T.A.R. per la Sicilia, Palermo, sez. III, 26 settembre 206, n. 2270

E’ inammissibile il ricorso non notificato alla società controinteressata aggiudicataria della gara d’appalto, quand’anche il ricorso sia stato tempestivamente notificato alla società seconda classificata. Ed infatti nel caso in cui venissero accolte le censure relative al mancato corretto computo della posizione della ricorrente, la posizione della seconda classificata rimarrebbe immutata, mentre nell’ipotesi di accoglimento della censura volta a far escludere la società aggiudicataria, la seconda classificata ne avrebbe tratto addirittura vantaggio, risultando essa stessa vincitrice della gara d’appalto.

Conforme T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 4 marzo 2011, n. 231.

Conforme ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 26 luglio 2016, n. 3373.

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2014 del 2016, proposto da: 
Società Cooperativa Sociale "I Sicaliani" in proprio e n.q. di mandataria della costituenda RTI tra la stessa, l’Associazione People Help the People, la Cooperativa Sociale Parsifal e l’Associazione Intercolturale Narramondi Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Antonina Riccio C.F. RCCNNN58R47G273G, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Goethe N.71; 

contro

Comune di Palermo, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Grasso C.F. GRSCRN65B44G273V, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale del Comune sito in Palermo, piazza Marina N.39; 

nei confronti di

Cooperativa Sociale Volere Volare, Cooperativa Sociale Cosam Totus Tuus non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale n. 645 dell'8 giugno 2016, comunicata con nota del 21 giugno 2016 prot. n. 1034679, con la quale veniva aggiudicata definitivamente all'ATI Cooperativa Sociale Volere Volare - Associazione Ruota Libera la "Procedura Aperta relativa ai Servizi per la gestione dell'intervento 13 "Centri di animazione territoriale" del Piano Infanzia e Adolescenza del Comune di Palermo ex L.285/97 - Lotto n.15 uditore Passo di Rigano"

- della nota del 21 giugno 2016 prot. n. 1034679, con la quale veniva comunicata la determina dirigenziale n.645;

- in parte qua, di tutti i verbali delle sedute di gara della procedura in questione a partire dalla seduta del 13/02/2014 sino a quella del 03/11/2015 con particolare riguardo ai verbali n. 30 del 28/10/2015 en. 31 del 03/11/2015;

- della nota del 23/02/2016 prot. n.146433, di risposta alle osservazioni della ricorrente;

- nonché ove occorra del bando di gara nella patte in cui non dovesse intendersi applicabile il DPR 445/2000;

- nonché di ogni altro atto ad essi provvedimenti presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;

E, PER L'EFFETTO, PER SENTIR DICHIARARE

il diritto della ricorrente a subentrare nella aggiudicazione del contratto in questione ovvero, in subordine, al risarcimento dei danni subiti e subendi.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2016 il cons. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


 

Con ricorso notificato in data 21 luglio 2016, e depositato il successivo 4 agosto, la cooperativa ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe articolando censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituito il comune di Palermo, depositando documentazione relativa alla vicenda per cui è causa.

Alla Camera di Consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, proposta in seno al ricorso, parte ricorrente ha chiesto termine per poter notificare il ricorso in epigrafe alla cooperativa sociale Volere Volare, considerato che il tentativo di notifica a tale soggetto non è giunto a buon esito.

Il Presidente ha fatto presente che qualsiasi determinazione su tale omessa notifica, e sulle sue eventuali conseguenze processuali, ed in particolare sull’eventuale inammissibilità del ricorso, sarebbe stata assunta in via collegiale, in camera di consiglio, e la controversia è stata posta in decisione.

In via preliminare il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi dell’art.60 cod. proc. amm., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta, esaustiva, trattazione delle tematiche oggetto di giudizio; possibilità espressamente indicata alle parti, dal Presidente del Collegio, in occasione dell’adunanza camerale fissata per la trattazione della domanda cautelare.

Il ricorso è inammissibile per l’omessa tempestiva sua notifica alla cooperativa Volere Volare, che deve ritenersi l’unico soggetto controinteressato rispetto al gravame proposto.

