le novità contenute nella legge di bilancio 2019

Nell’ambito della nuova legge di bilancio (Legge del 30 dicembre 2018, n. 145) sono presenti alcune novità in materia di appalti pubblici.

La norma di riferimento è il comma 912 dell’art. 1 laddove si legge che “nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro”.

Come emerge dalla lettura del testo sopra riportato, la norma in commento ha carattere derogatorio e natura temporanea, essendo valida fino al 31 dicembre 2019. Essa, inoltre, si applica unicamente agli affidamenti di lavori.

Come noto, il regime di cui all’art. 36, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito “Codice degli appalti”), nella versione vigente sino all’intervento della deroga in esame, distingue quattro categorie di appalti sotto soglia a cui riconduce diverse modalità di affidamento.

In particolare:

(i) quanto agli affidamenti di importo inferiore a € 40.000 si procede “mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione” di due o più operatori economici;

(ii) quanto agli affidamenti di importo compreso tra € 40.000 e € 150.000 (per i lavori) e € 40.000 e € 135.000 (per servizi e forniture) è previsto il ricorso alla procedura negoziata previa consultazione di dieci operatori economici (nel caso di appalto di lavori) e cinque operatori economici (nel caso di servizi e forniture);

(iii) quanto agli affidamenti di appalti di lavoro di importo compreso tra € 150.000 e € 1.000.000 deve farsi ricorso a procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori;

(iv) quanto, infine, ai lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000 si stabilisce l’obbligo di ricorso alle procedure ordinarie.

La legge di bilancio – con la norma sopra riportata – modifica parzialmente questo quadro normativo con lo scopo di semplificare ulteriormente le procedure di affidamento dei contratti sotto soglia.

Nello specifico:

(i) la prima modifica riguarda gli affidamenti di importo compreso tra € 40.000 e € 150.000 (per i lavori) per cui sarà possibile nel corso dell’anno 2019 ricorrere alla procedura negoziata mediante la consultazione di soli tre operatori economici (tanto per l’affidamento di lavori che per l’affidamento di servizi e forniture) e non più dieci (per i lavori) e cinque (per servizi e forniture);

(ii) in secondo luogo, per i soli affidamenti di lavori di importo compreso tra € 150.000 e € 350.000 si semplifica la procedura prevedendo il ricorso alla procedura negoziata previa consultazione di dieci operatori economici anziché, come da regime antecedente alla deroga in commento, quindici.

Alla luce della ricostruzione effettuata, si può rilevare che le modifiche al Codice degli appalti intervenute con l’approvazione della nuova legge di bilancio sono apparentemente di modesta entità, considerata la loro natura temporanea e derogatoria. Tuttavia, la norma in commento rappresenta una “green light” alle P.A. per accelerare le procedure di affidamento per un numero elevato di commesse nei prossimi dodici mesi (salvo eventuali proroghe)

In una chiave di lettura generale, è necessario rilevare il riferimento all’interno della norma in commento ad una “una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici” il quale sembra preludere ad un intervento molto più profondo del legislatore attraverso una radicale riforma della normativa di settore.