Tar Puglia – Lecce sez. II, sentenza n. 96 del 23/01/2017

È illegittima l'esclusione da una procedura di gara dell'impresa che abbia offerto un prodotto equivalente a quello indicato nelle specifiche tecniche della lex specialis allorquando la sanzione espulsiva si fondi esclusivamente sulla verifica dell'assenza, in quel prodotto, delle caratteristiche prescritte dalla disciplina di gara, senza che sia stata svolta dalla stazione appaltante alcuna valutazione di equivalenza.

GUIDA ALLA LETTURA

 

L'art. 68 del D.lgs. 163/2006 (che trova corrispondenza sostanzialmente speculare nell'art. 68 del nuovo Codice), nell'intento di garantire il rispetto dei principi di non discriminazione e di massima partecipazione, disciplina le modalità di redazione delle specifiche tecniche da parte della stazione appaltante prevedendo che le stesse devono consentire pari accesso agli offerenti e  non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura dei contratti pubblici alla concorrenza (art. 68, comma 2).

Sempre nel perseguimento dei richiamati principi di par condicio e favor partecipationis, il comma 4 dell'art. 68 stabilisce che “le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se … l'offerente” dimostra “in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalla specifiche tecniche."

Le norme appena esaminate, dunque, per evitare che le prescrizioni della lex specialis sulle caratteristiche dei prodotti oggetto della fornitura possano irrazionalmente ed eccessivamente limitare la concorrenza, introducono una sorta di principio di equivalenza, confermato anche dalla recente giurisprudenza secondo cui “non può essere escluso l’operatore economico interessato a partecipare alla gara il quale dimostri che il prodotto o il servizio da lui offerto ha le medesime prestazioni e perviene ai medesimi risultati pretesi dalla amministrazione aggiudicatrice. Il principio, ha la funzione di garantire e promuovere la maggior apertura concorrenziale tanto nell’ambito del singolo procedimento di affidamento (il che si collega col tradizionale principio del favor partecipationis nelle gare pubbliche), quanto nel generale mercato degli appalti pubblici[1].

L’eventuale lacuna degli atti di gara, i quali non riportino accanto alle specifiche tecniche la clausola di equivalenza, viene colmata automaticamente dalla normativa di legge grazie al principio di eterointegrazione delle clausole del bando; ciò comporta che le disposizioni del Codice in cui la predetta clausola è contemplata entrano a far parte della lex specialis della procedura di evidenza pubblica, senza necessità che la cogenza di tali prescrizioni venga prevista nel bando o nel disciplinare[2].

In senso contrario è stato affermato che, laddove l’Amministrazione abbia ritenuto di non inserire nella lex specialis la clausola di equivalenza, resta preclusa al giudice la sua inserzione automatica con il meccanismo dell’eterointegrazione del bando, che si risolverebbe, in questo caso, nella inammissibile lesione della riserva di amministrazione nella regolamentazione della gara[3].

 

I delineati principi trovano applicazione nel caso di specie in cui, nell’ambito di una gara per la fornitura e manutenzione di strumentazione e attrezzature medicali, la stazione appaltante aveva escluso una delle due imprese concorrenti sul mero rilievo dell’assenza, nel prodotto offerto, dei requisiti e delle caratteristiche descritte nelle specifiche tecniche.

L’appalto era stato, pertanto, aggiudicato all’altra ditta partecipante avendo questa “offerto … materiale … rispondente a tutti i requisiti richiesti, soddisfacendo tutte le caratteristiche tecniche minime”.

 

Avverso questi provvedimenti veniva proposto ricorso per i seguenti, principali motivi: 1. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 68 del d.lgs. 163/2006 (68 del d.lgs. 50/2016);

2. violazione della lex specialis di gara.

La contestazione era prevalentemente incentrata sull’omessa valutazione di equivalenza da parte della stazione appaltante, ciò in spregio al chiaro precetto contenuto nel Codice e alla prescrizioni del disciplinare di gara, che tale valutazione imponevano.

La ricorrente instava anche per il risarcimento dei danni subiti a causa dell’illegittima aggiudicazione dell’appalto ad altra impresa.

La richiesta di annullamento dei provvedimenti gravati veniva accolta sulla semplice considerazione della effettiva, mancata applicazione del principio di equivalenza.

Rileva la II sezione del Tar Lecce nella sentenza in rassegna che “la necessità dell’applicazione” del criterio in parola “non è solo prevista in via generale ma, nel caso in esame, è prescritta in via specifica proprio dalla lex specialis di gara, la quale.. ha esplicitamente affermato che la stazione appaltante avrebbe valutato le offerte contenenti caratteristiche tecniche differenti da quelle previste”.

