Tar Puglia, sez. I, sentenza n.275 del 23.03.2017

1.     E’ legittimo il provvedimento di esclusione del concorrente di una gara pubblica che pur ponendo in essere un’attività negoziale in sé formalmente lecita, abbia fraudolentamente violato il principio di buona fede, estrinsecazione del principio di correttezza nella fase di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici come previsti dall’art. 2 del D.Lgs. n.163/2006.

 

2.     L’art. 36, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 non osta alla contestuale partecipazione ad una gara di un consorzio e di una sua consorziata non indicata (1).

(1)   Conforme: Cons. Stato Sez. V, 16/02/2015, n. 801, contra: Cons. Stato Sez. VI, 12 giugno 2008, n.2910; Cons. Stato, Sez. V, 24 marzo 2006, n.1529.

Guida alla lettura

Nella fattispecie in esame, la società seconda classificata in una gara pubblica, apprende durante la seduta di aperura delle offerte che l’aggiudicataria si è avvalsa di un suo requisito di qualificazione in quanto messo a disposizione, a sua insaputa, dal Consorzio stabile di cui faceva parte.

A fronte del ritenuto inadempimento contrattuale del Consorzio, la seconda classificata comunica il formale recesso dal Consorzio e cede un proprio ramo di azienda, comprendente il requisito in questione ad altra impresa; invita poi la stazione appaltante a verificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione in capo all’aggiudicataria e a disporre l’aggiudicazione in favore della cessionaria del ramo di azienda.

La stazione appaltante a sua volta dispone: la revoca dell’aggiudicazione definitiva in quanto la prima classificata non era “più in possesso del requisito tecnico organizzativo ed economico finanziario di cui la medesima si era avvalsa”, l’esclusione della cedente e della cessionaria “in quanto con i loro comportamenti avevano cercato di alterare il procedimento concorsuale finalizzato all’aggiudicazione dell’appalto in favore della Greco srl (cfr. cessionaria), violando i principi di correttezza e buona fede”, l’aggiudicazione alla terza classificata e la segnalazione all’ANAC della vicenda in esame per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

 

La seconda qualificata e la cessionaria del ramo di azienda hanno impugnato i suddetti provvedimenti.

 

Il TAR ha rigettato il ricorso in quanto ha ritienuto che “pur se nell’esercizio di un’attività negoziale formalmente in sé lecita, la Cavecon Srl e la Greco srl (ricorrenti) abbiano - nella sostanza del rapporto in esame – fraudoletamente violato il principio di buona fede, estrinsecazione del principio di correttezza nella fase di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici come previsti dall’art.2 del D.Lgs. n.163/2006, ratione temporis applicabile”.

 

Il Giudice ha compensato poi le spese oltre che per la assoluta peculiarità della fattispecie “per l’ambiguità di fondo del vigente ordinamento che parrebbe consentire ipotesi di contestuale partecipazione ad una gara tanto ad un consorzio che ad una sua consorziata (cfr. parere precontezioso ANAC n.198 del 20.11.2013), in tal modo creando i presupposti per il verificarsi della situazione di cui al caso esaminato”.

 

Il presupposto della fattispecie in esame è rappresentato, pertanto, dalla asserita possibilità di contemporanea partecipazione ad una medesima gara del consorzio e di una sua impresa consorziata.

Il comma 5 dell’art.36 del D.Lgs.163/2006 (come trasfuso nell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016) prevede l’obbligo di indicare nell’offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Nella vigenza della versione originale dell’articolo che nulla precisava a proposito, il problema è stato quello di stabilire se il divieto in questione riguardasse tutte le consorziate o solo quelle designate quali esecutrici dell’appalto.

La giurisprudenza sul punto si è divisa.

Un orientamento, muovendo dalla lettura rigorosa della ratio della citata disposizione volta ad evitare la partecipazione di soggetti in situazione di collegamento a tutela della regolarità e trasparenza della procedura di gara, affermava che il divieto operasse indiscriminatamente nei confronti di tutte le consorziate, indipendentemente dal fatto che le stesse fossero state o meno designate dal consorzio quali imprese esecutrici dei lavori.

