Cons. di Stato, Sez.5, sent. n. 5158 3 settembre 2018

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo – necessaria prevalenza degli elementi progettuali nella valutazione complessiva – divieto di commistione tra aspetti qualitativi ed elementi economici

Guida alla lettura

Nella vigenza del nuovo codice, per come modificato dal correttivo, i criteri di aggiudicazione prescelti dalla stazione appaltante per l’individuazione dell’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo devono comportare una valutazione preferenziale degli elementi tecnici e devono esser tali da non ingenerare commistioni tra offerta tecnica e offerta economica.

Con la sentenza in epigrafe il Consiglio di Stato  afferma al contempo l’esistenza di un principio di “effettività” della valutazione tecnica – in relazione alle direttive del 2014 e al codice del 2016 – e di necessaria coerenza dei criteri con il sistema di aggiudicazione prescelto (già affermato nella vigenza del vecchio codice).

Secondo tale ultimo principio, la discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nella fissazione dei criteri di aggiudicazione non è correttamente esercitata allorché, essendo stato prescelto il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa (oggi del “miglior rapporto qualità/prezzo”), la stazione appaltante articoli criteri che attribuiscano, nei fatti, effetto determinante al prezzo.

Era accaduto che in una gara per l’affidamento del servizio di TPL l’amministrazione avesse indicato tra i criteri qualitativi la disponibilità dei concorrenti al rinnovo del parco mezzi destinati all’esecuzione del servizio di trasporto, senza neppure individuare ulteriori elementi di valutazione utili a rendere evidenza della qualità del servizio in termini di migliore soddisfazione dell’utenza; ponendo così nel nulla la valutazione degli elementi qualitativi, privilegiata dal nuovo codice (art. 95, comma1) e dalle direttive (art. 67, direttiva 24/2014) e anticipando valutazioni di tipo economico in sede di attribuzione del punteggio sul merito tecnico.

In termini sostanzialmente analoghi, sebbene in relazione a diversa fattispecie, si era di recente pronunziato il TAR Lazio, dichiarando l’illegittimità dei criteri di aggiudicazione di tipo on/off (in base ai quali, come noto, è attribuito un determinato punteggio in presenza, nell’offerta, dell’elemento richiesto dall’amministrazione, e un punteggio pari a zero in difetto di tale disponibilità), trattandosi, per l’appunto, di criteri selettivi idonei ad ingenerare un appiattimento valutativo sui livelli di servizio attesi. Di fatto, l’adozione di criteri siffatti comporta dunque – esattamente come nel caso trattato dal Consiglio di Stato con la sentenza in epigrafe – una prevalenza dell’elemento economico su quello tecnico nell’ambito della complessiva valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo (cfr. TAR Lazio, Sez. I-bis, 4 maggio 2018, n. 5022; TAR Lazio, Sez. I-bis, 4 maggio 2018, n. 5023).

Sotto l’altro profilo segnalato, il Consiglio di Stato ha ribadito che i criteri di valutazione non devono esser tali da richiedere ai concorrenti l’indicazione di elementi di carattere economico nell’ambito dell’offerta tecnica, determinandosi altrimenti un’inammissibile commistione tra gli uni e gli altri, idonea a pregiudicare la neutralità delle valutazioni rimesse alla stazione appaltante sui profili progettuali (Cons. Stato, V, 12 novembre 2015, n. 5181). Trattasi di principio già consolidato nel vigore del vecchio codice, ribadito ora con riferimento alla disciplina contenuta del codice del 2016.

 

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