TAR Liguria - Genova, Sez. II – sentenza 4 marzo 2019 n. 171.

Gara – Valutazione offerte tecniche – Identità del coefficiente di valutazione assegnato dai commissari a tutte le offerte in relazione alla maggior parte dei criteri – Illegittimità – Conseguente necessità di rinnovare la valutazione delle offerte tecniche

Secondo il TAR Genova, è da considerarsi illegittima una valutazione delle offerte tecniche che riporti coefficienti di identico valore, in relazione alla maggior parte dei criteri di valutazione, in favore di tutti i concorrenti da parte dei commissari di gara.

Nella fattispecie, la ricorrente aveva impugnato il provvedimento di aggiudicazione di una gara pubblica da aggiudicarsi con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, in quanto le valutazioni dei tre commissari di gara erano risultate “sorprendentemente” piatte e omologate per tutte e dieci le offerte tecniche ammesse, verificandosi così una sostanziale disapplicazione della disciplina di gara che imponeva autonomi giudizi valutativi da parte di ciascun commissario.

Il TAR ha accolto la doglianza, ritenendo che la ricorrenza del medesimo grado di preferenza tra tutti e tre i commissari avesse di fatto svilito il ruolo dell’organo collegiale che, a garanzia dell’interesse pubblico, avrebbe dovuto far emergere un minimo di confronto tra punti di vista necessariamente differenti.

In particolare, secondo il TAR, l’assoluta identità di tutte le valutazioni espresse dalla commissione in relazione alla maggior parte dei criteri e con riguardo a tutte e dieci le offerte presentate, non avrebbe potuto considerarsi una mera coincidenza, costituendo piuttosto un sintomo di eccesso di potere sotto il profilo del cattivo uso della discrezionalità amministrativa e della falsa e/o solo apparente applicazione della disciplina di gara, che disponeva che la valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi dovesse essere effettuata discrezionalmente con giudizi espressi dai singoli commissari (e, quindi, non collegialmente come di fatto accaduto).

In accoglimento della censura, il TAR ha dunque annullato il segmento della procedura relativo alla valutazione delle offerte tecniche, ordinandone la rinnovazione.

LEGGI LA SENTENZA

Pubblicato il 04/03/2019

N. 00171/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00542/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 542 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da 
Centro Processi Assicurativi s.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati, Alessandra Canuti, Nicola Bertacchi e Luigi Piscitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Piscitelli in Genova, corso Aurelio Saffi, 7/2; 

contro

A.LI.SA. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Bertorello e Andrea Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Rossi in Genova, via Corsica 2/11; 

nei confronti

Roberto Ravinale & Partners s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Barosio, Fabio Dell'Anna e Marco Briccarello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
Contec s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Marconi e Maria Grazia Puzzanghera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alberto Marconi in Genova, via XX Settembre, 19/7; 
Willconsulting s.r.l., non costituita in giudizio; 

per l'annullamento

della determinazione del direttore dell’Area Centrale Regionale di Acquisto dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria n. 226 del 21 giugno 2018, recante l’aggiudicazione alla controinteressata Roberto Ravinale & Partners s.r.l. della “gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di gestione e liquidazione sinistri (Loss Adjuster) per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria per un periodo di anni quattro (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi) – Lotti n. 1 Numero gara: 6888618”.


 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.LI.SA. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria, di Roberto Ravinale & Partners s.r.l. e di Contec s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2019 il dott. Angelo Vitali, e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 26.7.2018 e depositato in data 9.8.2018 la società Centro Processi Assicurativi s.r.l. ha impugnato la determinazione del direttore dell’Area Centrale Regionale di Acquisto dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (di seguito, ALISA senz’altro) n. 226 del 21 giugno 2018, recante l’aggiudicazione alla controinteressata Roberto Ravinale & Partners s.r.l., gestore uscente del servizio, della “gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di gestione e liquidazione sinistri (Loss Adjuster) per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria per un periodo di anni quattro (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi) – Lotti n. 1 Numero gara: 6888618”.

