Consiglio di Stato, sez. III, 03.11. 2021 n. 7351

Adesione alle convenzioni quadro gestite dalle centrali di committenza – obbligo – valutazione comparativa di convenienza – non sussiste

Quello della vincolatività dell’adesione alle convenzioni centralizzate è un tema molto dibattuto dalla più recente giurisprudenza, che ha risposto in maniera non sempre univoca di fronte ai sempre più frequenti episodi di acquisti operati in proprio - previa valutazione di convenienza tecnico- economica dell’approvvigionamento locale - da parte di amministrazioni per lo più appartenenti al Sistema Sanitario Regionale, soggette al relativo obbligo.

Solo pochi giorni prima della pronuncia in commento, la Terza Sezione aveva concluso che, seppur fosse demandato alla centrale di committenza il compito di rinvenire, in sede di centralizzazione, le migliori possibili condizioni di offerta da porre a disposizione delle amministrazioni, era comunque consentito alle Amministrazioni di procedere in modo autonomo, a condizione di poter dimostrare di aver ricercato e conseguito condizioni migliorative rispetto a quelle contenute nelle convenzioni[1]quadro, essendo il rapporto regola-eccezione subordinato al conseguimento delle condizioni economiche più favorevoli e di maggiore adesione alle realtà regionali (Consiglio di Stato, sez. III, 11.10.2021 n. 6817).

Neanche un mese dopo, con l’arresto segnalato, la medesima Sezione sembra essere tornata sui suoi passi: richiamati gli interventi normativi e regolamentari succedutesi nel tempo - art. 26, L. n. 488 del 1999, art. 1, commi 449 e 455 della L. n. 296 del 2006, art.1, comma 548 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 – il Collegio ha ricordato che, al fine di garantire l’efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, il predetto quadro normativo va interpretato in senso sistematico e funzionale, riconoscendo l’assoluto favore per il ricorso a forme di aggregazione della domanda di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, perché finalizzate al risultato di efficienza economica e di trasparenza attesi sotto il plurimo profilo della programmazione e razionalità delle scelte, della, snellezza e flessibilità contrattuale e del contenimento dei prezzi consentito dal gioco della concorrenza.

I Giudici di Palazzo Spada hanno dunque ribadito l’obbligo di ciascuna amministrazione di ricorrere, ove disponibili, alle convenzioni quadro, ed in particolare l’obbligo per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale di aderire alle convenzioni stipulate dalla propria Centrale di committenza regionale, ove esistenti, ovvero, in mancanza, a quelle stipulate dalla centrale di committenza nazionale (Consip S.p.a), indipendentemente da ogni valutazione comparativa di convenienza economica.