Consiglio di Stato, Sez. III, 11 dicembre 2019, ordinanza n. 8435

Ai sensi dell’art. 99 c.p.a., si sottopone all’Adunanza Plenaria la questione relativa alla corretta interpretazione della lettera b) dell’art. 5, comma 1, del d.m. 4.5.2012, al fine di appurare, in particolare: a) a quali posizioni soggettive tale disposizione faccia riferimento; b) se il termine decennale ivi indicato risulti coerente con i principi civilistici in materia di prescrizione; c) se il sistema transattivo predisposto dalle leggi n. 222 e n. 244 del 2007, così come attuate dal d.m. n. 132/2009 e dal d.m. 4/5/2012, debba intendersi aperto ai soli diretti danneggiati da trasfusione infetta e ai loro eredi che agiscano iure hereditatis; ovvero anche ai congiunti che agiscano per ottenere il ristoro dei danni patiti iure proprio.

Inoltre, si pone il quesito relativo alla natura giuridica del d.m. 4.5.2012 e alla sua possibile valutazione a fini processuali quale disposizione “regolamentare” contrastante con le fonti sovraordinate ovvero quale atto amministrativo “generale” affetto da nullità.

La rimessione in esame trae origine da una controversia avente ad oggetto la responsabilità dell'amministrazione sanitaria per danno conseguente a trasfusioni infette e i moduli transattivi definiti dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con d.m. 4 maggio 2012.

Il quesito posto all’Alto Consesso riguarda l'interpretazione della lettera b) dell’art. 5, comma 1, d.m. 4 maggio 2012 in tema di moduli transattivi e termine di prescrizione per gli indennizzi da emotrasfusione infetta.

A differenza di quanto previsto a proposito del danno iure hereditatis di cui alla lettera a) dello stesso art. 5, comma 1, la disposizione di cui alla lettera b) appare di esegesi problematica poiché, nella parte in cui ammette la transazione solo laddove “non siano decorsi più di dieci anni tra la data del decesso e la data di notifica dell'atto di citazione da parte degli eredi dei danneggiati deceduti”, sembra introdurre un termine “eccentrico” rispetto al sistema normativo codicistico. In sostanza, il dubbio concerne la natura della pretesa risarcitoria azionata ai sensi della lettera b) della norma in esame, rispetto a quella vantata ai sensi della lettera a): se si tratta dello stesso danno vantato dal danneggiato vivente (lettera a) o anche dagli eredi (o solo congiunti) iure hereditas (lettera b) ovvero vantato iure proprio dai congiunti.

A margine della questione ermeneutica dell’art. 5, comma 1, lettera b) del d.m. 4 maggio 2012 e del suo ipotetico contrasto con le disposizioni ad esso sovraordinate, si pone poi un quesito di carattere processuale connesso alla natura del decreto ministeriale di cui trattasi in quanto il dato letterale del d.m. n. 132/2009 depone nel senso che lo stesso non abbia natura regolamentare[1]. Invero, la soluzione circa la natura del d.m. del 2012 consente di risolvere in termini positivi il dubbio circa la sua disapplicazione atteso che “il giudice amministrativo può ricorrere alla disapplicazione dell’atto amministrativo solo laddove questo abbia natura regolamentare”.

 


[1] L’art. 5 del citato d.m.. n. 132 del 2009 prevede che “per la definizione dei moduli transattivi derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 3 …  si provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”.