Consiglio di Stato, Sez. III, 8 settembre 2016, n. 3923

1. I valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali non costituiscono un limite inderogabile, ma semplicemente un parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che l’eventuale scostamento da tali parametri delle relative voci di costo non legittima di per sé un giudizio di anomalia.

2. Per la valutazione della congruità dell'offerta, è ammesso il sindacato esterno del giudice amministrativo sotto il profilo dell'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, quando la ricorrente è portatrice di un interesse legittimo di natura strumentale volto all'annullamento della gara ed alla sua conseguente riedizione, con la possibilità di conseguire il bene della vita mediante la formulata domanda di risarcimento in forma specifica ovvero per equivalente.

 

1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 2 aprile 2015, n. 1743.

2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 19 maggio 2016, n. 2082; Cons. Stato, sez. V, 2 dicembre 2015, n. 5450.

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 602 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Gruppo Sam S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Ausiello C.F. SLLNTN77D08F839J, Massimo Caiano C.F. CNAMSM65M12F839R, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;

contro

Asl Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Guglielmo Conca C.F. CNCGLL67H06F839Q, con domicilio eletto presso A. Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

nei confronti di

Scala Enterprise S.r.l., non costituita in giudizio;;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA, Sede di NAPOLI, SEZIONE V, n. 05984/2015, resa tra le parti, concernente l’affidamento del servizio di portierato di cui alla delibera dell’ASL Napoli 2 Nord in data 24 marzo 2015, n. 198;;

Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl Napoli 2 Nord;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 settembre 2016 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati Francesco Casertano su delega di Massimo Caiano e Lorenzo Lentini su delega di Guglielmo Conca;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 - L’impresa ricorrente, concorrente ma non vincitrice nella gara al massimo ribasso indetta dall’Asl Napoli 2 Nord per l’affidamento del servizio di portierato di due distretti sanitari, appella la sentenza del TAR Napoli – V Sez. –rito appalti- meglio indicata in epigrafe, che ha respinto il suo ricorso volto a far annullare la gara e ad ottenere il risarcimento del danno in forma specifica, ovvero per equivalente con espresso riconoscimento del lucro cessante, del danno curriculare nonché del danno per perdita di chances, da quantificarsi in corso di causa.

2 - L’appellante deduce plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere per l’indebita variazione delle previsioni di gara e della normativa nazionale e comunitaria, avendo la stazione appaltante individuato ed esaminato i casi di anomalia (escludendo la ricorrente ed accettando invece le giustificazioni della vincitrice) sulla base dell’art. 86 e ss. D. Lgs. N. 163/2006 (riferito agli appalti invece sopra soglia comunitaria, ma richiamato dall’art. 13 del bando).

3 – In particolare, l'appellante società Gruppo S.A.M. S.r.l., precedente gestore in proroga del servizio di portierato relativamente ai distretti di Acerra e Casalnuovo di Napoli per effetto dell'affidamento PROT. 2769 del 2.7.2012 in conseguenza dell'aggiudicazione definitiva disposta con deliberazione n. 57 del 23.1.2012, a seguito di lettera di invito del 3.7.2014 ha partecipato alla gara, a mezzo di cottimo fiduciario, per l'affidamento del servizio portierato ai Distretti di Acerra e Casalnuovo di. Napoli, per il periodo di due anni, da espletarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, con aggiudicazione dell'appalto prevista, per lotto unico, in favore della ditta che praticava il prezzo più basso rispetto all’importo complessivo biennale di spesa di € 136.078,00 oltre I.V.A. di cui € 1.294,00 oltre I.V.A. per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre I.V.A., determinato da complessive n. 3744 ore di servizio annuali per la tariffa oraria per una singola ora di servizio posta a base d'asta di € 18,00 oltre I.V.A.

4 – Vengono dedotti i seguenti motivi di appello:

I) error in judicando e procedendo, violazione di legge. Violazione e distorta applicazione dell'art. 82 d.lgs. 163/2006 in relazione all'art. 122, comma 9, d.lgs. 163/2006, eccesso di potere per sviamento- erroneità travisamento- erronea presupposizione di fatto e diritto- perplessità;

II) error in judicando e procedendo, violazione di legge (violazione e distorta applicazione dell'art. 82 d.lgs. 163/2006 in relazione all'art. 122, comma 9, d.lgs. 163/2006), eccesso di potere per sviamento- erroneità- travisamento- erronea presupposizione di fatto e diritto- perplessità;

III) error in judicando, violazione e distorta interpretazione dell'art. 86, comma, 3 e 3 bis d.lgs. 163/2006, violazione della lex specl4lis di gara ex art. 8 c.s.a., eccesso di potere per sviamento - arbitrarietà- travisamento- illogicità- irragionevolezza- erronea presupposizione di fatto e diritto perplessità - violazione dei principi di trasparenza- imparzialità- buon andamento- par condicio- di non discriminazione- del legittimo affidamento.