Nondimeno, in violazione dei suindicati precetti, i provvedimenti impugnati si sono limitati a indicare la mancanza di alcune caratteristiche così come delineate nelle specifiche tecniche senza, però, formulare alcuna valutazione sull’equivalenza o meno dei prodotti offerti dalla ricorrente, o determinare se le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti dalla ricorrente “limitino il corretto utilizzo del bene rispetto allo specifico uso a cui sono destinati”.

 

Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del danno, il giudice ha disposto una verificazione ex artt. 19 e 66 c.p.a. per stabilire se i prodotti offerti dalla ricorrente fossero o meno equivalenti a quelli posti a base di gara.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1041 del 2016, proposto da:
Medic'S Biomedica Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Valeria Pellegrino C.F. PLLVLR65L55H501S, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;

contro

Azienda Sanitaria Locale Brindisi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Pierandrea Piccinni C.F. PCCPND76S23D862V, Maurizio Friolo C.F. FRLMRZ64H09F152V, con domicilio eletto presso il primo in Lecce, via Miglietta, 5 c/o Asl Lecce;

nei confronti di

Medical Chirurgica Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Massari C.F. MSSNCL47D02B173Q, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;

per l'annullamento

- della deliberazione D.G. 6.6.16 prot. n. 949 04/11/13 con cui l’Asl Brindisi ha proceduto all’aggiudicazione della fornitura di complessive n. 90 maschere monopaziente total face e n. 100 caschi per ventilazione IM modalità NIV occorrenti all’U.O.C. di anestesia e rianimazione del P.O. "A. Perrino" di Brindisi;

- della nota del Direttore U.O.C. Anestesia-Rianimazione 16.5.16 n. 31145 e del verbale di gara 24.5.16 n. 2;

- dell’allegato A alla lettera di invito e del chiarimento al quesito PI050618-16;

- ove occorra ed in subordine della lettera di invito 20.4.16 n. 25546;

- di ogni altro atto al momento anche non conosciuto presupposto connesso e/o consequenziale;

per il risarcimento del danno in forma specifica mediante subentro nel contratto, previa ove occorra declaratoria di inefficacia del contratto nelle more sottoscritto, in subordine per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi e della Medical Chirurgica Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2016 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi l’avv. V. Pellegrino, per la ricorrente, l’avv. P. Piccinni, anche in sostituzione dell'avv. M. Friolo, per l’Asl, e l’avv. A. Vantaggiato, in sostituzione dell'avv. N. Massari, per la controinteressata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente – società operante nel settore della fornitura e manutenzione di strumentazione e attrezzature medicali inserita nell’albo dei fornitori della regione Puglia – è stata invitata dall’Asl BR a prendere parte alla procedura telematica per la fornitura di complessive n. 90 maschere monopaziente total face e n. 100 caschi per ventilazione IM modalità NIV.

L’Amministrazione ha precisato di voler acquisire le forniture ai sensi dell’art. 125 d.lgs. 163/2006 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.

Alla procedura hanno preso parte solo la ricorrente e la ditta Medical Chirugic.

La Commissione, il 3 maggio 2016, a seguito dell’esame delle offerte economiche, ha trasmesso la documentazione tecnica delle due ditte partecipanti al Direttore dell’U.O. di anestesia e rianimazione per il parere di conformità, il quale, con nota del 16 maggio 2016, ha ritenuto l’offerta della ricorrente non conforme alla richiesta.

L’Amministrazione, con verbale n. 2 del 24 maggio 2016, ha rilevato che “il materiale offerto dalla Ditta Medic’s Biomedica s.r.l. non risulta equivalente e conforme alla richiesta mentre, il materiale offerto dalla Ditta Medical Chriurgica s.r.l., è conforme a quanto richiesto”, e con atto del 6 giugno 2016 ha aggiudicato la gara alla ditta Medical Chirurgica “in quanto ha offerto il materiale di che trattasi rispondente a tutti i requisiti richiesti, soddisfacendo tutte le caratteristiche tecniche minime formulate dal Direttore”.

Avverso questi provvedimenti è stato proposto il ricorso in esame per i seguenti motivi: 1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 68 del d.lgs. 163/2006, 68 del d.lgs. 50/2016 e 6 del regolamento per la disciplina delle procedure di acquisto in economia approvato con delib. DG Asl Brindisi 1908/2012; violazione dell’art. 5 della lettera di invito; eccesso di potere per erroneità della motivazione; erroneità dei presupposti in fatto e in diritto, difetto di istruttoria; violazione della par condicio; violazione dei criteri di imparzialità e correttezza; violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. e di buon andamento ex art. 97 Cost. 2. Violazione dell’art. 216 d.lgs. 50/2016; contraddittorietà manifesta.