Premette: - che il disciplinare di gara prevedeva l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’attribuzione di un punteggio massimo di 70 punti all’offerta tecnica e di 30 punti all’offerta economica; - che erano previsti cinque metodi di attribuzione dei punteggi, identificati da Q1 a Q5; - che, sotto il profilo della tipologia, i metodi erano distinti in: • “criteri di natura qualitativa con caratteristiche intangibili” (Q1 e Q2); • “criteri qualitativi di natura tangibile e misurabile oggettivamente” (Q3 e Q4); • “criteri qualitativi di natura tangibile che prevedono la valutazione della presenza/assenza di una determinata caratteristica” (Q5); - che, per il metodo Q1, era previsto che i coefficienti fossero “determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e la successiva trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate”, secondo una scala di 5 valori compresi tra sufficiente (coeff. 0,0) e eccellente (coeff. 1,0); - che il metodo Q2 prevedeva invece l’applicazione del confronto a coppie, secondo cui “ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l’altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza della valutazione sono attribuiti punteggi intermedi. La somma delle valutazioni attribuite per ogni coppia di offerta da parte di tutti i commissari viene trasformata in coefficiente definitivo, riportando a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre valutazioni effettuate”; - che i metodi Q3 e Q4 prevedevano l’attribuzione di un coefficiente pari a 0 al valore posto a base di gara e pari a 1 all’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione, determinando i coefficienti applicabili alle offerte comprese tra i due valori tramite interpolazione lineare; - che il metodo Q5 prevedeva la mera verifica della presenza (coefficiente 1) o assenza (coefficiente 0) di una determinata caratteristica; - che il capitolato tecnico individuava gli elementi di valutazione, definendo quattro parametri e relativi 21 sub-parametri e attribuendo i rispettivi pesi e sub-pesi, come segue: A. “Organizzazione del Loss Adjuster”, dal peso complessivo di 20 punti, articolato in 4 sub-parametri; B. “Attività operativa del Loss Adjuster”, dal peso complessivo di 20 punti, articolato in 7 sub-parametri; C. “Attività di collegamento con gli Enti/Aziende”, dal peso complessivo di 10 punti, articolato in 3 sub-parametri; D. “Portale Gestionale (dimostrazione pratica)”, dal peso complessivo di 20 punti, articolato in 7 sub-parametri; - che, complessivamente, i sub-parametri erano addirittura 21, e a ciascuno di essi era associato uno specifico metodo di attribuzione del punteggio, da Q1 a Q5; - che alla procedura competitiva hanno preso parte 10 operatori economici, e che la società ricorrente si è collocata in terza posizione nella graduatoria finale, con un punteggio totale di 92,650 punti, preceduta di pochissimo dal costituendo RTI tra Contec s.r.l. e da WillCONSULTING s.r.l. (93,198 punti) e dall’aggiudicataria Roberto Ravinale & Partners s.r.l. (97,765 punti), gestore uscente del servizio.

Lamenta che, “nonostante la puntigliosa (e probabilmente addirittura eccessiva) individuazione di sub-parametri, sub-pesi e metodi di attribuzione dei punteggi da parte della lex specialis di gara”, le valutazioni dei tre commissari risulterebbero sorprendentemente piatte e omologate per tutti e dieci gli operatori partecipanti, ciò che si sarebbe tradotto in una sostanziale disapplicazione del disciplinare e del capitolato tecnico, che avrebbe almeno in parte vanificato il confronto tra le concorrenti, distorcendone irrimediabilmente gli esiti.

A sostegno del gravame ha dedotto tre motivi di ricorso, come segue.

1. Con riferimento alle valutazioni formulate dalla Commissione per i subparametri A1, A2, A3, B4, B5, C2, D1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Violazione e falsa applicazione del capitolo 6 del Disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione del capitolo 8 del Capitolato Tecnico – Sezione A. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza istruttoria.