Altro orientamento, sottolineando lo stretto collegamento esistente tra il divieto in questione e l’obbligo di preventiva designazione delle consorziate designate non interessate a sfruttare, nell’occasione, il collegamento consortile, riteneva che i singoli consorziati potevano dirsi legittimati a partecipare alla gara in concorrenza con il consorzio di cui facevano parte.

Con il secondo correttivo del codice degli appalti (D.Lgs.152/2008) il legislatore ha preso posizione in tale ultimo senso, meno rigoroso, prevedendo l’espressa limitazione del divieto di partecipazione contestuale delle sole consorziate che siano state oggetto della specifica indicazione.

A tal proposito significativo è il parere ANAC n.198 /2013 citato nella sentenza in esame, in cui l’Autorità ha avuto modo di osservare che “la normativa vigente non autorizza a desumere, per il consorzio stabile e per la consorziata da quest’ultimo non indicata, un indifferenziato divieto di partecipazione alla stessa gara. La mera partecipazione dell’impresa ad un determinato consorzio stabile non rappresenta un elemento univoco e sufficiente di per sè a fondare la presunzione di esistenza di un centro decisionale unico, potenzialmente idoneo a compromettere la genuinità del confronto concorrenziale.

Solo laddove la stazione appaltante verifichi, in concreto che il rapporto tra gli organi delle consorziate e del consorzio conduca ad individuare la sussistenza di un rapporto di controllo e la creazione di un unico centro decisionale per la formulazione delle offerte potrà darsi luogo all’esclusione”.

Più nello specifico, con riferimento all’ipotesi di consorzio che presta il requisito ad altra impresa concorrente e consorziata che partecipa alla medesima gara in proprio, afferma “Il divieto di partecipazione simultanea riguarda pertanto il Consorzio e i consorziati esecutori per il quale il Consorzio ha dichiarato di espressamente di concorrere, mentre nella fattispecie in esame il Consorzio partecipa quale “ausiliario” nell’ambito di un contratto di avvalimento con un’impresa terza priva della necessaria qualificazione, obbligandosi verso quest’ultima e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto tutte le risorse di cui è carente il concorrente, quindi senza nessuna indicazione dei singoli consorziati esecutori”.

E’ interessante notare che il citato parere 198 del 2013 precisa però che resta ferma la necessità di verificare la “non coincidenza” fra il requisito prestato dal Consorzio ausiliario e il requisito speso dalla singola consorziata.

Nel caso di specie, in base a quanto si ricava dalle premesse in fatto, tale coincidenza sembra sussistere.

E’ evidente che tale circostanza avrebbe senz’altro potuto portare all’esclusione delle concorrenti facendo ricorso alla disposizione che preclude la contemporanea partecipazione alla medesima gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale del requisito (art. 49 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 trasfuso nell’art.89 co.7 del D.Lgs.50/2016), secondo un percorso argomentativo tradizionale basato sul principio di legalità.

 

Tali considerazioni rimangono invece sullo sfondo della decisione esaminata.

L’opzione della stazione appaltante, accolta dal TAR pugliese, è infatti volta ad esaminare, nella sostanza la condotta posta in essere dalle ricorrenti per stigmatizzarne i profili fraudolenti contrari al principio di correttezza e buona fede in base ad un percorso argomentativo che evoca i traguardi recenti a cui l’applicazione della buona fede ha portato in diritto civile in tema di exeptio doli.

 

Tale approccio “moderno” e sostanzialistico del G.A. alla illegittimità dell’atto amministrativo si scontra inevitabilmente con il principio di legalità su cui da sempre si poggia il sistema di diritto amministrativo.

