Consiglio di Stato, sez. IV, 8 novembre 2022, n. 9797

Dopo il passaggio in decisione, qualora emerga una questione d’ufficio da porre a fondamento della decisione stessa, il giudice riserva quest’ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie ex art. dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

La norma consente di produrre esclusivamente memorie e non documenti, altrimenti si eluderebbe il termine processuale con conseguente violazione del principio di parità delle parti nell’utilizzo dei mezzi processuali.

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