Con riferimento alle valutazioni formulate per i sette subparametri A1, A2, A3, B4, B5, C2 e D1 mediante il criterio di valutazione Q1, i commissari, attribuendo esattamente lo stesso coefficiente alle offerte tecniche dei dieci concorrenti ed esprimendo sistematicamente un identico grado di preferenza tra loro (con ciò rendendo del tutto superflua l’operazione di calcolo della media), avrebbero sostanzialmente disapplicato i criteri previsti dal disciplinare e dal capitolato tecnico, appiattendo il giudizio e rinunciando a mettere in luce le differenze sussistenti tra le dieci offerte concorrenti. Tale modo di procedere avrebbe condotto all’indistinta attribuzione del massimo punteggio per ciascuno dei suddetti parametri, per un peso complessivo di ben 26 punti su 70 di merito tecnico, neutralizzando le obiettive differenze tra le offerte.

2. Con riferimento alle valutazioni formulate dalla commissione per i sub-parametri D3, D4, D6 e D7. Violazione e falsa applicazione dell’art. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Violazione e falsa applicazione del capitolo 6 del Disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione del capitolo 8 del Capitolato Tecnico – Sezione A. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza istruttoria.

Anche in questo caso la commissione, pur senza arrivare ad attribuire a tutti e dieci i concorrenti il medesimo punteggio, ha parificato i concorrenti classificati nelle prime tre posizioni in relazione ad un elemento del servizio offerto – il c.d. portale gestionale, cioè la piattaforma informatica messa a disposizione delle aziende e degli enti sanitari per la gestione dei sinistri – che non si prestava affatto ad una totale sovrapposizione, addirittura nella valutazione effettuata con il metodo del confronto a coppie (parametro D7). Il parametro “D6 - servizio di help in linea/assistenza all’utilizzo del portale gestionale” sembrerebbe addirittura essere stato illegittimamente valutato secondo il metodo Q5 (cioè secondo la mera verifica di presenza/assenza di una determinata caratteristica), anziché secondo il metodo Q1 previsto dal disciplinare.

3. Con specifico riferimento ai punteggi attribuiti dalla commissione all’esito del confronto a coppie. Violazione e falsa applicazione dell’art. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Violazione e falsa applicazione del capitolo 6 del Disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione del capitolo 8 del Capitolato Tecnico – Sezione A. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza istruttoria.

Con specifico riferimento ai punteggi attribuiti dalla commissione all’esito del confronto a coppie (Q2), nella quasi totalità dei casi i commissari sembrerebbero avere allineato le valutazioni, invece di esprimere preferenze individuali sulla base delle proprie competenze professionali.

La ricorrenza del medesimo grado di preferenza (fra 6 possibili) tra tutti e tre i membri della commissione addirittura nel 94 % dei confronti (nelle rarissime occasioni in cui si sono discostati le differenze sono minimali) svilirebbe completamente il ruolo dell’organo collegiale, che, a garanzia del più efficace perseguimento dell’interesse pubblico, dovrebbe stimolare il confronto e la conciliazione di punti di vista diversi.

Le 42 preferenze accordate alle due prime classificate rispetto alle 26 attribuite alla ricorrente relativamente al sub-parametro “C3 – Attività formative e di supporto al personale degli Enti / Aziende” non sono accompagnato da alcuna valutazione letterale.

Inattendibili sarebbero anche le valutazioni operate per i parametri “D2 – Struttura logica del portale”, B3 – Metodologia di quantificazione delle riserve da apporre e frequenza nella rivisitazione delle riserve iniziali apposte (inferiore alla tempistica minima prevista in capitolato) e C1 – Unità di personale dedicato e qualifica.

Con istanza di accesso in corso di causa notificata in data 28.7.2018 la ricorrente ha impugnato la nota di ALISA prot. 12676 del 28 giugno 2018, di diniego di accesso alla documentazione amministrativa, alla documentazione tecnica ed alle giustificazioni prodotte in merito alla verifica di congruità dell’offerta, relativa all’aggiudicatario e al secondo classificato.

Si sono costituiti in giudizio ALISA, la controinteressata Roberto Ravinale & Partners s.r.l. e la società Contec s.r.l., seconda classificata, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse (in relazione alla mancata verifica della così detta prova di resistenza) e per insindacabilità delle valutazioni di merito della commissione giudicatrice, nel merito controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso.