 

Tale strappo al principio di legalità è evidentemente avvertito dal Giudice pugliese che, per limitarne gli effetti richiama l’art. 2 del D.Lgs. n.163/20106: questo, tra i principi applicabili agli appalti pubblici indicava espressamente il principio di correttezza di cui la buona fede è “l’estrinsecazione”.

 

Il nuovo codice degli appalti, il D.Lgs. 50/2016, tra i principi non contiene più il riferimento alla “correttezza”.

 

Tale scelta del legislatore lascia orfani la P.A e il Giudice del riferimento normativo che tutelava il principio di legalità nell’individuazione delle attività che pure in sé lecite, nella sostanza del rapporto hanno finalità fraudolente e li carica della responsabilità di  recuperare direttamente dall’ordinamento il principio di buona fede per applicarlo a fattispecie come quella in oggetto.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1236 del 2015, proposto da: 
Greco S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Muscatello e Francesco Cataldo, con domicilio eletto presso Francesco Muscatello, in Bari, Strada Torre Tresca, 2/A; 
Cavecon S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cataldo e Francesco Muscatello, con domicilio eletto presso Francesco Muscatello, in Bari, Strada Torre Tresca, 2/A; 

contro

Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

nei confronti di

Eurostrade S.r.l., non costituita in giudizio; 

per l'annullamento

- del provvedimento prot. CBA-0023050-P del 28.7.2015, comunicato con nota in pari data, con il quale l’ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia, ha disposto l’esclusione della ricorrente Cavecon S.r.l. e della Greco S.r.l., rispettivamente in qualità di originaria concorrente e di subentrante, dalla gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino corticale delle strutture in c.a., per la regimentazione delle acque e la sostituzione dei giunti della S.S. 7 Ter, Ponte Punta Penna, dal Km 2+600 al Km 5+500, contestualmente aggiudicando definitivamente la gara stessa in favore della controinteressata Eurostrade S.r.l., terza classificata;

- della nota prot. CBA-0017623-P dell’11.6.2015, con la quale la Stazione appaltante ha comunicato alle ricorrenti l’avvio del procedimento finalizzato alla predetta esclusione;

- della nota prot. CBA-0015037-P del 18.5.2015, con la quale l’ANAS ha comunicato di non poter prendere in considerazione la comunicazione relativa alla cessione del ramo d’azienda intervenuta in data 24.4.2015 tra la Cavecon S.r.l. e la Greco S.r.l.;

- di ogni atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso e/o consequenziale.

nonché

per la declaratoria di inefficacia

del contratto d’appalto, ove nelle more stipulato e per il subentro dello stesso ai sensi dell’art. 122 c.p.a..


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2017 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 30.9.2015 e depositato in Segreteria in data 9.10.2015, la società Greco S.r.l. e la società Cavecon S.r.l. adivano il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.

La vicenda di causa traeva origine dalla partecipazione della società Cavecon S.r.l. alla gara indetta dall’A.N.A.S. S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia finalizzata all’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino corticale delle strutture in cemento armato, per la regimentazione delle acque e la sostituzione dei giunti della S.S. 7 Ter, Ponte Punta Penna, dal Km 2+600 al Km 5+500.

All’esito delle procedure di gara, la commessa veniva provvisoriamente aggiudicata in favore dell’impresa Roads and Ecology, in qualità di prima graduata, laddove la società Cavecon S.r.l. si classificava seconda e la Eurostrade S.r.l. terza.

Nel corso della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche delle concorrenti, la Cavecon S.r.l. apprendeva che la Roads and Ecology aveva partecipato alla gara avvalendosi dei requisiti di qualificazione all’uopo messi a disposizione dal Consorzio stabile AGORAA (d’ora in poi, Consorzio), di cui faceva parte la stessa Cavecon S.r.l.; tuttavia, la stessa evidenziava, in tesi, di non essere stata messa al corrente dell’intervenuta stipula di un contratto di avvalimento fra il Consorzio e l’impresa concorrente in relazione alla medesima gara.

