Cons. St., sez. cons. atti norm., 21 ottobre 2016, n. 2189

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture recante l’individuazione “delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

NOTA DI REDAZIONE

Un ulteriore tassello sta per essere collocato per portare a compimento il complesso mosaico degli atti, normativi e non necessari per dare attuazione al nuovo codice dei contratti pubblici e mandare definitivamente in soffitta la disciplina previgente.

Il parere che si riporta , infatti riguarda la bozza del decreto del ministro delle infrastrutture previsto dall’art 89 comma 11 del codice al fine di consentire la realizzazione delle opere superspecialistiche.

Con il varo di tale indispensabile provvedimento avrà finalmente fine il regime transitorio scolpito dall’art. 216, comma 15, del codice che prevede la provvisoria ultravigenza dell’art. 12 del DL n. 47/2014, convertito dalla legge n. 80/2014.

 

NOTA UFFICIALE

Il Consiglio di Stato ha chiarito che il decreto, sul cui schema è stato chiesto il parere, reca la disciplina delle opere c.d. superspecialistiche per le quali “non è ammesso l’avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori e per le quali … l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento delle opere”, individuando in particolare l’elenco di tali opere (art. 2) e i “requisiti di specializzazione” che devono essere posseduti per l’esecuzione delle opere in questione (art. 3).

Il decreto è finalizzato a superare - nelle more della definizione, da parte dell’ANAC, del sistema unico di qualificazione degli operatori economici previsto dall’art. 84 del Codice - il regime transitorio recato dall’art. 216, comma 15, del Codice, il quale prevede che “fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 89, comma 11, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 12, d.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 maggio 2014, n. 80”.

La Sezione consultiva ha condiviso la scelta dell’Amministrazione di:

a) ribadire l’elenco delle opere superspecialistiche già recato dalle previgenti disposizioni, e ciò in considerazione del fatto che in attesa della predisposizione da parte dell’ANAC del sistema unico di qualificazione di cui all’art. 84 del Codice non sarebbe utile “provocare disallineamenti e disfunzioni rispetto al vigente sistema di qualificazione”;

b) sottoporre l’atto normativo ad un periodo di monitoraggio di dodici mesi all’esito del quale si procederà “all’aggiornamento” del suo contenuto, e ciò sia in ragione della circostanza che il contesto normativo nel quale si inserisce il decreto potrebbe mutare a seguito della definizione, da parte dell’ANAC, del sistema unico di qualificazione degli operatori economici previsto dall’art. 84 del Codice, sia in considerazione del fatto che tale previsione potrebbe risultare utile al fine di superare le problematiche paventate dalle Associazioni di settore nel corso del procedimento prodromico alla stesura dello schema de quo (art. 4 dello schema).

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