Con atto di motivi aggiunti notificato in data 28.9.2018 la società ricorrente ha confermato e precisato le censure già formulate nel ricorso introduttivo alla luce dell’esame della sola offerta tecnica dell’aggiudicatario, riservandosi di ulteriormente dedurre all’esito dell’esame dell’offerta del RTI secondo classificato, della quale ALISA aveva negato l’ostensione.

Con ordinanza 25.10.2018, n. 860 la sezione ha ordinato ad ALISA l’esibizione di tutta la documentazione richiesta con istanza di accesso.

Con un secondo atto di motivi aggiunti notificato in data 10.12.2018 la ricorrente ha incentrato le sue censure sul solo confronto tra la propria offerta tecnica e quella del RTI Contec/Willconsulting, passando in rassegna i singoli parametri in relazione ai quali le valutazioni della commissione, già censurate con il ricorso introduttivo, si sarebbero confermate manifestamente erronee e irragionevoli.

Previo scambio delle memorie conclusionali e di replica, alla pubblica udienza del 20 febbraio 2019 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

Occorre preliminarmente soffermarsi sull’eccezione di inammissibilità del ricorso per non aver la ricorrente fornito la così detta prova di resistenza.

L’eccezione è palesemente infondata.

Per giurisprudenza costante, non sussiste infatti in capo all'attore l'onere di fornire alcuna prova di resistenza, quando i vizi dedotti siano diretti non solo al conseguimento di una immediata collocazione utile nella graduatoria impugnata, ma anche ad ottenere, in via subordinata, l'annullamento totale o parziale della procedura. Ciò è tanto più vero nell'ipotesi in cui l'oggetto del vizio concerne il malgoverno delle regole fondamentali per la corretta valutazione delle offerte, e l'adozione di decisioni che appaiano frutto di possibili sviamenti di potere.

La utilitas che in ipotesi siffatte la parte ricorrente in giudizio può ritrarre è quella della rinnovazione della gara, interesse strumentale che la Corte di Giustizia UE riconosce, nelle controversie relative all'aggiudicazione di appalti pubblici, come meritevole di tutela per esigenze di effettività (così, da ultimo Cons. di St., III, 15.11.2018, n. 6439; nello stesso senso cfr. id., III, 22.10.2018, n. 6035).

Orbene, nel caso di specie, con il ricorso introduttivo la società C.P.A. ha per l’appunto chiesto l’annullamento degli atti impugnati ai fini del “rinnovo della procedura competitiva” (così le conclusioni), sicché, per fondare l’interesse al ricorso (id est, l’interesse al bene della vita richiesto, cioè la rinnovazione della gara, quantomeno a partire dalla valutazione delle offerte tecniche) pare sufficiente osservare come, a fronte di un divario di soli 5,115 punti tra l’aggiudicataria e la ricorrente, i punteggi contestati con il solo primo motivo cubino complessivamente 26 punti.

Donde l’ammissibilità del ricorso.

Ciò posto, il ricorso è fondato, sotto l’assorbente profilo dedotto con il primo motivo di gravame, attinente alle valutazioni espresse dalla commissione circa i sette sub parametri di valutazione A1 (Sedi e numero dipendenti/collaboratori), A2 (Curricula Loss Adjuster e collaboratori), A3 (Disponibilità di una rete/elenco di medici legali/specialisti di branca per supporto all’attività medico-legale), B4 (Tempistica di gestione complessiva del sinistro con particolare riferimento all’inoltro atti di quietanza, reiezioni, rivalutazioni rispetto a quanto indicato in capitolato), B5 (modalità di redazione ed elementi della scheda tecnica del singolo sinistro), C2 (Disponibilità dei mezzi di comunicazione - posta elettronica, PEC, linea telefonica dedicata, altro) e D1 (Facilità e sicurezza di accesso al portale da remoto), da effettuarsi sulla base del criterio - di natura qualitativa con caratteristiche intangibili - di tipo Q1.