E’ vero che parte ricorrente, quale controinteressato al ricorso in epigrafe, individua, oltre alla cooperativa Volere Volare, anche la cooperativa Cosam Totus Tuus, alla quale è stato tempestivamente notificato il gravame. Ma, da una corretta analisi della vicenda che viene in rilievo, consegue che solo la cooperativa Volere Volare – aggiudicataria dell’appalto per cui è causa - può ritenersi controinteressata rispetto al ricorso in epigrafe.

Invero l’ipotetico accoglimento dei motivi di ricorso articolati dalla ricorrente non potrebbe in alcun modo peggiorare la posizione della Cosam Totus Tuus - arrivata seconda, e quindi non aggiudicataria dell’appalto per cui è causa – in quanto, nel caso venissero accolte le censure relative al mancato corretto computo del punteggio alla ricorrente, la sua posizione di non aggiudicataria rimarrebbe immutata, mentre, in ipotesi di accoglimento della censura volta a far escludere la cooperativa Volere Volare, la stessa ne avrebbe addirittura un vantaggio, risultando aggiudicataria dell’appalto per cui è causa.

In conclusione ritiene il collegio che l’unico soggetto controinteressato rispetto al ricorso in epigrafe sia la cooperativa Volere Volare, aggiudicataria dell’appalto per cui è causa, e poiché a tale soggetto non è stato tempestivamente notificato il ricorso, senza che parte ricorrente abbia addotto alcun valido motivo di tale omissione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per violazione del disposto di cui al secondo comma dell’art. 41 c.p.a.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Con riguardo infine alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, inoltrata dalla società ricorrente, la stessa non può essere accolta sia in quanto, ai sensi dell’art. 119 del D.P.R. n. 115/2002, non sono ammessi a tale beneficio gli enti che esercitano attività economica, quale la società ricorrente, sia in quanto il ricorso risulta chiaramente inammissibile, alla luce di quanto sopra precisato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida, in favore del comune di Palermo, in €. 500,00, oltre accessori di legge.

Respinge la richiesta di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Solveig Cogliani, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere, Estensore

Maria Cappellano, Consigliere

 

 

 

Guida alla lettura

La sentenza in esame affronta la questione della mancata notificazione del ricorso introduttivo all’effettivo controinteressato.

Invero sul tema la giurisprudenza è sufficientemente uniforme nel ritenere, in questi casi, l’inammissibilità del ricorso, configurandosi inoltre la possibilità di definire la controversia con sentenza in forma semplificata (art. 74 del c.p.a.).

La questione in esame ruota intorno alla corretta individuazione del controinteressato cui deve necessariamente essere notificato il ricorso teso all'annullamento dell’aggiudicazione definitiva al fine di instaurare integralmente il contraddittorio (art. 27, co. 1 ed art. 41, co. 2 del c.p.a.).

Nel caso di specie è possibile rinvenire in capo alla società risultata aggiudicataria tutti i caratteri tipici del controinteressato, riconosciuti in maniera conforme da costante giurisprudenza: in capo ad essa è rinvenibile soggettivamente un interesse uguale e contrario rispetto alla ricorrente nei confronti della sopravvivenza dell’atto impugnato ed oggettivamente con riguardo alla riferibilità diretta o indiretta nel medesimo atto impugnato della posizione soggettiva vantata dal controinteressato.

Le caratteristiche suddette non possono, invece, essere rinvenute integralmente in capo alla società seconda classificata, la sola, cui la ricorrente ha notificato il ricorso: infatti, seppur risulti essere anch’essa destinataria del provvedimento di aggiudicazione, in quanto seconda classificata, essa non ha certamente un interesse uguale e contrario al mantenimento del provvedimento di aggiudicazione ed anzi essa avrebbe l’interesse, così come argomentato anche dal T.A.R. nella sentenza, ad ottenere l’annullamento dello stesso, in quanto in caso di esclusione della società prima classificata, sarebbe risultata essa stessa aggiudicataria dell’appalto per cui è causa.