In sintesi, la ricorrente afferma la illegittimità della procedura di gara per contrasto con i principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, oltre che di affidamento e di par condicio, asserendo che la lex specialis di gara (lettera di invito e C.S.A) ai fini dell'individuazione della soglia di anomalia non conteneva alcun riferimento né richiamo specifico al comma 1 dell'art. 86 del D.Lgs. 163/2006, mentre l'unico richiamo esplicito (oltre al prezzo più basso ex lett. b ex art. 82 D.Lgs. cit.), era previsto dall'art. 8 del C.S.A., con l'esplicito riferimento (evidenziato, tra l'altro, con grassetto e sottolineatura) all'applicazione del C.C.N.L. delle imprese di pulizie in ordine al mantenimento del livello occupazionale. Pertanto, argomenta la ricorrente, a fronte della genericità, da un lato, della lex specialis di gara (art. 13 del C.S.A.) e, dall'altro, della previsione dell'art. 8 C.S.A. (evidenziato con carattere in grassetto e sottolineatura), le era ragionevolmente apparso necessario calibrare la propria offerta di ribasso tenendo in considerazione come parametro il costo medio indicato nelle tabelle ministeriali di riferimento e il CCNL richiamato dall'art. 8 C.S.A. (in conformità all'art. 86 comma 3 bis D.Lgs. 163/2006.

Tuttavia la commissione di gara, dopo aver dapprima correttamente individuato la soglia di anomalia in conformità all'art. 8 del C.S.A., ovvero attraverso il costo medio indicato dalle tabelle ministeriali richiamate dal CSA, successivamente, dopo la quarta seduta di gara e in prima seduta riservata -e, quindi, sottolinea la ricorrente, dopo l'apertura e la conoscenza di tutti i ribassi praticati dai concorrenti- ha illegittimamente applicato il criterio del taglio delle ali (art. 86, comma 1) per la determinazione della soglia d’anomalia, pur in assenza di espressa previsione da parte della lex specialis di gara, entrando così in rotta di collisione sia con la lex specialis di gara, sia con le determinazioni di segno contrario assunte in seno alla quarta seduta di gara.

Veniva così vanificato –prosegue al ricorrente- l’affidamento dei concorrenti che avevano calibrato la propria offerta in considerazione del costo medio indicato dalle tabelle richiamate senza prendere in considerazione l'ulteriore ribasso del 10% per effetto dell'illegittima e non prevista applicazione dell'art. 86, comma 1, D.Lgs. 163/2006, con la conseguente lesione, si conclude, dei basilari principi che governano l'agire della P.A. nonché di quelli di derivazione comunitaria di par condicio e legittimo affidamento. Al riguardo, la ricorrente richiama infine la recente giurisprudenza dell'Adunanza Plenaria che, quanto alla valutazione della congruità dell'offerta, ammette il sindacato esterno del giudice amministrativo sotto il profilo dell'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, assumendo di essere portatrice di un interesse legittimo di natura strumentale volto all'annullamento della gara ed alla sua conseguente riedizione, con la possibilità di conseguire il bene della vita mediante la formulata domanda di risarcimento in forma specifica ovvero per equivalente.

5 - L’ASL intimata, costituita in entrambi i gradi di giudizio, contro argomenta con proprie ampie memorie la piena legittimità della procedura di gara in esame, rappresentando che inizialmente il seggio di gara aveva individuato, all'esito dello scrutinio delle offerte economiche come formulate dalle ditte partecipanti, la soglia di Euro 16,33 al di sotto della quale qualsiasi proposta di aggiudicazione doveva reputarsi «anomala» dovendosi fare ricorso alla procedura prevista dagli artt.86 e seguenti del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii., ma che in seguito alle contestazioni insorte e dopo l'acquisizione di un parere chiesto all'U.O.C. Affari Legali, il seggio di gara rimodulava la soglia di anomalia in Euro 15,52, in conformità alle reali previsioni già contenute ab origine nella legge speciale di gara, ampliando in tal modo l’ambito dei soggetti concorrenti all'aggiudicazione e concludendo la gara, dopo la verifica delle anomalie, con l'affidamento del servizio in favore della contro interessata Scala Enterprise S.r.l.