Sostiene la ricorrente: che le maschere e i caschi offerti differiscono solo per aspetti secondari inerenti il design e non incidono sulle caratteristiche essenziali e sulle prescrizioni di utilizzo; che quindi i dispositivi offerti sono conformi; che le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e che non possono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati; che è stata omessa la valutazione di equivalenza; che se si dovesse ritenere la rispondenza dei dispositivi offerti a tutte le specifiche tecniche della lettera di invito si finirebbe per ammettere che è stata imposta la fornitura di uno specifico dispositivo; che, in relazione al generatore Venturi e relativo monitoraggio, è stata allegata una dichiarazione del legale rappresentante con cui quest’ultimo si è impegnato in caso di aggiudicazione a fornire in uso gratuito un generatore ad alto flusso Venturi; che oggetto della gara sono le maschere e i caschi mentre il generatore è un onere posto a carico dell’aggiudicatario; che comunque l’Amministrazione avrebbe dovuto richiedere l’integrazione documentale ex art. 46, comma 1 ter, d.lgs. 163/2016.

La ricorrente ha poi formulato richiesta risarcitoria.

La controinteressata, con memoria del 22 luglio 2016, ha rilevato: che le censure attengono al merito di scelte e valutazioni tecniche e come tali inammissibili; che si sarebbe dovuta impugnare nei termini la lettera di invito qualora si ritenesse che imponeva uno specifico dispositivo; che non è stato presentato il generatore Venturi.

L’Asl, con memoria del 25 luglio 2016, ha sostenuto: che l’offerta della ricorrente non è conforme al fabbisogno di gara ed è comunque incompleta e indeterminata in relazione a un elemento essenziale dell’appalto; che non è stata fornita alcuna indicazione in ordine alla società produttrice, alla marca e al modello del generatore Venturi, non producendo neanche le schede tecniche; che il generatore, unitamente alla maschera, è il primo prodotto oggetto della procedura; che questo costituisce uno degli elementi economici dell’offerta; che l’offerta risulta indeterminata e quindi non può essere integrata; che, in relazione alle maschere, l’offerta non è conforme perché le specifiche tecniche rispondono a precise esigenze; che anche le caratteristiche del casco non corrispondono ai requisiti tecnici richiesti.

La controinteressata si è costituita con atto del 22 luglio 2016.

La ricorrente, con memoria del 3 ottobre 2016, ha evidenziato che la gara è stata eseguita con la conseguenza che dall’accoglimento del ricorso deriva esclusivamente il risarcimento del danno per equivalente quantificato nel 10% dell’importo offerto cui deve aggiungersi il danno curriculare da stimarsi equitativamente nel 2% dell’importo a base di gara.

Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso, per la parte impugnatoria, è fondato.

1.2. È da rilevare anzitutto che i provvedimenti impugnati fondano le proprie determinazioni sulla nota del 16 maggio 2016 del Direttore dell’U.O.C., con la quale non solo è stata rilevata una non conformità delle maschere e dei caschi offerti dalla ricorrente ma si è altresì evidenziato, in relazione al generatore di alto flusso, che “la società non ha presentato alcuna scheda tecnica dalla quale si possano rilevare le caratteristiche tecniche e funzionali del generatore venturi e relativo monitoraggio. Nell’offerta non viene nemmeno indicata la casa costruttrice ed il codice dell’apparecchiatura eventualmente fornita”.

1.2. Per quanto riguarda il generatore ad alto flusso Venturi, nella lettera di invito non viene inserito tra gli oggetti del contratto ma bensì nell’allegato A (riportante le caratteristiche tecniche minime richieste), nel quale, dopo l’elencazione delle caratteristiche delle maschere si stabilisce che “la ditta aggiudicataria dovrà fornire in uso totalmente gratuito un generatore ad alto flusso Venturi con monitor multiparametrico avente le seguenti caratteristiche …”.

La ricorrente ha allegato una dichiarazione in cui si è impegnata a fornire “in uso gratuito un generatore ad alto flusso Venturi e monitor multiparametrico”, con la conseguenza che la stessa ricorrente ha adempiuto a quanto richiesto dalla lettera di invito.

La mancanza della indicazione delle caratteristiche tecniche del generatore, non afferendo all’oggetto del contratto, avrebbe dovuto comportare l’applicazione del cd. soccorso istruttorio.