A fronte del ritenuto inadempimento contrattuale del Consorzio, in data 20.2.2015 la Cavecon S.r.l. comunicava il formale recesso dal medesimo.

In data 24.2.2015, la Cavecon S.r.l. avanzava istanza di accesso alla documentazione amministrativa, intendendo verificare la regolarità della documentazione presentata dalla prima classificata, ivi compresa quella relativa all’avvalimento concesso dal Consorzio; l’istanza non veniva evasa, in quanto l’A.N.A.S. S.p.a. rinviava l’ostensione dei documenti alla fase successiva all’aggiudicazione definitiva dell’appalto.

In data 24.4.2015, la Cavecon S.r.l. cedeva un proprio ramo di azienda, comprendente la qualifica SOA OS11, all’impresa Greco S.r.l., integralmente partecipata da Cavecon, che subentrava in tutti i rapporti della cedente.

In data 27.4.2015, la Stazione appaltante aggiudicava definitivamente la gara all’impresa Roads and Ecology.

In data 6.5.2015, la Cavecon S.r.l. e la Greco S.r.l. comunicavano l’avvenuta cessione del ramo d’azienda alla Stazione appaltante, invitandola a verificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione in capo all’aggiudicataria ed a disporre l’aggiudicazione in favore della Greco S.r.l.

Con nota prot. CBA-0017623-P dell’11.6.2015, la Stazione Appaltante comunicava alle ricorrenti l’avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione definitiva disposta in capo a Road and Ecology, nonché di esclusione di entrambe le società ricorrenti dalla gara.

Nonostante le osservazioni all’uopo presentate dalla Cavecon S.r.l., l’A.N.A.S. S.p.a., con provvedimento prot. CBA-0023050-P del 28.7.2015, disponeva:

- la revoca dell’aggiudicazione definitiva in favore della Road and Ecology, in quanto non più in possesso del requisito tecnico-organizzativo ed economico-finanziario (attestazione SOA per la categoria OS11) di cui la medesima si era avvalsa;

- l’esclusione delle ricorrenti, in quanto con i loro comportamenti avevano cercato di alterare il procedimento concorsuale finalizzato all’aggiudicazione dell’appalto in favore della Greco S.r.l., violando i principi di correttezza e buona fede;

- l’aggiudicazione della gara alla terza classificata Eurostrade S.r.l.;

- la segnalazione all’ANAC della vicenda in esame per l’adozione dei provvedimenti di competenza nei confronti delle ricorrenti.

I provvedimenti adottati dall’A.N.A.S. venivano impugnati articolando avverso i medesimi un’unica censura, ovvero “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 12, 35, 36, 48, 49 e 51 del D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 1175 e 1337 c.c. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, difetto di presupposti, illogicità ed irragionevolezza, ingiustizia manifesta. Sviamento.”

In tesi ricorrente, l’illegittimità del provvedimento discendeva innanzitutto dalla mancanza di una congrua motivazione, posto che la “pregressa volontà” di alterare l’esito della gara veniva ricondotto unicamente alla presentazione dell’istanza di accesso agli atti a seguito dell’aggiudicazione provvisoria. Non sussisteva alcun collegamento tra l’esercizio del diritto del concorrente a conoscere i documenti della procedura e il pregresso intento di cedere il ramo d’azienda alla Greco S.r.l.

La società Greco era stata costituita ben due mesi dopo la presentazione dell’istanza e due giorni prima dell’aggiudicazione definitiva in favore della Roads and Ecology. Invero, in tesi, la cessione era intervenuta per motivi del tutto indipendenti dallo svolgimento della gara de qua e, peraltro, era stata posta in essere in un momento in cui il procedimento di gara avrebbe già dovuto essersi concluso ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 163/2006, in base al quale l’aggiudicazione provvisoria doveva essere definitivamente approvata entro trenta giorni.