6 - In sede cautelare, in primo grado il TAR ha respinto la domanda di sospensione dell’aggiudicazione, mentre il Consiglio di Stato l’ha accolta, ma solo ai fini della fissazione del merito, poi deciso dal TAR respingendo il ricorso e compensando le spese con l’appellata sentenza. A seguito del ricorso davanti al Consiglio di Stato dell’odierna appellante, questa Sezione ha poi respinto, con ordinanza n. 823/2016, l’istanza incidentale di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata, respingendo anche con decreto monocratico n. 1255/2016 e poi con ordinanza n. 1849/2016, il ricorso per revocazione proposto dalla medesima ricorrente contro tale ordinanza.

7 – Ai fini della decisione dell’appello il Collegio, premessa la legittimazione e l’interesse a ricorrere della società appellante, nel merito considera che il complesso contenzioso in esame verte sulla legittimità della procedura di appalto indetta dall'A.S.L. Napoli 2 Nord per l'affidamento, a mezzo di cottimo fiduciario per il periodo di due anni, del servizio di portierato dei Distretti Sanitari di Acerra e Casalnuovo con aggiudicazione dell'appalto mediante applicazione del criterio del prezzo più basso sull'importo posto a base d'asta di Euro 18,00, oltre I.V.A., per una singola ora di servizio, affermando la ricorrente l’illegittimità dell'operato della commissione di gara relativamente alla scelta del criterio di determinazione della soglia di anomalia, effettuata in mancanza di una espressa previsione della lex specialis che potesse giustificare il ricorso all'art. 86, comma 1 e ss., del Codice Appalti, con la conseguente violazione della disciplina nazionale e comunitaria di riferimento, dei principi di trasparenza e parità di trattamento e dell’affidamento riposto da chi, come l’appellante, aveva calibrato la propria offerta di ribasso considerando il costo medio contemplato nelle tabelle ministeriali di riferimento ed il C.C.N.L. esplicitamente richiamato dall'art. 8 del capitolato speciale d’appalto.

8 – Il Collegio ritiene peraltro che le sopra illustrate censure non possano essere accolte, in quanto

l'art. 8 del capitolato speciale d’appalto, nell'individuare il C.C.N.L. applicabile, il numero di ore ed il livello retributivo dei dipendenti impiegati, deve essere comunque interpretato alla stregua del criterio di massima partecipazione alle pubbliche gare ai fini dell’emersione della migliore offerta, secondo i principi comunitari e costituzionali di libertà economica e di concorrenza e secondo i principi d’imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 Cost., e pertanto la Commissione di gara non poteva legittimamente utilizzare la predetta previsione ai fini della determinazione di una rigida soglia di anomalia, dovendo viceversa la verifica di anomalia operare nell'ambito della valutazione complessiva di congruità dell'offerta rimessa alla commissione, e potendo quindi il ribasso comportarne l'esclusione solo ove non adeguatamente giustificato dal concorrente.

Pertanto, così come osservato dall’Amministrazione resistente, non è condivisibile l'assunto secondo cui la commissione di gara avrebbe dovuto considerare quale unico parametro per individuare la soglia di anomalia "il costo medio orario indicato nelle tabelle ministeriali", atteso che un siffatto criterio non risulta esplicitato nell'invocato art. 8 del capitolato speciale, che infatti riporta la diversa rubrica "Mantenimento dei livelli occupazionali", e contiene invece la cd. clausola sociale circa il mantenimento dei livelli occupazionali, prevedendo che "Per l'appalto in trattazione è applicabile C. C.N.L. per i dipendenti delle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/ multi servizi. La ditta cessante e la ditta subentrante [...J sono tenute ad applicare il precisato C. C.N.L. delle imprese di pulizia in ordine al mantenimento degli attuali livelli occupazionali. In particolare, la ditta aggiudicataria è obbligata, pena la revoca dell'aggiudicazione, ad assorbire il personale della ditta cessante già applicato al servizio di cui alla presente gara. Il personale della ditta aggiudicataria Gruppo S.A.M. S.r.l. impegnato alla data del 31.10.2013 nella gestione del servizio, risulta essere pari a complessivi n. 2 dipendenti", con le caratteristiche descritte nella tabella ivi riportata (ossia un dipendente del 2° livello retributivo e l'altro del 3°, ciascuno impiegato con un orario giornaliero di 6 ore, pari a 36 ore settimanali e 1872 annuali).

8 – In altri termini, così come considerato dall’appellata sentenza del T.A.R., non avendo la lex specialis previsto l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentassero una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art 86 del D.Lgs n.163/06, ed avendo invece l'art.13 del capitolato speciale d'appalto richiamato direttamente le disposizioni di cui all'art 86 del decreto legislativo n. 163/2006 in materia di offerte anomale, la stazione appaltante, pur venendo in rilievo un appalto di servizi sotto soglia, alla stregua dei suindicati criteri era chiaramente vincolata ad osservare le regole valevoli per i contratti a rilevanza comunitaria, non ostandovi, del resto, alcuna preclusione normativa.