Come precisato dalla giurisprudenza, alla quale si aderisce, “le disposizioni dell'art. 39, d.l. n. 90 del 2014, convertito dalla l. n. 114 del 2014, che hanno novellato gli artt. 46 comma 1 ter, e 38 comma 2 bis, del Codice degli appalti, sono espressione della volontà del legislatore di dequotare i vizi formali inerenti gli elementi e le dichiarazioni di cui all'art. 38 comma 2, Codice degli appalti e, quindi, laddove la dichiarazione risulti insufficiente incompleta o addirittura mancante, la stazione non può procedere all'esclusione del concorrente ma deve esercitare il soccorso istruttorio” (Tar Lazio, sez. II, 28 gennaio 2016, n. 1242).

1.3. In relazione poi alle dedotte mancanze della caratteristiche tecniche richieste per le maschere e i caschi, è da rilevare che nel caso in esame manca del tutto l’applicazione del principio di equivalenza.

L’applicazione del principio in esame – non solo trova il proprio presupposto nell’art. 68 del d.lgs. 163/2006 e dall’art. 68 del d.lgs. 50/2016 – ma è espressamente prevista dalla lex specialis di gara per la quale “in sede di redazione del parere di conformità, si potranno ritenere valide le offerte contenenti caratteristiche tecniche equivalenti a quelle indicate nel prospetto tecnico allegato A, purché le stesse non limitino il corretto utilizzo del bene rispetto allo specifico uso a cui sono destinati”.

La giurisprudenza, in relazione al principio di equivalenza, ha condivisibilmente affermato che <<Il d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti) all'art. 68 si occupa delle "specifiche tecniche" e stabilisce al comma 1 che "le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VII figurano nei documenti di contratto, quali il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari". Lo stesso articolo poi al comma 4 prevede espressamente che: "Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al comma 3 lettera a), le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella prova offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalla specifiche tecniche". Ora è indubbio che con le disposizioni sopra indicate il legislatore allorché le offerte tecniche devono recare per la loro idoneità degli elementi corrispondenti a specifiche tecniche ha inteso introdurre ai fini della valutazione del prodotto offerto dal soggetto concorrente il criterio dell'equivalenza, nel senso cioè che non vi deve essere una conformità formale, ma sostanziale con le specifiche tecniche nella misura in cui dette specifiche vengono in pratica comunque soddisfatte. In altri termini occorre verificare se negli elementi che connotano l'offerta tecnica si ravvisa una conformità di tipo funzionale alle specifiche tecniche, senza che quindi si faccia luogo ad un criterio di inderogabile corrispondenza a dette specifiche. La giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi sulla interpretazione della norma di cui al citato art. 68 non ha avuto esitazioni ad affermare la regola della possibilità per l'amministrazione di ammettere prodotti equivalenti (Cons. Stato Sez.III 3/12/2015 n. 5494). Sempre al riguardo, questo giudice d'appello ha avuto modo di precisare che il principio di equivalenza permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica e, specificatamente, la norma di cui all'art. 68 del dlgs n. 163/2006 e che la possibilità di ammettere a seguito di valutazione della stazione appaltante prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste risponde al principio del favor partecipationis (ampliamento della platea dei concorrenti) e costituisce altresì espressione del legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'Amministrazione (Cons Stato Sez. III 2/9/2013 n. 4364; idem 13/9/2013 n. 4541). Parimenti in relazione alla specifica disposizione di cui al comma 4 del citato articolo del codice dei contratti, in giurisprudenza è stata affermata l'applicazione del criterio di sostanziale ottemperanza alle specifiche tecniche dei prodotti considerati equivalenti, senza che ciò possa comportare la esclusione dalla gara (Cons Stato Sez. VI 13/6/2008 n. 2959; Cons Stato Sez. III30/4/2014 n. 2273) >> (Cons. St., sez. IV, 26 agosto 2016, n. 3701).

In sostanza, nelle gare pubbliche, le stazioni appaltanti devono osservare il principio di equivalenza tra i requisiti tecnici previsti dalla lex specialis e quelli che possono essere proposti dai concorrenti.

La necessità dell’applicazione di questo principio non è solo prevista in via generale ma, nel caso in esame, è prescritta in via specifica proprio dalla lex specialis di gara, la quale, come sopra rilevato, ha esplicitamente affermato che la stazione appaltante avrebbe valutato le offerte contenenti caratteristiche tecniche differenti da quelle previste.