Inoltre, solo a seguito della comunicazione di aggiudicazione definitiva la Cavecon S.r.l. aveva appreso che il requisito prestato dal Consorzio al concorrente Roads and Ecology era proprio il medesimo con cui essa stessa aveva partecipato alla gara.

Per di più, a prescindere dalla cessione, la Roads and Ecology non avrebbe potuto essere dichiarata aggiudicataria definitiva della gara, in quanto già dal 20.2.2015, a seguito del recesso operato dalla ricorrente, il Consorzio risultava privo del requisito messo a disposizione della Roads and Ecology.

Con memoria formale del 15.10.2015, si costituiva in giudizio l’A.N.A.S. S.p.a. instando per il rigetto della domanda.

Con memoria del 20.1.2017, le ricorrenti informavano il Collegio che, a seguito della segnalazione all’A.N.A.C. operata dalla Stazione appaltante in data 28.7.2015, con nota del 2.11.2015 l’A.N.A.C. aveva comunicato alle ricorrenti l’avvio del procedimento di annotazione dei provvedimenti adottati dall’A.N.A.S. S.p.a. nel Casellario informatico ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.

Con memoria del 28.1.2017, l’A.N.A.S. S.p.a. evidenziava in punto di fatto che la lex specialis prevedeva espressamente che l’aggiudicazione definitiva sarebbe stata subordinata alla conferma del finanziamento previsto dal D.L. n. 133/2014, di tal ché tra l’aggiudicazione provvisoria e definitiva erano intercorsi due mesi di tempo.

A seguito dell’aggiudicazione provvisoria, la Stazione appaltante aveva proceduto ai controlli sul sito dell’A.N.A.C., verificando, tra l’altro, la validità dell’attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori in capo all’impresa ausiliaria Consorzio AGORAA, riscontrando la presenza delle categoria OS11, classifica III, che rinveniva ai sensi dell’art. 36, comma 7, del D.Lgs. n.163/2006 tramite l’iscrizione posseduta dalla consorziata Cavecon S.r.l..

Dopo aver aggiudicato la gara in via definitiva alla Roads and Economy con provvedimento del 27.4.2016, comunicato ai concorrenti in data 4.5.2015, il 6.5.2015 la Cavecon S.r.l. comunicava la cessione del ramo d’azienda alla Greco S.r.l., costituita il 24.4.2015 e, come detto, interamente controllata dalla Cavecon S.r.l.

In pari data, la Greco S.r.l. chiedeva l’aggiudicazione della gara, in quanto unico soggetto giuridico in possesso del requisito OS11 richiesto dal bando di gara.

Con nota del 18.5.2015, l’A.N.A.S. S.p.a. comunicava all’aggiudicatario Roads and Ecology e all’ausiliario Consorzio Stabile quanto reso noto dal cessionario Greco S.r.l., chiedendo conferma del permanere dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari e dell’attestazione SOA per la categoria OS11 che aveva consentito la partecipazione e l’aggiudicazione dell’appalto.

Dalla consultazione del casellario effettuata in data 9.7.2015, emergeva che la società Greco S.r.l. fosse l’unica in possesso del requisito a partire dal 6.7.2015.

Conseguentemente, in applicazione degli artt. 40 e 51 del D.Lgs. n. 163/2006, l’A.N.A.S. S.p.A. disponeva la revoca dell’aggiudicazione e l’esclusione della Cavecon S.r.l. e della subentrante Greco S.r.l..

All’udienza dell’8.2.2017, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.

Ciò premesso in punto di fatto, il ricorso non è fondato e, pertanto, non può essere accolto.

In sintesi, la controversia concerne la valutazione del comportamento tenuto dalla società Cavecon S.r.l. e dalla sua controllata Greco S.r.l. nel corso della procedura di gara in esame indetta dall’A.N.A.S. S.p.A..

Alla luce delle difese delle parti e dell’esame della documentazione depositata agli atti, non può che condividersi la motivazione sottostante i provvedimenti impugnati.