9 - Di conseguenza il criterio del "costo medio orario", come indicato nelle tabelle ministeriali, è stato doverosamente armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante, dovendo costituire soltanto un parametro di riferimento in sede di valutazione della congruità dell'offerta e non un limite inderogabile. Infatti, i valori indicati nelle tabelle ministeriali, oltre ad indicare le voci salariali, previdenziali e assicurative minime inderogabili, contemplano altre voci (indennità di trasferta, straordinario, malattia, infortuni...) individuate tra i parametri statistici, consentendo di giustificare voci di costo inferiori ai valori medi così come rilevati dalle richiamate fonti ufficiali.

10 –Il Collegio ritiene altresì opportuno chiarire che neppure appaiono condivisibili le ulteriori censure respinte con la gravata sentenza, non espressamente riprodotte in sede di appello ma in ipotesi implicitamente connesse alle censure fin qui esaminate, volte a far valere la presunta violazione dei principi di continuità e concentrazione della gara sulla base della sua durata (circa sei mesi) e della mancata annotazione nei verbali dell'integrità dei plichi e delle cautele adottate per la loro conservazione. Infatti, così come statuito dall’appellata sentenza, la particolare situazione caratterizzata dall'elevato numero delle domande di partecipazione, dai citati dubbi di ordine giuridico con la conseguente acquisizione di un parere legale e dal subprocedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, può aver ragionevolmente determinato, così come argomentato dall’Amministrazione l’impossibilità di espletare tutte le operazioni in una sola seduta o in poche sedute ravvicinate, e le argomentazioni dell’Amministrazione appaiono altresì convincenti quando rammentano che all'inizio delle operazioni si è dato atto dell'integrità dei plichi e che la gara si è svolta attraverso l'apertura delle sole offerte economiche avvenuta nella quarta seduta pubblica, con cristallizzazione dei ribassi offerti da ciascun concorrente, non occorrendo pertanto particolari cautele nella conservazione dei relativi plichi.

11 - Alla stregua delle pregresse considerazioni, a giudizio del Collegio in relazione ai profili sopra considerati non vi è stata alcuna violazione di legge o procedurale, ovvero della sicurezza e della segretezza delle offerte proposte, ovvero della parità di trattamento e della tutela dell’affidamento dei partecipanti, avendo la Stazione appaltante agito nel pieno rispetto del C.S.A., che disciplinava ab origine la fase di verifica di eventuali anomalie all'art. 13, secondo la cui previsione "Trovano applicazione gli artt.86 e seguenti del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. in materia di offerte anomale", non potendovi essere alcuna preclusione al rinvio alla normativa sopra soglia in ossequio ai principi di imparzialità e buon andamento, concorrenza e libertà d’iniziativa economica, che sono comuni all’ordinamento nazionale ed a quello dell’Unione Europea e che hanno per corollario il principio di massima partecipazione alle pubbliche gare e di verifica in concreto delle anomalie.

12 – L’appello deve pertanto essere respinto. Sussistono tuttavia giustificate ragioni, anche alla luce della complessità delle questioni dedotte, per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti..

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

 

 

 

Guida alla lettura

Com’è noto, il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare in concreto che l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto. Esso mira piuttosto a garantire e tutelare l’interesse pubblico concretamente perseguito dall’Amministrazione attraverso la procedura di gara per l’effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell’esecuzione dell’appalto, così che l’esclusione dalla gara dell’offerente per l’anomalia della sua offerta è l’effetto della valutazione (operata dall’Amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere. Un sindacato nel dettaglio sui singoli aspetti è, dunque, precluso al giudice amministrativo, cui non è consentito procedere ad una autonoma valutazione della congruità o meno di singole voci, non potendosi esso sostituire ad una attività valutativa rimessa, quanto alla sua intrinseca manifestazione, unicamente all’Amministrazione procedente.

Quindi solo in caso di evidenti errori, può intervenire il sindacato del giudice.

In altre parole, il sindacato del giudice amministrativo non può spingersi sino a sostituire il potere amministrativo, ponendosi in contrasto con il principio della separazione dei poteri.

La scelta dell’amministrazione di attivare il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è, infatti, ampiamente discrezionale e può essere sindacata, in conseguenza, davanti al giudice amministrativo solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto.

La giurisprudenza ha anche chiarito che le valutazioni sul punto devono essere compiute dall’Amministrazione in modo globale e sintetico, con riguardo alla serietà dell’offerta nel suo complesso e non con riferimento alle singole voci dell’offerta (cfr sul punto anche Cons. Stato, Sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2662).

Ed infatti, l’offerta deve essere valutata nella globalità dei servizi e delle prestazioni a questi riferibili, non rilevando (ai fini della verifica della anomalia) che lo svolgimento di un servizio di non rilevante entità, rispetto al complesso di quelli offerti, sia offerto sottocosto, in quanto compensabile con quanto ricavato dallo svolgimento degli altri servizi. D’altra parte, ai sensi dell´art. 86, del D.Lgs. n. 163 del 2006, i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali non costituiscono un limite inderogabile, ma semplicemente un parametro di valutazione della congruità dell´offerta sotto tale profilo, con la conseguenza che l´eventuale scostamento da tali parametri delle relative voci di costo non legittima ex se un giudizio di anomalia, potendo essere accertato quando risulti puntualmente e rigorosamente giustificato. Con particolare riguardo alla questione del costo del lavoro, è stato anche affermato che un’offerta non può essere ritenuta senz´altro anomala e comportante l´automatica esclusione dalla gara per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali, giacché queste ultime non costituiscono parametri inderogabili, ma solo indici del giudizio di congruità; così che - ai fini del giudizio di anomalia dell´offerta - è necessario che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata purché lo scostamento non sia eccessivo e vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori, così come stabilito in sede di contrattazione collettiva.

Si ricorda che il nuovo Codice degli Appalti disciplina il procedimento di verifica delle offerte anomale all’art. 97. Come sempre gli operatori economici sono chiamati a rendere delle spiegazioni sui costi o sui prezzi proposti nelle offerte presentate in sede di gara quando queste si presentino anormalmente basse a seguito del calcolo della soglia di anomalia da parte della Stazione Appaltante. L’art. 97 del nuovo codice degli appalti e delle concessioni stabilisce che gli offerenti sono invitati a fornire le giustificazioni adeguate a sostenere il basso livello di costi o prezzi proposti nella propria offerta se queste appaiono anormalmente basse.

Inoltre, nelle gare il cui criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso non c’è più un’unica formula per calcolare la soglia di anomalia ma ben cinque. In questi casi la congruità delle offerte viene valutata qualora queste superino o siano pari alla soglia di anomalia calcolata con uno dei metodi previsti all’art. 97 co. 2 lett. a) – e) che la Stazione Appaltante individuerà tramite sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica di gara. Le Stazioni Appaltanti, quindi, non dovranno specificare negli atti di gara quale sarà la metodologia individuata per il calcolo della soglia di anomalia ma semplicemente rimandare alle modalità previste dall’articolo 97 comma 2, così da non rendere predeterminabili ai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della suddetta soglia ed evitare possibili “cartelli” e collusioni da parte dei concorrenti.

Se nel vecchio Codice erano previste più fasi successive, il D.lgs. 50/2016 prevede esclusivamente una fase nella quale la Stazione Appaltante chiede per iscritto al concorrente le giustificazioni, concedendo almeno 15 giorni per rispondere, al termine della quale la Stazione Appaltante dovrà pronunciarsi in merito all’esclusione o meno del concorrente.

Nel passato codice, poi, non era obbligatorio procedere alla verifica nelle gare al prezzo più basso quando erano state ammesse meno di cinque offerte. L’art. 97 non prevede più questa previsione per cui, in tutte le procedure sia al prezzo più basso che all’offerta economicamente più vantaggiosa, l’obbligo di procedere al calcolo della soglia di anomalia e della relativa verifica scatta indipendentemente dal numero di offerte pervenute e anche in presenza di una sola offerta ammessa.

Le spiegazioni apportate dagli operatori economici potranno riferirsi all’economia del processo di fabbricazione dei prodotti/servizi o del metodo di costruzione, alle condizioni particolarmente agevolate di cui può godere l’offerente, all’originalità dei lavori, forniture, servizi.

Gli altri elementi che caratterizzano la verifica dell’anomalia dell’offerta sono rimasti inalterati: la modalità di valutazione sulla congruità delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; la non ammissione di giustificazioni se riferite a trattamenti salariali minimi o agli oneri della sicurezza; la facoltà di ricorrere all’esclusione automatica di offerte anomale possibile soltanto per procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria espletate con il criterio del prezzo più basso, da applicarsi esclusivamente se la Stazione appaltante l’ha previsto negli atti di gara e solo nel caso in cui le offerte ammesse siano almeno pari a dieci.