Posti questi principi, è da rilevare che, nel caso in esame, il parere di conformità del Direttore dell’U.O. di anestesia e rianimazione del 16 maggio 2016 prima, e i provvedimenti impugnati si sono limitati a indicare la mancanza di alcune caratteristiche così come richieste dalla lettera di invito senza, però, formulare alcuna valutazione sull’equivalenza o meno dei prodotti offerti dalla ricorrente, o determinare se le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti dalla ricorrente “limitino il corretto utilizzo del bene rispetto allo specifico uso a cui sono destinati”.

Tale mancanza è ancor più evidenziata dalle memorie dell’Asl e dalle controdeduzioni della ricorrente dove vengono esplicitate le ragioni per cui i prodotti dovrebbero essere considerati o non considerati equivalenti; contraddittorio che si sarebbe dovuto svolgere all’interno della procedura di gara.

2. Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del danno, è necessario preliminarmente stabilire se i prodotti offerti dalla ricorrente siano o meno equivalenti a quelli posti a base di gara.

Il Collegio, proprio per definire se sussista questa equivalenza, ritiene necessario disporre una verificazione ex artt. 19 e 66 c.p.a., e nomina il prof. Mauro Dauri, Primario Reparto Anestesiologia del Policlinico Tor Vergata, al quale si formula il seguente quesito “Accerti il verificatore se le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti dalla Medic’s Biomedica S.r.l. siano conformi e/o equivalenti a quelle richieste nella lettera di invito del 20 aprile 2016 dell’Asl di Brindisi della procedura telematica per la fornitura di complessive n. 90 maschere monopaziente total face e n. 100 caschi per ventilazione in modalità NIV e se le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti dalla ricorrente limitano il corretto utilizzo del bene rispetto allo specifico uso a cui sono destinati”.

La relazione di cui alla suindicata verificazione dovrà essere depositata presso la Segreteria della 2° Sezione di questo Tribunale entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza.

Nell’espletamento delle indagini e degli accertamenti da compiere l’organo verificatore potrà effettuare sopralluoghi e potrà raccogliere informazioni ed avvalersi di qualsiasi documentazione conservata presso uffici pubblici.

Alle operazioni di verificazione potranno assistere le parti costituite e/o loro consulenti, previa comunicazione scritta agli stessi, che deve pervenire almeno cinque giorni prima, liberi e interi, dell’avviso indicante il luogo, il giorno e l’ora delle operazioni medesime.

3. In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

La determinazione sulle spese è rinviata alla successiva fase di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda parzialmente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, per la parte impugnatoria;

- dispone, per la restante parte, una verificazione ex artt. 19 e 66 c.p.a., e nomina il prof. Mauro Dauri, Primario Reparto Anestesiologia del Policlinico Tor Vergata, al quale si formula il seguente quesito “Accerti il verificatore se le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti dalla Medic’s Biomedica S.r.l. siano conformi e/o equivalenti a quelle richieste nella lettera di invito del 20 aprile 2016 dell’Asl di Brindisi della procedura telematica per la fornitura di complessive n. 90 maschere monopaziente total face e n. 100 caschi per ventilazione in modalità NIV e se le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti dalla ricorrente limitano il corretto utilizzo del bene rispetto allo specifico uso a cui sono destinati”;

- ordina al Verificatore, Prof. Mauro Dauri il deposito di una dettagliata relazione e gli eventuali documenti a corredo, in originale e due copie conformi, presso la Segreteria della 2^ Sezione di questo Tribunale entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione della presente ordinanza ovvero dalla sua comunicazione in forma amministrativa.

Nell’espletamento delle indagini e degli accertamenti da compiere l’organo verificatore potrà effettuare sopralluoghi e potrà raccogliere informazioni ed avvalersi di qualsiasi documentazione conservata presso uffici pubblici.

Alle operazioni di verificazione potranno assistere le parti costituite e/o loro consulenti, previa comunicazione scritta agli stessi, che deve pervenire almeno cinque giorni prima, liberi e interi, dell’avviso indicante il luogo, il giorno e l’ora delle operazioni medesime;

- rinvia all’esito della verificazione, previa istanza dell’interessato, la liquidazione del compenso complessivamente spettante al verificatore, ai sensi dell’art. 66, 4° comma, c.p.a.

- fissa per il proseguo l’udienza pubblica del 15 marzo 2017.

Rinvia la definizione delle spese alla successiva fase di merito.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

 

 

[1]  Cfr. Tar Sardegna, Cagliari, sez. I, 17/02/2009, n. 197.

[2] Cfr. ANAC (Avcp), pareri di precontenzioso 30/01/2014, n. 13 del 30/01/2014, n. 1 del 06/02/2013 e n. 151 del 27/09/2012.

[3] Cfr. Cons. Stato, sez. III, 02/09/2013, n. 4364.