Risulta evidente come, nel caso di specie, la società Cavecon S.r.l. abbia posto in essere l’operazione societaria di creazione della Greco S.r.l. e di cessione del ramo d’azienda che riguardava la gara in esame, come “contromossa” alla ritenuta violazione dei patti consortili operata dal Consorzio AGORAA di cui la medesima faceva parte, ponendo tuttavia in essere un comportamento alterativo degli esiti di gara e contrario ai principi di correttezza e buona fede.

La circostanza che la Cavecon S.r.l., preso atto dell’avvalimento effettuato dal Consorzio in favore della società che si era provvisoriamente aggiudicata la gara, abbia immediatamente costituito una società interamente partecipata e abbia ceduto alla stessa proprio il ramo d’azienda cui faceva capo il requisito OS11, rappresenta un evidente tentativo di modificare in proprio favore l’esito della procedura e, anche al di là di quale sia stata l’effettiva volontà delle parti, tale comportamento - sul mero piano esterno degli effetti - ha determinato una evidente alterazione nella scelta finale del contraente individuato dalla Pubblica Amministrazione, con modalità che non possono essere ritenute corrette.

Non appena appreso dell’aggiudicazione definitiva, la controllata Greco S.r.l. ha tempestivamente comunicato alla Stazione appaltante l’avvenuta cessione del ramo d’azienda (e, dunque, del requisito necessario ai fini della partecipazione alla gara), chiedendo l’aggiudicazione in proprio favore della procedura.

Non può dubitarsi che la Cavecon S.r.l. stessa, in qualità di operatore professionale del settore delle pubbliche commesse, non fosse perfettamente a conoscenza delle conseguenze del proprio comportamento sulla procedura di gara ed, in particolare, che con la cessione del ramo d’azienda avrebbe perso essa stessa il requisito OS11 e avrebbe costretto la Stazione appaltante a revocare l’aggiudicazione in favore della Road and Ecology.

Il Collegio, peraltro, rileva che le ricorrenti non hanno cercato in alcun modo di comprovare che la cessione del ramo sia avvenuta per finalità oggettive ed economicamente comprensibili che fossero estranee alla gara in questione, nonostante questa sarebbe stata l’unica argomentazione eventualmente valutabile ed effettivamente apprezzabile al fine di attestare la buona fede delle società nelle operazioni svolte.

Le argomentazioni spese nel tentativo di censurare l’operato dell’A.N.A.S. S.p.A. appaiono al contrario irrilevanti, in particolar modo per quanto concerne la tempistica di aggiudicazione definitiva della gara, posto che, sin dalla pubblicazione del bando, le ricorrenti erano consapevoli del fatto che la stessa non vi sarebbe stata sino all’ottenimento del finanziamento dell’appalto.

Da quanto sin qui esposto consegue che, pur se nell’esercizio di una attività negoziale formalmente in sé lecita, la Cavecon S.r.l. e la Greco S.r.l. abbiano - nella sostanza del rapporto in esame - fraudolentemente violato il principio di buona fede, estrinsecazione del principio di correttezza nella fase di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici come previsti dall’art. 2 del D.Lgs. n. 163/2006, ratione temporis applicabile.

Legittimo appare, dunque, il provvedimento della Stazione appaltante con cui si è esclusa la società Cavecon S.r.l., aggiudicando la procedura alla terza classificata in graduatoria.

Il ricorso, conseguentemente, va integralmente respinto.

Da ultimo, tenuto conto della oggettiva novità ed assoluta peculiarità della fattispecie in esame, oltre che delle ambiguità di fondo del vigente ordinamento - che parrebbe consentire ipotesi di contestuale partecipazione ad una gara tanto ad un consorzio che ad una sua consorziata (cfr. parere precontenzioso ANAC n. 198 del 20/11/2013), in tal modo creando i presupposti per il verificarsi della situazione di cui al caso esaminato - si ravvisano globalmente i presupposti di legge per disporre la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Desirèe Zonno, Consigliere

Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore