Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato

1. Per tutte le attività finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, l'amministrazione può stipulare contratti gratuiti, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del codice, ferme restando le prescrizioni dell'amministrazione preposta alla loro tutela in ordine alla progettazione e all'esecuzione delle opere e delle forniture e alla direzione dei lavori e al loro collaudo.

2. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla sua tutela o alla sua valorizzazione, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 8.

3. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000 euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, ivi compresi quelli relativi a beni culturali nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto degli articoli 66, 94, 95, 97 e 100 in ordine alla verifica dei requisiti degli esecutori e della qualificazione degli operatori economici. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante e l'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartiscono opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

 

1 - Sponsorizzazioni tecniche e il diritto di c.d. adeguamento proposta

Sul tema delle sponsorizzazioni tecniche e il diritto di c.d. adeguamento proposta si veda il Tar Lombardia Milano, Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 196, secondo cui:

1. La disciplina contenuta nell’art. 19 del Codice dei contratti pubblici del 2016 è una disciplina alquanto scarna, che contempla un iter snello ed estremamente semplificato, disancorato dall’osservanza della minuziosa regolamentazione dettata dal Codice dei contratti pubblici, ma pur sempre improntato all’osservanza dei principi generali di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato il proprio interesse all’esito della pubblicazione dell’avviso.

2. La mancata previsione del diritto di prelazione nella disciplina codicistica del procedimento di affidamento della sponsorizzazione tecnica non rappresenta un elemento ostativo alla sua introduzione ad opera della stazione appaltante a fronte dell’ampia discrezionalità lasciata alla stazione appaltante, di tal che detto diritto è compatibile con il principio di legalità ex art. 97 Cost..

3. Deve escludersi che la previsione di un diritto di prelazione a favore di un promotore di una procedura di partenariato costituisca una violazione del principio di stretta interpretazione delle norme eccezionali e della riserva legislativa statale in materia di concorrenza (art. 117, comma 2, lett. m) Cost.) in quanto si tratta di uno schema già conosciuto dal legislatore, che riconosce la legittimità di una posizione “speciale” di un concorrente che oltre a partecipare alla gara si accolli anche la fase ideativa della stessa.

4. La differente posizione rivestita dal promotore e dall’aggiudicatario nella procedura di gara e le diverse funzioni assolte dall’indennizzo previsto per l’una e per l’altra parte escludono che il c.d. diritto di adeguamento violi, di per sé, il principio di parità di trattamento.

5. La sponsorizzazione tecnica costituisce una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l’intervento a cura e a spese dello sponsor delle prestazioni richieste e si caratterizza per la funzione di promotore della procedura rivestita dallo sponsor.

6. Nell’ipotesi di sponsorizzazione tecnica e dunque in presenza di progetti aventi ad oggetto la realizzazione di lavori direttamente a cura e non soltanto a spese dello sponsor, l’art. 19 del Codice dei contratti pubblici del 2016 deve essere interpretato nel senso che è consentita la valorizzazione anche di profili dell’offerta suscettibili di valutazione tecnico-discrezionale, al di là dell’aspetto prettamente economico rappresentato dalla somma offerta.”.

Indice