In base alla legge di gara (cfr. il punto n. 6 disciplinare di gara, doc. 4 delle produzioni di parte ricorrente, pp. 9-11), il metodo di attribuzione del punteggio relativo al criterio di natura qualitativa con caratteristiche intangibili Q1 avrebbe dovuto essere il seguente: i coefficienti saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (secondo la seguente scala di valori: eccellente coeff. 1,0; ottimo coeff. 0,7; buono coeff. 0,5; discreto coeff. 0,3; sufficiente coeff. 0,0), e la successiva trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Orbene, nel caso di specie, l’assoluta e totale uniformità di valutazione e l’identità del coefficiente (tra i cinque disponibili) sistematicamente attribuito dai singoli commissari per ciascuna delle dieci offerte - identità che si ripete indefettibilmente per tutte le valutazioni effettuate per sette parametri di valutazione sulla base del criterio Q1, e che è icasticamente rappresentata nell’allegato 1 al verbale V della seduta riservata della commissione giudicatrice del 22.5.2018 (doc. 2 delle produzioni 9.8.2018 di parte ricorrente – pp. 48-50) - appare, in relazione alle numerose variabili potenziali costituite dal numero dei commissari (3), dei coefficienti (5), dei criteri (7) e delle offerte (10) ed in presenza di oggettive differenze nelle offerte tecniche stesse relativamente agli elementi di valutazione (p.e., quanto al numero di sedi e dipendenti/collaboratori – A1; ai curricula dei loss adjuster e dei collaboratori – A2; - alla rete/elenco dei medici legali – A3), obiettivamente troppo estesa per essere il frutto di una semplice “coincidenza”, e per non essere al contrario manifestamente spia e sintomo dell’eccesso di potere, sotto il profilo del cattivo uso della discrezionalità amministrativa e della falsa applicazione delle disposizioni capitolari sui criteri di valutazione dell’offerta tecnica e sull’attribuzione dei punteggi da assegnare sulla base del criterio di valutazione Q1, che doveva essere effettuata “discrezionalmente” dai “singoli” commissari e, soltanto dopo, essere trasformata in una media e riparametrata sulla base della media massima.

L’assoluta identità di tutte le valutazioni effettuate dai singoli commissari secondo il criterio di valutazione Q1 – identità che è pacifica e non contestata - non può certo definirsi una contingente “coincidenza”, ma denota piuttosto il pervicace perseguimento della unanimità su ogni singola valutazione, laddove la commissione non doveva invece operare – quantomeno in prima battuta – quale organo collegiale, richiedendo invece la legge di gara che i coefficienti fossero attribuiti “discrezionalmente” dai “singoli” commissari (id est, secondo il loro “personale” giudizio), per essere - soltanto successivamente - trasformati in una “media”.

E’ noto che, per costante giurisprudenza, nell’ambito del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le valutazioni della commissione giudicatrice circa l’attribuzione dei punteggi ai diversi elementi dell’offerta tecnica sono espressione di discrezionalità tecnica.

Tale discrezionalità non è peraltro completamente insensibile al sindacato (estrinseco) del giudice amministrativo, quante volte non risulti esercitata in linea con i criteri predefiniti dalla lex specialis di gara, o presenti inattendibilità o macroscopiche irrazionalità ed incongruenze.

Nel caso di specie, l’operato della commissione concreta – a parere del collegio - una palese incongruenza rispetto al corretto modus procedendi prescritto dalla lex specialis di gara, ciò che colora le valutazioni effettuate sulla base del criterio di valutazione Q1 dell’eccesso di potere, che costituisce il tipico vizio della discrezionalità amministrativa.

Donde l’accoglimento del ricorso, con l’annullamento dell’aggiudicazione e delle operazioni di gara, che dovranno essere rinnovate dall’amministrazione a partire dalla valutazione delle offerte tecniche.

Non risultando sottoscritto il contratto, non vi è luogo a provvedere sulla domanda di dichiarazione della sua inefficacia.

Le spese di giudizio seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo nei confronti di ALISA, cui è imputabile l’illegittimità rilevata, mentre sussistono i presupposti di legge per compensarle integralmente tra tutte le altre parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, nei limiti di cui in motivazione.

Condanna l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria al pagamento, in favore della società Centro Processi Assicurativi s.r.l., delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 6.000,00 (seimila), oltre IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Luca Morbelli, Presidente FF

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

Richard Goso, Consigliere

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Angelo Vitali

 

Luca Morbelli

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

IL SEGRETARIO