 78/2010 (convertito in legge 122/2010) e dell’art. 16 lett. b) decreto legge n. 98/2011 (convertito in legge n. 111/2011) nella parte in cui, dette norme non hanno previsto, nei confronti dei soggetti che sarebbero cessati dal servizio nell’arco temporale della “cristallizzazione”, la valorizzazione in quiescenza, a decorrere dalla data di cessazione del blocco, degli emolumenti pensionabili derivanti dalle progressioni di carriera conseguite durante il blocco stesso.